Ordinanza n. 682 del 1988

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ORDINANZA N.682

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della L. 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti) in relazione all'art. 7 del d.l. 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 marzo 1976, n. 42, concernente misure urgenti in materia tributaria) e dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con ordinanze emesse il 22 settembre 1987 dal Tribunale di Napoli, il 16 giugno 1987 dal Tribunale di Firenze, il 24 settembre e il 1° ottobre 1987 dalla Corte d'appello di Firenze e il 2 giugno e il 2 luglio 1987 dal Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 733, 790, 831, 832, 858 e 859 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 52, 53 e 54/1a s.s. dell'anno 1987 e n. 3/1a s.s. dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti l'accertamento del reato di cui all'art. 7 u. co. d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627, che punisce la falsificazione e l'utilizzazione di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, il Tribunale di Napoli (ord. 22 settembre 1987, r.o. n. 733 del 1987), il Tribunale di Firenze (ord. 16 giugno 1987, r.o. n. 790 del 1987), la Corte d'appello di Firenze (ordd. 24 settembre e 1° ottobre 1987, r.o. nn. 831 e 832 del 1987) ed il Tribunale di Torino (ordd. 2 giugno e 2 luglio 1987, r.o. nn. 858 e 859 del 1987), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice;

che la disposizione impugnata contrasterebbe con gli artt. 76 e 77 Cost. violando i limiti posti dall'art. 7 della legge di delegazione 10 maggio 1976 n. 247 che per l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto ed in particolare quelle concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo solo la previsione di sanzioni di tipo amministrativo;

che la stessa norma sarebbe in contrasto anche con l'art. 25, secondo comma, Cost. in quanto, in assenza di specifica delega legislativa violerebbe il principio della riserva di legge in materia penale;

che la Corte d'appello di Firenze, pur ritenendo che la norma delega in grado di giustificare la previsione di sanzioni penali in tema di bolle di accompagnamento non possa essere rinvenuta nella legge n. 825 del 1971, ha tuttavia impugnato l'art. 10 n. 11 della stessa legge, contestualmente al citato art. 7 u.c. d.P.R. n. 627 del 1978;

che la predetta disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 25, 76 e 77 Cost., nella parte in cui prevedendo il criterio di perfezionamento del sistema sanzionatorio penale, conterrebbe una delega non sufficientemente determinata e risulterebbe del tutto incompatibile con obblighi all'epoca non ancora previsti e pertanto non sanzionabili, quale appunto quello relativo al documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

che l'Avvocatura Generale dello Stato é intervenuta chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili.

Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno riuniti per identità e connessione oggettiva;

che negli atti di rimessione del Tribunale di Napoli e del Tribunale di Firenze i giudici a quibus hanno omesso ogni accenno alle imputazioni per le quali si procede;

che tale omissione non consente di valutare la rilevanza della questione sollevata che deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che in ogni caso, come si evince, in parte dalle stesse ordinanze di rimessione e in parte dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i fatti-reato per i quali si procede nei relativi giudizi a quibus attengono tutti all'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre 1987 n. 11595) il reato previsto dall'art. 7 u. co. d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627 attiene esclusivamente alla falsificazione dei moduli stampati appositamente predisposti a contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti, e non già alle dichiarazioni stesse;

che pertanto, come già affermato nell'ord. n. 168 del 1988

 di questa Corte, le questioni sollevate, concernendo ipotesi diverse da quelle teste indicate, sono, in base a detta interpretazione, irrilevanti e vanno perciò dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 u. co. d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627, 10 n. 11 l. 9 ottobre 1971 n. 825, sollevate, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., dal Tribunale di Napoli, dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.