Sentenza n. 692 del 1988

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SENTENZA N.692

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1986 dalla Corte d'appello di Salerno nel procedimento civile vertente tra Landi Emilio ed altra e Aliberti Aniello, iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/1a s.s. dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo comma, della legge n. 203 del 1982, sollevata dalla Corte d'appello di Salerno, é fondata.

Secondo la norma denunziata, la disciplina dei miglioramenti e delle addizioni statuita nell'art. 17-e in particolare il secondo comma, che riconosce all'affittuario il diritto a una indennità commisurata all'aumento di valore, risultante al tempo della cessazione del rapporto, prodotto dalle opere migliorative o incrementative da lui eseguite- <si applica anche per le opere previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge>.

L'avverbio <comunque>, inteso nel senso ad esso conferito dal codice linguistico corrente, attribuisce al precetto finale di questa disposizione transitoria il significato di una sanatoria generale concessa agli affittuari che, prima del 6 maggio 1982, abbiano eseguito opere migliorative o incrementative del fondo senza l'osservanza delle procedure prescritte dagli artt. 11 e 14 della legge precedente 11 febbraio 1971 n. 11, cioè senza avere ottenuto il consenso del locatore o, in mancanza, l'autorizzazione dell'ispettorato agrario.

La ratio di un simile trattamento di favore, gravemente discriminatorio, é talmente imperscrutabile che una parte della giurisprudenza di merito e anche alcune sentenze della Cassazione a sezioni semplici hanno tentato di correggere la norma leggendo l'inciso <comunque eseguite> nel senso di <eseguite in conformità di una qualunque delle norme succedutesi nel tempo>.

Ma le Sezioni Unite (sent. n. 6518 del 1987) hanno richiamato gli interpreti al vincolo dell'art. 12 delle preleggi, il quale non consente di razionalizzare un testo legale travalicandone o stravolgendone la lettera: <l'avverbio comunque riferito al tempo di esecuzione delle opere assume un evidente significato di in ogni caso e non può certo riferirsi alle modalità di esecuzione delle opere stesse>. Il solo significato complessivamente attribuibile alla disposizione in esame e quello di una legittimazione ex post delle opere compiute dall'affittuario in epoca antecedente al 6 maggio 1982 senza l'osservanza delle procedure previste dalla legge vigente al tempo dell'esecuzione, anche se l'inosservanza costituisca grave inadempimento.

2. - La norma introduce tra i proprietari concedenti, in relazione alla tutela della loro libertà di iniziativa economica e del loro diritto di proprietà sul fondo, una discriminazione ancor meno giustificabile di quella prevista dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 11 del 1971, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 153 del 1977 <per l'irrazionale disparità di trattamento che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario concedente>.

La discriminazione operata da quella norma si collegava a un criterio - l'entità dell'opera-idoneo bensì a giustificare una semplificazione degli adempimenti formali imposti all'affittuario a tutela dell'interesse del concedente, ma non al punto di esonerarlo perfino dal dovere elementare di previa comunicazione alla controparte. Invece la discriminazione operata dalla norma di cui ora si discute si collega a un criterio cronologico di anteriorità o posteriorità delle opere alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 privo di qualsiasi valore giustificativo, essendo assunto come mero limite temporale di efficacia di un condono arbitrariamente concesso agli affittuari che, prima del 6 maggio 1982, abbiano illegittimamente eseguito opere modificative o trasformative del fondo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari) nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del Consulta, il 9 giugno 1988.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 9/6/1988.