Sentenza n. 690 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N.690

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il con ferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1980 dal T.A.R. della Calabria -Sede di Reggio Calabria - sul ricorso proposto da Caminiti Mariangela contro il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ed altri, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 198l.

Visto l'atto di costituzione di Caminiti Mariangela nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il tribunale amministrativo regionale della Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 che, nel disporre l'immissione in ruolo degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, contempla, fra le varie categorie, coloro che, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i primi corsi speciali di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, abbiano maturato il diritto alla iscrizione in tali graduatorie provinciali in virtù del sesto comma dell'art. 7 della medesima legge.

Tale norma, ad avviso del giudice a quo, sarebbe ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di quegli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione per effetto della partecipazione a pubblici concorsi a cattedra banditi anteriormente (come nel caso oggetto della controversia sottoposta al suo esame) all'entrata in vigore della stessa legge del 1971 n. 1074, ancorché espletati successivamente, e violerebbe altresì i principi della imparzialità e del buon andamento, in materia di organizzazione di pubblici uffici.

2. - La questione é fondata.

Come é stato messo ben in evidenza nell'ordinanza di rinvio, é certamente più qualificata la posizione di chi abbia ottenuto l'abilitazione all'insegnamento per effetto della partecipazione ad un pubblico concorso, cioè sulla base di prove di esame a carattere selettivo, rispetto a quella di coloro che l'abbiano ottenuta in seguito alla partecipazione a corsi abilitanti o ad esami speciali (v. in tal senso, la sentenza di questa Corte n. 282 del 1987). E' perciò irragionevole che la legge del 1978, n. 463 - nel considerare come titolo valido, ai fini dell'immissione in ruolo, le abilitazioni conseguite in base ai corsi abilitanti - non abbia preso in considerazione chi abbia conseguito l'abilitazione nel medesimo lasso di tempo, per aver partecipato a concorsi pubblici per cattedra, banditi anteriormente alla entrata in vigore della legge del 1971, n. 1074 che aveva istituito quei corsi speciali.

Ciò, oltre ad essere ingiustificatamente discriminatorio, viola altresì, come denunciato, anche il principio del buon andamento perché tende a privilegiare personale che non si sia qualificato in prove di carattere selettivo, rispetto a chi abbia invece conseguito l'abilitazione all'insegnamento per aver partecipato ad un pubblico concorso che, in base al parametro costituzionale assunto a riferimento dall'ordinanza di rinvio, costituisce la regola per l'accesso ai pubblici uffici.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978 n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il con ferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme per il reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado) nella parte in cui, ai fini della immissione in ruolo di insegnanti di scuole secondarie, non equipara a coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti indetti ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, coloro che l'abbiano conseguita per effetto della partecipazione a concorsi a cattedre, banditi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.