SENTENZA N. 153
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
4, 10, 11, 12, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10
dicembre 1973, n. 814 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici e
relative modifiche), promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal tribunale di Ravenna, nella
controversia agraria vertente tra l'Ordine della Casa Matha
e
2)
ordinanza emessa il 4 dicembre 1973 dal tribunale di Brescia, nella
controversia agraria vertente tra Manfredi Ida e Molinari
Umberto, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo
1974;
3)
ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal Consiglio di Stato - sezione VI, nella
controversia agraria vertente tra Siciliani Mario e
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro, iscritta al n. 123 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 133 del 22 maggio 1974;
4)
ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal tribunale di Mantova, nella
controversia agraria vertente tra Pavesi Valentina e Lugli Attilio ed altro, iscritta al n. 206 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167
del 26 giugno 1974;
5)
ordinanza emessa il 16 aprile 1974 dal tribunale di Mantova, nella controversia
agraria vertente tra Cimarosti Paola ed altri e Algisi Giuseppe ed altri, iscritta
al n. 252 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
6)
ordinanza emessa il 4 luglio 1974 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella controversia agraria vertente tra Acquaviva Francesco e Zarone
Bruno ed altri, iscritta al n. 495 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del
15 gennaio 1975;
7)
ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal tribunale di Brescia, nella
controversia agraria vertente tra Marini Giovanni ed
altro e Rolli Giuseppe, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975;
8)
ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dal tribunale di Modena, nella
controversia agraria vertente tra Poppi Giuseppina e Severi
Luigi, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975;
9)
ordinanza emessa il 3 dicembre 1974 dal tribunale di Agrigento, nella
controversia agraria vertente tra Dall'Asta Eletta ed
altri e Caudiano Orazio, iscritta al n. 237 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 195 del 23 luglio 1975;
10)
ordinanza emessa il 28 giugno 1975 dal tribunale di San Remo nella controversia
agraria vertente tra Tardio Marco e Capponi Rodolfo
ed altra, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8
ottobre 1975;
11)
ordinanza emessa il 17 giugno 1975 dal tribunale di Sassari, nella controversia
agraria vertente tra Sechi Antonio e Fancellu Pietro, iscritta al n. 402 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.
Visti
gli atti di costituzione dell'Ordine della Casa Matha,
di Siciliani Mario, di Pavesi Valentina, di Cimarosti Paola ed altri, di Zarone
Bruno e Giuseppe, di Poppi Giuseppina, di Dall'Asta Eletta ed altri, della
Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna, di Algisi Giuseppe e Marino, di Fancellu
Pietro, e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1977 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi
l'avv. Salvatore Orlando Cascio per l'Ordine della
Casa Matha, l'avv. Carlo Selvaggi per Siciliani
Mario, l'avv. Aldo Sandulli per Pavesi Valentina, Cimarosti Paola ed altri e per Dall'Asta Eletta ed altri,
l'avv. Gino Mori per Poppi Giuseppina, gli avv.ti Emilio Romagnoli e Giuseppe Di Stefano per
Ritenuto in fatto
Il
tribunale di Ravenna nel corso di una controversia agraria vertente tra
l'Ordine della Casa Matha e
Si
afferma nell'ordinanza di rinvio che gli artt. 4 e 15
cit., nel disciplinare la
determinazione del canone per l'affitto dei fondi rustici non darebbero
adeguato rilievo ai miglioramenti eseguiti dal proprietario, con conseguente
violazione del principio di eguaglianza, in quanto la posizione del
proprietario che esegue miglioramenti sarebbe uguale a quella di un
proprietario assenteista, che possa già godere del canone massimo per
l'esistenza di colture di pregio, consentite dalla fertilità del terreno, o per
l'adozione da parte della competente Commissione tecnica provinciale di un
minimo o di un massimo molto elevato. Inoltre le norme impugnate non tenendo
conto dei miglioramenti eseguiti prima della loro entrata in vigore,
determinerebbero un esproprio senza indennizzo dei capitali investiti per tale
esecuzione, per i quali non sarebbe previsto alcun adeguato corrispettivo. Ciò
in violazione dell'art. 42 Cost.,
che, in materia di espropriazioni, fissa anche il principio della riserva di
legge, con cui sarebbe incompatibile il sistema previsto dalle norme impugnate,
le quali introdurrebbero una forma di espropriazione occulta, anche per
l'assenza di elementi e criteri idonei a delimitare la discrezionalità della
pubblica amministrazione.
Quanto
agli artt. 10, 11, 12 e 14 della stessa legge, si
osserva nell'ordinanza che tali norme - tutte riguardanti il regime dei
miglioramenti del fondo locato - determinerebbero notevoli discriminazioni tra
proprietario e affittuario che eseguono miglioramenti, con palese violazione
del principio di eguaglianza e del precetto costituzionale che impone al
legislatore di agevolare la formazione della proprietà contadina. Il principio
di eguaglianza e l'art. 42 Cost. sarebbero violati anche sotto altri aspetti:
in materia di miglioramenti il proprietario - locatore sarebbe discriminato
rispetto a qualsiasi altro proprietario di fondi rustici che possa condurre
direttamente il proprio fondo, ovvero sia titolare di rapporti agrari di
diversa natura, quale quello di mezzadria; i proprietari di fondi rustici
sarebbero posti in una posizione assolutamente ed ingiustificatamente deteriore
rispetto ai proprietari di altri beni immobili.
Analoghe
questioni, relativamente agli artt. 11, 12, primo e
quarto comma, e 14 della stessa legge, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 Cost., il Consiglio di Stato, sul
ricorso proposto da Siciliani Mario contro l'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura di Catanzaro.
Anche
il tribunale di Brescia, nelle controversie vertenti tra Manfredi Ida e Molinari Umberto, e tra Marini Giovanni
e Rolli Giuseppe, ha dedotto la illegittimità del citato art. 14 della legge n.
11 del 1971, per violazione del principio di eguaglianza in relazione alla
disparità di trattamento fatta al proprietario rispetto all'affittuario
coltivatore diretto, e al proprietario di fondo affittato a coltivatore diretto
rispetto al proprietario di fondo affittato a conduttore non coltivatore.
In
tutti i giudizi é intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, osservando che
le censure mosse agli artt. 15 e 4 riguarderebbero,
in realtà, il meccanismo di determinazione del canone, già disciplinato
dall'art. 3 della stessa legge e dichiarato incostituzionale con sentenza n. 155 del
1972, onde le censure stesse andrebbero dichiarate manifestamente
infondate.
Gli
artt. 10, 11, 12 e 14 non violerebbero, a loro volta,
i precetti costituzionali invocati dalle ordinanze, sia per la diversità di
posizione oggettivamente esistente tra proprietario ed affittuario e sia per la
funzione sociale della proprietà, che importa, per la proprietà terriera,
l'imposizione di vincoli e di obblighi per conseguire il razionale sfruttamento
del suolo e stabilire equi rapporti sociali. A tali principi intenderebbero
appunto dare adeguata attuazione le norme impugnate.
Si
é costituito in giudizio l'Ordine della Casa Matha,
affermando la fondatezza delle questioni proposte sulla base di argomentazioni
simili a quelle svolte nell'ordinanza del tribunale di Ravenna. Analoghe
considerazioni ha svolto Siciliani Mario.
Nel
merito, poi, le questioni sarebbero del tutto infondate,
essendo in ogni caso assicurata al proprietario che esegua miglioramenti
un'adeguata remunerazione.
Analoghe
considerazioni, per sostenere la infondatezza delle
questioni sottoposte all'esame della Corte, sono state svolte anche
dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catanzaro.
Nel
corso di una controversia agraria tra Sechi Antonio e
Fancellu Pietro, durante la quale il giudizio era già
stato sospeso una prima volta essendo stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge n. 11 del 1971, decisa in senso positivo
con sentenza n.
155 del 1972, il tribunale di Sassari, accogliendo la nuova eccezione
proposta dall'attore, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt.
42, secondo e terzo comma, 44 e 3 Cost., degli artt. 1,
2, 3 e 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, emanata a
seguito della indicata declaratoria di incostituzionalità.
Anche
la nuova disciplina sarebbe illegittima, e contrasterebbe con i principi
enunciati nella sentenza
n. 155 del 1972 di questa Corte, continuando a prevedere coefficienti del
tutto incongrui di moltiplicazione del reddito dominicale (art. 3), comportando
la corresponsione della quota del canone relativa alla svalutazione monetaria
solo in epoca successiva al momento in cui la svalutazione si é verificata
(art. 1), stabilendo un coefficiente massimo di moltiplicazione del reddito
dominicale per l'annata 1970-1971, senza una effettiva
possibilità di adeguamento alla svalutazione monetaria (art. 4, terzo comma, e
non prevedendo una situazione di pariteticità delle
categorie interessate nella composizione della Commissioni tecniche provinciali
(art. 2).
Tale
complesso normativo urterebbe contro il principio di eguaglianza, per il
deteriore trattamento riservato ai proprietari, nonché contro i precetti
costituzionali che riconoscono e garantiscono la proprietà privata, non
ammettendo l'esproprio senza indennizzo e prescrivendo incentivi per la piccola
e media proprietà.
Analoga
questione relativamente all'art. 3 della legge citata ha sollevato il tribunale
di San Remo nella controversia tra Tardio Marco e
Capponi Rodolfo e altri, rilevando, altresì, che la norma impugnata
disconoscerebbe il diritto del locatore a ricevere una giusta remunerazione per
i miglioramenti apportati, mentre tali miglioramenti sarebbero ampiamente
compensati se apportati dal conduttore.
Argomentazioni
simili a quelle sin qui esposte sono state invocate: dal tribunale di
Agrigento, che, nella controversia vertente tra Dall'Asta
Eletta ed altri e Candiano Orazio, ha denunciato la
illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4
cit. in riferimento agli artt.
3 e 42 Cost., nonché
dell'art. 136 per la sostanziale inosservanza della sentenza, emessa in materia
dalla Corte costituzionale, n. 155 del 1972;
dal tribunale di Modena, che, nella controversia vertente tra Poppi Giuseppina
e Severi Luigi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei cit. artt. 3, secondo e sesto comma, e 4, secondo e terzo comma,
in riferimento agli artt. 3,
42 e 44 Cost.; dal tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, che, nel procedimento
vertente tra Acquaviva Francesco e Vittorio e Zarone Bruno e Giuseppe, ha dedotto il contrasto degli artt. 1 e 3 della cit. legge n.
814 del 1973 con gli artt. 3,41 e 42 Cost.; dal tribunale di Mantova,
che, nella controversia vertente tra Cimarosti Paola,
Teresa e Cornelia e Algisi Giuseppe, ha prospettato
la illegittimità dei cit. artt. 1,
2 e 3 per contrasto con gli artt. 3, 41,42,44
e 47 Cost., e, nella
controversia vertente tra Pavesi Valentina e Lugli
Attilio, ha prospettato la illegittimità dell'art. 4, secondo e terzo comma,
della stessa legge, per contrasto con gli artt. 3,42
e 44 della Costituzione.
In
tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, la infondatezza delle questioni proposte. La normativa impugnata, da un
lato non violerebbe il principio di eguaglianza per la obiettiva
diversità delle situazioni confrontate, e dall'altro costituirebbe un efficace
strumento di realizzazione dei precetti costituzionali in materia di vincoli,
obblighi e funzione sociale della proprietà. Al titolare del diritto di
proprietà sarebbe, poi, assicurato un congruo meccanismo di calcolo del canone.
Alla
stregua di considerazioni simili é stata affermata da Fancellu
Pietro e Algisi Giuseppe la infondatezza
delle questioni sollevate nei rispettivi giudizi.
A
loro volta, Pavesi Valentina, Dall'Asta Eletta, Poppi
Giuseppina, Zarone Bruno e Giuseppe, e Cimarosti Paola, Teresa e Cornelia hanno sostenuto la
illegittimità delle norme denunziate nei rispettivi giudizi, con argomentazioni
analoghe a quelle contenute nelle ordinanze di rimessione.
Le
indicate questioni sono state tutte congiuntamente discusse all'udienza del 12
febbraio 1976.
Con
ordinanza 6
maggio 1976, n. 113, i giudizi sono stati riuniti per la loro connessione
oggettiva ed é stata richiesta la produzione di alcuni documenti al Ministero
dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze.
I
giudizi riuniti, acquisiti gli atti richiesti, sono stati nuovamente trattati
all'udienza del 19 ottobre 1977.
Considerato in diritto
1.
- Le undici ordinanze elencate in epigrafe propongono, sotto diversi profili,
un duplice ordine di questioni di legittimità costituzionale, concernenti
rispettivamente:
a)
le disposizioni sui poteri degli affittuari di fondi rustici in ordine alla
esecuzione dei miglioramenti, contenute negli artt.
4, terzo e quarto comma, 10, 11, 12,14,15, primo e sesto comma, della legge 11
febbraio 1971, n.
b)
le disposizioni sulla determinazione, l'adeguamento e la corresponsione dei
canoni di affitto rustico, contenute negli artt. 1,
quarto e quinto comma, 2, primo comma, 3, secondo, terzo, quarto, sesto e
undicesimo comma, 4, secondo e terzo comma, della legge 10 dicembre 1973, n.
Con
ordinanza 6
maggio 1976, n. 113,
Nel
giudizio promosso dal tribunale di Ravenna con ordinanza n. 189 del 1973, la
parte convenuta ha eccepito il difetto di rilevanza delle questioni di
costituzionalità, assumendo che la contestata disciplina dei miglioramenti non
avrebbe alcuna influenza sulla definizione della causa, concernente una domanda
di risoluzione di contratto di affitto. Ma l'eccezione deve essere respinta,
perché, come ha osservato l'ordinanza rimessione
motivando espressamente sulla rilevanza, le disposizioni denunciate sono state
richiamate proprio dalla parte convenuta, per giustificare il proprio rifiuto
di adempiere le obbligazioni contrattuali.
2.
- Ovvie considerazioni di ordine logico inducono ad esaminare per prime le
questioni concernenti le nuove disposizioni della legge n. 814 del 1973 circa
la determinazione, l'adeguamento e la corresponsione dei canoni.
La legge 11 febbraio 1971, n. 11 aveva apportato profonde
innovazioni rispetto alla previdente disciplina dell'affitto di fondi rustici,
contenuta nella legge 12 giugno 1962, n. 567, disponendo, tra l'altro, che il
canone é sempre determinato e corrisposto in denaro (art. 1); che le tabelle
dei canoni minimi e massimi di equo affitto, determinate ogni quattro anni
dalle commissioni tecniche provinciali per zone agrarie omogenee di ciascuna
provincia, debbono essere formate prendendo a base i redditi dominicali dei
terreni risultanti in catasto a norma del regio decreto- legge 4 aprile 1939,
n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e stabilendo, per ogni
qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto,
coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un
massimo di 45 volte, in conformità alle direttive della commissione tecnica
centrale (art. 3); che conseguentemente i canoni di affitto sono determinati
moltiplicando il reddito dominicale dei fondi per i coefficienti stabiliti
dalle commissioni (art. 4).
Questa
Corte, con sentenza
27 luglio 1972, n. 155, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità
dell'art. 3, secondo comma, della citata legge, nella
parte in cui dispone che per la formazione delle tabelle per i canoni di equo
affitto sono presi a base i redditi dominicali; ma ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4,
primo comma, "nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme
in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il
fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari
imprenditori", nonché dell'art. 3, secondo e sesto comma, "nella
parte in cui fissa tra 12 e 45, e con riferimento a un caso particolare in 36,
i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della
determinazione del canone"; ed ha inoltre dichiarato l'illegittimità
dell'art. 1 della stessa legge "nella parte in cui non prevede alcuna
forma di periodica rivalutazione del canone in denaro".
Per
eliminare le lacune normative conseguenti alla decisione di questa Corte, e
sanare gli accertati vizi di legittimità della nuova disciplina dell'affitto
rustico, la legge n. 814 del
3.
- Il nuovo sistema di determinazione e aggiornamento dei canoni, quale risulta
fondamentalmente dalle disposizioni degli artt. 3, secondo comma, e 1, quarto e quinto comma, della legge n.
814 del 1973, é denunciato dalle ordinanze dei tribunali di Mantova (n.
252/1974), Santa Maria Capua Vetere (n. 495/1974),
Agrigento (n. 237/1975), Sassari (n. 402/ 1975), e Modena (n. 117/1975:
quest'ultima, limitatamente all'art. 3, secondo comma). Si osserva nelle
ordinanze, con motivazioni sostanzialmente conformi che i coefficienti di
moltiplicazione dei redditi dominicali stabiliti per la formazione delle
tabelle sono del tutto inidonei ad un'equa
determinazione dei canoni, risultando non solo nettamente inferiori a quelli
indicati da questa Corte con riguardo al 1971, ma altresì incongrui per effetto
dell'ulteriore svalutazione della moneta; che d'altra parte anche le
disposizioni dell'art. 1 sui coefficienti di adeguamento dei valori monetari
dei canoni in denaro sono inidonee allo scopo, per la complessità del
procedimento di determinazione e per il costante ritardo nella applicazione.
La
questione, per quanto concerne i coefficienti applicazione dei redditi
catastali, é fondata. Occorre ricordare, al riguardo, che i redditi imponibili
dominicali risultanti dal catasto terreni in seguito alla revisione generale
degli estimi disposta dal r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge
29 giugno 1939, n. 976, furono stabiliti sulla base della media dei prezzi
correnti dei prodotti e dei mezzi di produzione nel triennio 1937-1939; e che,
d'altra parte, il nuovo catasto, formato a norma del t.u. 8 ottobre 1931, n.
1572, e oggi in larga misura inidoneo a rispecchiare l'effettiva realtà dei
fondi rustici sia per quanto concerne le qualità di coltura e le classi di
produttività, sia per la consistenza dei fabbricati, impianti ed investimenti
fissi, non valutati in catasto, anche a causa della notoria lentezza e
difficoltà delle operazioni di revisione del classamento
dei terreni migliorati di qualità di coltura o di classe, e di variazione, in
aumento o in diminuzione, dell'estimo catastale. Di questa situazione obiettiva
il legislatore é ben consapevole, e nella stessa legge n.
Anche
prescindendo dai casi marginali di grave sperequazione dei canoni, si deve
riconoscere che la misura dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi
dominicali, stabilita tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, é
assolutamente inidonea a consentire alle commissioni tecniche provinciali la
formazione di tabelle che conducano alla determinazione di canoni equi, tali da
assicurare, accanto alla giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non
irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai
proprietari. La nuova misura dei canoni, rispetto a quelli praticati come equi
in base alla disciplina vigente prima della legge 11 febbraio 1971, n. 11,
risulta generalmente ridotta ad un livello tanto basso da rendere, in taluni
casi, addirittura onerosa la proprietà della terra, o da ridurre il relativo
reddito, considerati anche gli oneri fiscali, a valori privi di corrispondenza
con l'effettiva produttività dei fondi.
Alle
considerazioni già svolte a questo riguardo dalla precedente decisione di
questa Corte, di cui l'ulteriore svalutazione della moneta ha notevolmente
accresciuto la gravità, deve aggiungersi la constatazione che il nuovo regime
dei canoni, lungi dal promuovere l'auspicata valorizzazione del contratto di
affitto, ritenuto oggi lo strumento più idoneo per lo sviluppo, in Italia come
negli altri paesi della Comunità economica europea, di moderne imprese
agricole, capaci di alta produttività per dimensioni economiche, organiche
strutture aziendali ed efficienza tecnica, ha determinato una seria crisi dei
rapporti contrattuali tra proprietà ed impresa, con una accresciuta
conflittualità ed una stabilizzazione di situazioni spesso antieconomica e non
soddisfacente né per i concedenti né per gli affittuari o aspiranti ad ottenere
terre in affitto. La conferma di questa crisi é offerta dagli accordi sindacali
prodotti in giudizio, stipulati negli anni 1976 e 1977 tra le federazioni
nazionali della proprietà fondiaria e degli affittuari conduttori (con
l'adesione, da ultimo, anche della federazione provinciale dei coltivatori
diretti di Milano), nel dichiarato fine di pervenire, di là dalle stesse
disposizioni di legge, ad una congrua disciplina del contratto di affitto,
"come strumento insostituibile ed in ogni caso più idoneo e flessibile per
la necessaria ristrutturazione agricola", con una giusta correlazione tra
lunga durata del rapporto e aggiornamento del valore del canone.
4.
- La illegittimità dell'art. 3, secondo comma, é
denunciata dalle ordinanze in riferimento agli artt.
3, 42, secondo e terzo comma, 44 Cost., nonché agli artt. 41 e 47. Il
terzo comma dell'art. 42 non può costituire parametro idoneo, perché la inadeguatezza dei canoni di affitto, pur rappresentando
una menomazione dei poteri attuali di godimento, non integra una fattispecie espropriativa in senso proprio; non pertinente, e comunque
non determinante, appare anche il richiamo ai principi enunciati dagli artt. 41 e 47 della Costituzione sulla libertà
dell'iniziativa economica e sulla tutela del risparmio. Deve invece
riconoscersi il contrasto sia con l'art. 3 Cost., per le gravi disparità di trattamento determinate
dall'applicazione delle tabelle, anche tra i proprietari di terreni
appartenenti a zone agrarie omogenee d'una stessa provincia, secondo quanto
risulta dagli atti e documenti prodotti in giudizio, sia con le fondamentali
disposizioni dell'art. 42, secondo comma, e dell'art. 44, primo comma. La legge
riconosce e garantisce la proprietà privata, e in particolare aiuta la piccola
e media proprietà terriera, alla quale può bensì imporre obblighi e vincoli, ma
per il duplice fine del razionale sfruttamento del suolo e del conseguimento di
equi rapporti sociali, senza incidere eccessivamente sulla sostanza del diritto
di proprietà, a beneficio di altri soggetti privati, pur meritevoli di speciale
tutela.
Questa
Corte non intende fornire nuove indicazioni, oltre quelle già date in via
esemplificativa nella precedente sentenza, circa la congruità dei coefficienti
di moltiplicazione minimo e massimo, che spetta al legislatore di stabilire
nella sua ampia discrezionalità di valutazione politica; ma ritiene di dover
esprimere l'esigenza che, volendosi tener fermo il sistema di determinazione
dei canoni sulla base dei redditi dominicali, nel periodo che sarà necessario
per l'attuazione della nuova revisione generale degli estimi e del classamento del catasto terreni disposta dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, i coefficienti di
moltiplicazione dei redditi riferiti al triennio 1937-1939 vengano
fissati in misure più congrue, e con più ampio divario tra il coefficiente
minimo ritenuto idoneo a garantire ad ambo le parti l'equità del canone di
affitto, e quello massimo consentito dalla produttività dei migliori terreni,
sì da permettere alle commissioni tecniche provinciali di procedere alla
formazione delle tabelle, in conformità alle direttive della commissione
tecnica centrale, con una maggiore elasticità di apprezzamento, aderente alla
multiforme varietà delle situazioni caratteristiche delle diverse zone agrarie.
5.
- In correlazione con l'accertata illegittimità dell'art. 3,
secondo comma, nella parte in cui stabilisce tra un minimo di 24 e un
massimo di 55 volte i coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali,
occorre considerare le disposizioni dell'art. 1 della stessa legge, dirette a
consentire l'applicazione, sui valori monetari dei canoni stabiliti sulla base
delle tabelle formate ogni quattro anni dalle commissioni tecniche provinciali,
di coefficienti di adeguamento in aumento o in diminuzione. Anche queste
disposizioni sono state denunciate dalle stesse ordinanze dei tribunali di
Mantova, Santa Maria Capua Vetere, Agrigento e
Sassari, rilevando che sarebbero inidonee ad assicurare una forma di
rivalutazione periodica dei canoni in denaro, corrispondente alle variazioni di
valore della moneta, secondo il principio enunciato da questa Corte nella sentenza n. 155 del
1972.
Al
riguardo si deve riconoscere che il meccanismo di formazione di questi
coefficienti non ha finora funzionato in modo soddisfacente, sia per la
complessità del procedimento nelle sue diverse fasi, sia per le difficoltà di
attuazione delle relative operazioni, e anzitutto delle rilevazioni
statistiche. Di fatto, la determinazione delle zone agrarie omogenee da parte
delle commissioni tecniche provinciali, secondo le direttive della commissione
centrale, é stata effettuata non solo con ovvio ritardo rispetto al termine
ordinatorio di tre mesi, ma anche con sorprendente difformità di risultati: dai
prospetti riassuntivi forniti dalla commissione tecnica centrale nella
relazione 22 marzo 1976, si rileva che in alcune province é stata individuata
una sola zona, in altre un numero variabile da due a cinque, o da sei a dieci,
ed in altre ancora un numero maggiore, fino a ventisei e trentadue zone
omogenee; che in qualche caso, rispetto alla suddivisione già effettuata a
norma della legge n. 11 del 1971, il numero delle zone é stato aumentato da uno
a ventisei, ovvero diminuite da trentanove a nove. E agevole comprendere le
difficoltà incontrate dall'Istituto centrale di statistica nella rilevazione
(annuale), per le singole zone agrarie, dei dati relativi ai prezzi dei
prodotti agricoli, ai costi di produzione ed alla remunerazione del lavoro. Di
fatto, nel corso del primo biennio di applicazione della legge n. 814 del 1973,
le commissioni tecniche provinciali non hanno potuto provvedere alla
determinazione dei coefficienti di adeguamento dei canoni, in quanto la
commissione centrale, non disponendo dei necessari dati, non era stata in grado
di impartire le direttive previste dalla legge; ed anche per il secondo
biennio, secondo la documentazione prodotta dal Ministero dell'agricoltura,
risulta che solo le commissioni di Mantova e Sassari hanno determinato
coefficienti percentuali di adeguamento (nella misura del 15 e rispettivamente
del 20-25%), mentre quelle delle altre province interessate non hanno applicato
alcun coefficiente.
Altri
inconvenienti dipendono dalla difficoltà di coordinamento tra le disposizioni
dell'art. 1 e dell'art. 3 per quanto attiene ai tempi di applicazione dei
coefficienti di adeguamento. Questi debbono essere determinati ogni due anni,
ed applicati sui valori monetari dei canoni "a far tempo dall'annata
agraria successiva alla determinazione"; pertanto, posto che nel primo
biennio di applicazione delle tabelle quadriennali non v'é stato luogo ad alcun
adeguamento, i coefficienti di adeguamento avrebbero dovuto
essere stabiliti prima del terzo anno, sì da poter operare regolarmente a
cominciare dal secondo biennio, sopra i valori monetari dei canoni stabiliti
ogni quattro anni, evitandone l'applicazione su valori non omogenei, nella
ipotesi normale di modificazione delle tabelle ogni quadriennio.
Tutti
questi inconvenienti dovranno essere eliminati con un migliore coordinamento
delle disposizioni sotto il profilo tecnico-normativo, e con l'avvio d'un
regolare ciclo di adempimento delle diverse operazioni amministrative. Essi non
sono tuttavia tali, a giudizio di questa Corte, da comportare allo stato una
declaratoria di illegittimità dell'art. 1, le cui disposizioni non confliggono con alcuno dei parametri costituzionali
indicati, ed appaiono, nel complesso, idonee, se puntualmente e tempestivamente
applicate in conformità alla ratio che ne ha dettato l'introduzione, ad
assicurare il periodico adeguamento del valore monetario dei canoni, in
rapporto alle variazioni del valore della lira.
Il
dubbio sulla costituzionalità dell'art. 1 é stato prospettato dal tribunale di
Agrigento anche sotto il particolare profilo che il legislatore avrebbe omesso di fissare criteri in ordine alla emanazione
delle direttive da parte della commissione tecnica centrale, ciò che integrerebbe
violazione della riserva di legge per l'imposizione di limiti alla proprietà
privata. Ma anche sotto questo aspetto la questione é infondata, perché i
criteri per l'esercizio delle funzioni attribuite alla competenza della
commissione tecnica centrale, in ordine alla determinazione dell'equo canone,
sono indicati con chiarezza dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e
d'altra parte le direttive previste dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1973,
n. 814 concernono operazioni di carattere prevalentemente tecnico, che non
comportano imposizione di limiti alla proprietà, ed anzi tendono al fine di
adeguare la misura dei canoni in denaro alle variazioni di valore della moneta.
6.
- L'ordinanza del tribunale di Modena (n. 117/1975) solleva questione di
legittimità anche per le disposizioni dell'art. 3, sesto comma, e dell'art. 4,
secondo e terzo comma, della legge n. 814 del
Per
quanto concerne il sesto comma dell'art. 3, che fissa in via provvisoria l'equo
canone nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale per i
casi in cui le tabelle non vengano tempestivamente
determinate, o siano annullate o sospese, l'accoglimento della questione
consegue come logico corollario, alla declaratoria di illegittimità del secondo
comma dello stesso art. 3.
La
questione é fondata anche rispetto alle disposizioni del secondo e terzo comma
dell'art. 4, che regolano il conguaglio dei canoni già corrisposti in via
provvisoria ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 per le
annate agrarie 1971-72 e 1972-73, e di quelli ancora dovuti per l'annata
agraria precedente (1970-71), nella misura prevista dalla nuova legge e,
rispettivamente, di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari
coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori. Queste
norme di diritto transitorio sono necessariamente travolte dalla accertata
illegittimità dell'art. 3, secondo comma, per le stesse ragioni già indicate e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali. Quanto
al terzo comma dell'art. 4 é inoltre palese il contrasto con l'art. 136 Cost., puntualmente richiamato
dall'ordinanza del tribunale Agrigento, essendo stata confermata una misura dei
canoni già dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 155 del
1972 di questa Corte.
L'ordinanza
del tribunale di Mantova prospetta un ulteriore profilo di illegittimità per la
mancata previsione dell'obbligo di corrispondere interessi in sede di
conguaglio dei canoni, "con ipotizzabile violazione dell'art. 42 Cost.". Ma la questione non é fondata: l'omessa
imposizione d'uno speciale obbligo di pagare interessi non integra violazione
dell'art. 42, e gli effetti delle decisioni di questa Corte rispetto ai
rapporti obbligatori pendenti (anche in relazione a quanto disposto dalle leggi
8 agosto 1972, n. 462,23 dicembre 1972, n. 844 e 9 agosto 1973, n. 508), sono
regolati dalla legge comune.
7.
- L'ordinanza del tribunale di Agrigento (n. 237/1975) solleva, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., questione di legittimità
della disposizione dell'art. 3, undicesimo comma, per cui i canoni di affitto
stabiliti ai sensi della legge n. 814 del 1973 "non potranno essere
superiori all'ottanta per cento di quelli risultanti dalla tabella determinata
in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigente
nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio
1971, n. 11" (ossia nell'annata 1969-70). Si osserva nella ordinanza di rimessione che questa norma preclude illegittimamente un
ulteriore adeguamento dei canoni nel prossimo futuro, e costituisce ostacolo
insormontabile all'effettiva rivalutazione dei canoni prevista dall'art. 1
della stessa legge.
E
stato sostenuto nella discussione davanti a questa Corte che il limite massimo
dei canoni nella misura dell'ottanta per cento di quelli stabiliti per l'annata
agraria 1969-70 dovrebbe intendersi applicabile solo nella prima attuazione
della legge, e tale interpretazione é stata suffragata col richiamo alla
circolare della commissione tecnica centrale 20 luglio 1974, n. 14, ove si afferma
che "naturalmente, decorso il primo biennio di applicazione della legge,
entrerà in funzione il criterio di adeguamento di cui all'art. 1 della legge n.
814 del 1973 e questo potrebbe portare al superamento del tetto come sopra
determinato". Ma questa interpretazione, pur dettata dall'apprezzabile
intento d'una ragionevole applicazione, non é consentita dal chiaro tenore
letterale della norma, che fissa quel limite inderogabile in termini generali
per "i canoni di affitto ai sensi della presente legge", senza alcun
riferimento temporale; e pertanto deve dichiararsi la illegittimità
della norma stessa, in correlazione con quella del secondo comma dello stesso
art. 3, e come sua logica conseguenza.
8.
- L'ordinanza del tribunale di San Remo (n. 362/ 1975), solleva questione di
legittimità della disposizione dell'art. 3, terzo comma,
lett. b. della legge n. 814
del
Naturalmente,
il giudice a quo nella sua decisione
potrà tener conto delle declaratorie di questa Corte relative alla
illegittimità dell'art. 3, secondo comma, della legge
n. 814 del 1973, nonché degli artt. 4, terzo comma, e 15 della legge n. 11 del 1971, di cui si
dirà più oltre.
9.
- L'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere
(n. 495/1974), solleva questione di legittimità della disposizione dell'art. 3,
quarto comma, per cui nella determinazione del canone
dovuto dall'affittuario coltivatore diretto é previsto un coefficiente di
maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti.
La
disposizione configgerebbe con gli artt. 3, 41 e 42 Cost., per la insufficiente misura
della maggiorazione consentita nei confronti dell'affittuario imprenditore, che
non gode della speciale tutela garantita dagli artt.
35 e 36 Cost. all'affittuario coltivatore, e non potrebbe ricevere un
trattamento privilegiato rispetto al proprietario, assistito da pari garanzia
costituzionale.
La
questione, proposta da quest'unica ordinanza in connessione a quella delle disposizioni
degli artt. 1 e 3, secondo comma, non é fondata. Il
coefficiente di maggiorazione, eliminata la inadeguatezza
del canone-base, non può ritenersi assolutamente inidoneo a differenziare la
posizione dell'affittuario imprenditore rispetto a quella del coltivatore
diretto. La distinzione tra le due categorie é oggi assai meno rilevante che
nel passato, sia perché la qualifica di coltivatore diretto (proprietario o
conduttore) non comprende solo i più modesti lavoratori manuali che coltivano
un piccolo fondo con il lavoro proprio e dei familiari, ma, secondo la vigente
legislazione, é riconosciuta anche ad imprenditori che conducono aziende
meccanizzate di notevole estensione e produttività, ricorrendo a salariati per
i due terzi della mano d'opera occorrente; sia perché,
d'altronde, accanto ai grossi affittuari conduttori di imprese capitalistiche
v'é un cospicuo numero di medi e piccoli imprenditori agricoli che, pur senza
essere lavoratori manuali della terra, vi svolgono una quotidiana attività di
lavoro. La misura della maggiorazione discrezionalmente stabilita dal
legislatore per gli affittuari non coltivatori sfugge pertanto alla proposta
censura di incostituzionalità.
10.
- Le ordinanze dei tribunali di Mantova (n. 252/1974) e Sassari (n. 402/1975)
sollevano la questione di legittimità della disposizione dell'art. 2, primo comma, nella parte in cui non prevede per la
composizione delle commissioni tecniche provinciali, una rappresentanza
paritetica dei proprietari che affittano fondi rustici a coltivatori diretti,
rispetto a quella di questi ultimi. Secondo l'ordinanza del tribunale di
Mantova, la norma confligge con gli artt. 3 e 44 Cost., per difetto di ragionevolezza, lesivo del principio della
equità dei rapporti sociali; secondo l'ordinanza del tribunale di Sassari essa
contrasta con l'art. 3 Cost., perché disconosce il
principio della rappresentanza paritetica delle categorie controinteressate,
a cui già si ispirava l'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 e nel quale
anche la relazione di maggioranza della commissione agricoltura del Senato
sulla legge n. 814 aveva ravvisato "la più solida garanzia di una
obbiettiva applicazione delle norme".
La
questione é fondata. Già nella legge 18 agosto 1948, n. 1140 la composizione
delle commissioni tecniche provinciali incaricate della valutazione dell'equità
dei canoni era stata disposta su base paritetica, e la pariteticità
delle rappresentanze dei contrapposti interessi era stata confermata ancora
dalla legge 12 giugno 1962, n. 567. Essa era stata alterata, dopo oltre
vent'anni, solo con l'art. 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11; ma il disegno
governativo di legge presentato dopo la sentenza n. 155 del
1972 di questa Corte l'aveva ripristinata, e la relazione ministeriale
dichiarava al riguardo che "si rende necessario modificare la composizione
della commissione tecnica provinciale, assicurando la rappresentanza paritetica
di tutte le categorie".
A
difesa della non pariteticità della commissione é
stato osservato che essa costituisce un collegio le cui deliberazioni possono
essere validamente adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti
ed a maggioranza assoluta dei presenti; ma l'obiezione non appare pertinente,
proprio perché trattasi di una commissione tecnica amministrativa, tipicamente
caratterizzata dalla rappresentanza degli interessi delle diverse categorie di
proprietari e di affittuari, per cui nulla può
giustificare, nella sua composizione, una disparità di trattamento tra le
categorie stesse.
Questa
Corte, chiamata a giudicare della legittimità della legge 12 giugno 1962, n.
567, sotto il profilo della denunziata violazione del principio della riserva
di legge attraverso il deferimento alle commissioni tecniche provinciali del
potere di stabilire i limiti minimi e massimi della misura dei canoni di
affitto rustico, nelle sentenze n. 40
e 80 del 1964
aveva già avuto occasione di osservare che le commissioni, non senza ragione
definite dalla legge come "tecniche" in quanto chiamate alla
redazione delle tabelle attenendosi essenzialmente alle regole tecniche
dell'economia agraria, offrivano garanzia di imparzialità grazie alla
rappresentanza paritetica delle categorie interessate. Per vero, non si
comprende perché con la disposizione denunciata si sia voluto
disattendere, proprio in ordine alla determinazione delle tabelle di "equo
canone", questo requisito che costituisce presupposto essenziale per un
imparziale e giusto regolamento dei contrapposti interessi; e ciò anche in
relazione all'esigenza enunciata dall'art. 97 Cost.,
che dalle leggi siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione. Appare pertanto palese la violazione del principio di
eguaglianza.
11.
- Quattro ordinanze, del tribunale di Ravenna (n. 189 /1973), del tribunale di
Brescia (nn. 15/1974 e 51/1975), e del Consiglio di
Stato (n. 123/1974), propongono questioni di legittimità delle disposizioni
circa l'esecuzione dei miglioramenti e la loro incidenza sulle obbligazioni
contrattuali e sulla misura dei canoni, introdotte dalla legge 11 febbraio
1971, n. 11. Il tribunale di Ravenna solleva un duplice ordine di questioni,
denunciando la illegittimità degli artt.
15, primo e ultimo comma, e 4, terzo comma, in
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., nonché degli artt. 10, 11, 12 e
Anche
il Consiglio di Stato denuncia, sotto profili in parte
diversi, gli artt. 14, 11, 12, primo comma, e
4, quarto comma, della stessa legge, in riferimento
agli artt. 3, 41, 42 e 44 Cost. L'ordinanza
rileva la disparità di trattamento riservata all'affittuario coltivatore
diretto dall'art. 14, con disposizioni diverse e più favorevoli di quelle
dell'art. 11, e la menomazione dei poteri di iniziativa e di controllo del
proprietario; denuncia l'art.
A
sua volta, il tribunale di Brescia denuncia con entrambe le ordinanze, in riferimento al solo art. 3 Cost.,
l'illegittimità delle disposizioni dell'art. 14, primo e secondo comma,
rilevando la disparità di trattamento fatta al proprietario rispetto
all'affittuario coltivatore diretto per quanto concerne il potere di iniziativa
dei miglioramenti, e la disparità di trattamento tra il proprietario di fondo
affittato a coltivatore diretto e il proprietario di fondo affittato a
conduttore non coltivatore, sia per l'ingiustificata preclusione al
proprietario di fondo affittato a coltivatore diretto del potere di eseguire
miglioramenti, riconosciuto dall'art. 11, sia per l'adozione di diverse
procedure di controllo, quali previste dall'art. 11 e dal primo combina
dell'art. 14, sia infine per il potere attribuito dal secondo comma
all'affittuario coltivatore diretto di eseguire senza alcun controllo i
miglioramenti che possano essere compiuti con il lavoro proprio e della
famiglia.
12.
- Le questioni sono solo in parte fondate. Con le norme del tit. II, "sui
poteri dell'affittuario e sulla esecuzione dei miglioramenti", la legge n.
11 del l971 ha chiaramente inteso attribuire anche agli affittuari di fondi
rustici il potere di promuovere ed eseguire miglioramenti, assumendo
l'iniziativa nel caso di inerzia o impossibilità dei proprietari. Questo fine
della riforma legislativa é pienamente legittimo:
É,
d'altra parte, fuori discussione la pienezza dei poteri che, in materia di
miglioramenti, competono ai proprietari, anche per i terreni concessi ad altri
in conduzione, salvo il rispetto delle iniziative e responsabilità di gestione
dell'impresa agricola: l'art. 41 Cost. tutela l'iniziativa economica di tutti
gli operatori privati; l'art. 42 consente limiti alla proprietà privata proprio
per assicurarne la funzione sociale; l'art. 44 pone in risalto il duplice fine
di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, comune alla proprietà e all'impresa.
Con sentenza n.
107 del 1974, questa Corte, dichiarando l'illegittimità dell'art. 32 della
legge n. 11 del
Ciò
premesso, occorre accertare se, e in quale misura, le disposizioni denunciate
dalle ordinanze di rimessione abbiano
determinato ingiusta disparità di trattamento tra affittuari e
proprietari, o lesione dei diritti garantiti a questi ultimi dagli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione.
13.
- L'art. 10 é richiamato dalla sola ordinanza del tribunale di Ravenna, in
connessione con gli articoli successivi e senza speciale indicazione di motivi
d'incostituzionalità. Il riconoscimento agli affittuari delle iniziative di
organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione dei fondi o
dall'esercizio delle attività connesse, specie in relazione alle direttive di
programmazione economica stabilite dalle competenti autorità, corrisponde ai
poteri ed alle responsabilità proprie d'ogni imprenditore agricolo (cfr. art. 2135 codice civile); ed
anche la facoltà consentita agli affittuari di partecipare ad organismi
associativi risponde a fini di promozione della cooperazione tra gli
agricoltori, di incontestabile legittimità. Può sorprendere, nel secondo comma
dell'art. 10, il richiamo congiunto alla trasformazione e al miglioramento dei
terreni, posto che l'intero tit. II della legge ha ad oggetto unicamente i
miglioramenti (e le addizioni), e non contiene alcuna disposizione in ordine
all'esecuzione di opere di trasformazione fondiaria o agraria in senso proprio,
che la legge civile non consente nemmeno all'usufruttuario: ma tale questione
non é stata specificamente sottoposta all'esame di questa Corte. É, d'altra
parte, ovvio il rilievo che tutte le iniziative in ordine a miglioramenti da
parte di affittuari singoli o associati sono soggette alle procedure di
controllo stabilite dall'art. 11.
14.
- La questione non é fondata nemmeno per quanto concerne le disposizioni
dell'art. 11, le quali espressamente riconoscono a ciascuna delle parti il
potere di eseguire miglioramenti dei fondi e dei fabbricati rurali,
"purché corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo o, in difetto,
alle tendenze di sviluppo delle zone in cui essi ricadono", nonché
addizioni relative alla utilizzazione agricola, ossia migliorative, che non
alterino la destinazione economica dei fondi. Anche il procedimento assicura
alle parti una effettiva parità di condizioni, con
eguali garanzie di controllo del progetto tecnico e di contraddittorio davanti
all'Ispettorato agrario. Dopo il parere tecnico favorevole dell'Ispettorato
l'affittuario proponente é tenuto ad invitare il proprietario a far conoscere
se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti, e soltanto in caso di risposta
negativa o di silenzio o di inosservanza del termine indicato dall'Ispettorato
per l'esecuzione dei lavori, l'affittuario é autorizzato a procedervi
direttamente. Appare dunque del tutto ingiustificata
l'affermazione che l'articolo 11 attribuisca alle parti solo in apparenza un
eguale potere In ordine all'esecuzione dei miglioramenti. Al contrario, la
parità é sostanziale quanto alle iniziative, e il procedimento conserva al
proprietario la priorità per l'esecuzione, attribuendo giustamente
all'affittuario il potere di provvedervi solo dopo avere accertato il rifiuto o
l'inerzia del proprietario: talché queste disposizioni non possono considerarsi
lesive né del principio di eguaglianza, né delle garanzie costituzionali della
proprietà.
L'ordinanza
del tribunale di Ravenna lamenta la imposizione al
proprietario dei miglioramenti proposti dall'affittuario "per effetto di
un provvedimento amministrativo assunto discrezionalmente dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura"; e quella del Consiglio di Stato fà richiamo ai contributi, agevolazioni e garanzie che
l'art. 13 accorda, per l'esecuzione dei miglioramenti, agli affittuari, singoli
o associati, con esclusione dei proprietari. Ma entrambe le osservazioni sono
carenti di fondamento: il parere vincolante dell'Ispettorato agrario
provinciale sui progetti tecnici di massima delle opere di miglioramento é atto
di controllo tecnico, soggetto al normale sindacato di legittimità degli atti
amministrativi, n regime di contraddittorio tra le parti interessate; e d'altra
parte l'art. 13 non riserva ai soli affittuari, bensì estende ad essi le provvidenze accordate dalle leggi statali o
regionali ai proprietari, ammettendone la concessione direttamente agli
affittuari che eseguano i miglioramenti.
15.
- Le ordinanze del tribunale di Brescia e del Consiglio di Stato denunziano le
disposizioni del primo comma dell'articolo 14, nel presupposto che esse precludano ai proprietari di fondi concessi in affitto a
coltivatori diretti l'iniziativa e l'esecuzione di miglioramenti, e rilevando
la diversità della procedura di controllo preventivo all'esecuzione delle
relative opere, che integrerebbe una ingiustificata disparità di trattamento.
Ma il presupposto appare erroneo, perché la facoltà di eseguire miglioramenti é
riconosciuta ai proprietari dall'articolo
Indubbiamente il primo comma dell'art.
Fondata
é invece la questione di costituzionalità rispetto al secondo comma dell'art.
14 che attribuisce all'affittuario coltivatore diretto la facoltà di esecuzione
dei miglioramenti che sia in grado di compiere col lavoro proprio e della
famiglia, "senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma
e dall'art. 11", ossia senza nemmeno darne comunicazione al proprietario
del fondo. Ora, é vero che l'art. 1651 del codice civile prevede l'eventualità
che l'affittuario abbia eseguito miglioramenti senza essere autorizzato dal
locatore, ma in tale ipotesi il giudice può attribuirgli una equa
indennità solo quando trattasi di miglioramenti di durevole utilità per il
fondo, che non siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione;
l'art. 14, invece, non pone alcun limite o requisito, salvo quello della
capacità di esecuzione diretta, escludendo qualsiasi possibilità di divieto o
di controllo, mentre altre norme della stessa legge accordano all'affittuario,
anche per tali modesti lavori di miglioramento, una serie di diritti di grande
importanza. Si impone pertanto la dichiarazione di illegittimità dell'art. 14, secondo comma, per contrasto con l'art.
16.
- L'art. 12 della legge n. 11 del 1971 dispone che qualora l'affittuario abbia
eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli artt. 11 e 14, il contratto di affitto é prorogato, alla
scadenza, per un periodo non inferiore ad anni dodici, e può altresì essere
ceduto dall'affittuario ad uno o più componenti della propria famiglia, anche
senza il consenso del locatore; e d'altra parte preclude al proprietario sia la
possibilità di vendere il fondo, con effetto risolutivo del rapporto, anche per
la formazione della proprietà coltivatrice, sia di riacquistare la
disponibilità del fondo per condurlo personalmente, quando abbia la qualifica
di coltivatore diretto. L'ordinanza del tribunale di Ravenna denunzia la
violazione degli artt. 3 e 42 Cost., ravvisando nelle disposizioni dell'art. 12 "il
tentativo di attribuire all'affittuario che abbia eseguito i miglioramenti un
diritto reale sul fondo stesso, che mal si concilia con la specifica natura del
rapporto di affitto", ed osservando che "tanto più grave appare
l'incidenza sul diritto del proprietario di disporre del proprio fondo, quando
nello stesso art. 12 si prevede proprio contro il proprietario coltivatore
diretto il divieto di condurre direttamente il suo fondo", ostacolando la
formazione della proprietà diretto coltivatrice a favore esclusivamente degli
affittuari.
Le
illazioni del giudice a quo circa gli scopi perseguiti dal legislatore sono
ingiustificate, perché le disposizioni dell'art. 12 ricollegano all'esecuzione
dei miglioramenti da parte degli affittuari conseguenze giuridiche di notevole
importanza, ma non comportano tuttavia l'attribuzione, formale o sostanziale,
d'un diritto reale sui terreni migliorati. Nella ricordata sentenza n. 53 del
1974,
La
questione é peraltro fondata, per irrazionale uniformità di disciplina di
situazioni anche profondamente diverse, e per aperta violazione della garanzia
offerta dall'art. 42 Cost. al diritto di proprietà, in quanto l'art. 12 fa
discendere limitazioni tanto rilevanti ai poteri di godimento e di disposizione
dei proprietari concedenti dalla esecuzione di miglioramenti a spese
dell'affittuario, senza alcuna specificazione circa la loro importanza
qualitativa e quantitativa, in rapporto alla estensione del fondo, agli
ordinamenti colturali, alle esigenze d'una razionale coltivazione,
all'effettivo incremento della produttività dei terreni. Solo l'indennità
spettante all'affittuario é dall'art. 15 commisurata
"all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine
dell'affitto"; ma nulla é stabilito invece dall'art. 12, e la lacuna
appare tanto più grave in quanto l'art. 11 non contiene indicazioni circa
l'entità dei miglioramenti, e dichiara altresì che "sono considerati
miglioramenti anche le addizioni", senza nemmeno far salvo il caso della
loro separabilità (cfr. artt.
975, 986, 1593 codice civile). La norma deve quindi essere dichiarata
illegittima nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a
favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti,
in relazione alle sole opere di miglioramento che determinino un sostanziale e
permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua
produttività.
17.
- Gli artt. 15 e 4 della legge del 1971 disciplinano
le conseguenze dell'esecuzione dei miglioramenti con disposizioni che fanno
alle due parti un trattamento nettamente differenziato. Il locatore che abbia eseguito i miglioramenti può richiedere
all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del
fondo (art. 15, primo comma), e, qualora le migliorie non giustifichino una
modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche
provinciali possono stabilire criteri e misure di un aumento del canone, purché
questo non venga a superare il livello corrispondente al coefficiente massimo
stabilito dalla legge (art. 4, terzo comma). L'affittuario che abbia eseguito i miglioramenti ha invece diritto ad una
indennità corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo,
sussistente alla fine dell'affitto o alla data di anticipata risoluzione del
rapporto (art. 15, secondo comma), e le migliorie da lui apportate non danno
luogo a revisione del canone fin quando non sia stata corrisposta l'indennità
(art. 4, quarto comma). Le disposizioni dell'art. 15 si applicano, a norma del
sesto comma, "anche per i miglioramenti previsti nel contratto e
concordati dalle parti, o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in
vigore della presente legge".
É
palese il vizio di illegittimità delle disposizioni dell'articolo 4, terzo
comma, e dell'art. 15, primo comma, che, quando il canone già corrisponda o sia prossimo al limite massimo di legge
fissato dall'art. 3, secondo comma, con le maggiorazioni per coefficienti
aggiuntivi previste dallo stesso art. 3, terzo e quarto comma, non consentono
una adeguata revisione del canone a favore del proprietario miglioratore. Sono
queste disposizioni che, specie a fronte di quelle dettate a favore
dell'affittuario miglioratore, introducono una profonda e immotivata
sperequazione tra le parti, lesiva non solo del principio di eguaglianza, ma
anche, come ha notato il tribunale di Ravenna, dei poteri di iniziativa, di
godimento, di disposizione dei proprietari, e, sotto questo profilo, rendono
solo apparente la pari facoltà di eseguire miglioramenti, togliendo al ogni
interesse a nuovi investimenti nelle loro terre, disincentivando e mortificando
la proprietà proprio nella sua funzione sociale e produttiva, sancita dagli artt. 42 e 44 della Costituzione. Deve pertanto dichiararsi
la illegittimità dell'art. 4, terzo comma, e dell'art.
15, primo comma, in quanto non prevedono un'adeguata revisione del canone nel
caso di migliorie eseguite dal proprietario.
É
denunciata anche la disposizione del sesto comma dell'art. 15, che attribuisce
efficacia retroattiva alla disciplina stabilita dal primo comma e dall'art. 4:
ma la questione viene meno in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità
di quelle norme, e pertanto deve essere dichiarata non fondata.
Non
fondata é infine la questione relativa all'art. 4, quarto
comma, sollevata dal Consiglio di Stato: quando l'affittuario abbia
eseguito a sue spese i miglioramenti, non v'é ragione perché debba farsi luogo
a revisione del canone a favore del proprietario. L'affittuario miglioratore
beneficerà del frutto dei miglioramenti, senza danno per il proprietario che,
non avendo effettuato nuovi investimenti, continuerà a percepire lo stesso
canone, e alla fine del rapporto sarà tenuto a pagare una indennità
corrispondente al solo aumento di valore del fondo allora sussistente.
PER QUESTI MOTIVI
1)
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, e 15, primo
comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non prevedono
un'adeguata revisione del canone per il caso di migliorie eseguite dal
proprietario;
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della stessa legge,
nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore
dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione
alle sole opere di miglioramento che determinino un sostanziale e permanente
aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua
produttività;
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della stessa legge;
dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, primo comma, della stessa legge, sollevata dalle
ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.
3, 41, 42 e 44 della Costituzione;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma, 10, 11 e 15, sesto comma, della
stessa legge, sollevate dalle ordinanze di cui in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 della
Costituzione;
2)
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2,
primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814, nella parte relativa alla
composizione delle commissioni tecniche provinciali;
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della
stessa legge, nella parte in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento a un
caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito
dominicale ai tini della determinazione del canone;
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, e dell'art. 4,
secondo e terzo Comma, della stessa legge;
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, terzo comma, lett. b.
e quarto comma, della stessa legge, sollevate dalle
ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.
3, 41, 42 e 44 della Costituzione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 dicembre 1977.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -
Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 22 dicembre 1977.