Ordinanza n.168 del 1988

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ORDINANZA N.168

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, (<Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti>), e 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, (<Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria>), in relazione all 'art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (<De lega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria>), e dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ovvero: promossi con ordinanze emesse il 6 maggio 1987 dal Tribunale di Savona, il 29 aprile 1987 dalla Sezione Istruttoria della Corte d'appello di Torino il 26 maggio 1987 dal Tribunale di Firenze, l'8 giugno 1987 dal Tribunale Ascoli Piceno, il 4 giugno 1987 dalla Corte di appello di Firenze, il 24 giugno 1987 dal Tribunale di Venezia, il 21 maggio, il 16 luglio e il 9 luglio (n. 5 ordinanze) dalla Corte di appello di Firenze, il 14 maggio e il 23 aprile 1987 dal Tribunale di Fermo, il 17 giugno 1987 dal Tribunale di Firenze e il 13 luglio 1987 dal Tribunale di Venezia, iscritte rispettivamente ai nn. 293, 310, 317, 351, 373, 390, 393, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 549 e 571 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31, 32, 34, 36, 37, 39, 43, 44, 45/1a ss. dell'anno 1987;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti l'accertamento del reato di cui all'art. 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, (<Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina del l'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti>), che punisce la falsificazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, la Corte d'appello di Torino, sezione istruttoria (ord. 29 aprile 1987, r.o. n. 310 del 1987), la Corte d'appello di Firenze (ordd. 21 maggio, 4 giugno, 9 luglio, 16 luglio 1987, r.o. nn. 373, 393, 535, 536, 537, 538 del 1987), il Tribunale di Firenze (ordd. 26 maggio e 17 giugno 1987, r.o. nn. 317 e 549 del 1987), il Tribunale di Venezia (ordd. 24 giugno e 13 luglio 1987, r.o. nn. 390 e 571 del 1987), il Tribunale di Ascoli Piceno (ord. 8 giugno 1987, r.o. n. 351 del 1987), il Tribunale di Savona (ord. 6 maggio 1987, r.o. 293 del 1987) ed il Tribunale di Fermo (ordd. 14 maggio e 23 aprile 1987, r.o. nn. 540 e 541 del 1987) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice;

che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. violando i limiti posti dall'art. 7 della legge di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare di quelle concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo la sola previsione di sanzioni amministrative;

che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo comma, Cost., poichè, in assenza di specifica delega legislativa, violerebbe il principio della riserva in materia penale, nonchè con l'art. 23 Cost. senza che ne vengano indicati i relativi motivi;

che la maggior parte dei giudici remittenti, nonostante la disposizione denunciata richiami espressamente i principi e criteri direttivi posti dalla precedente legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, esclude che in quest'ultimi possa rinvenirsi il fondamento delegatorio della prima;

che, pur condividendo tale avviso, contestualmente alla norma incriminatrice, la Corte d'appello di Firenze, impugna anche, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., l'art. 10 n. 11 della predetta legge n. 825 del 1971, nella parte in cui prevedendo il criterio del perfezionamento del sistema sanzionatorio penale, conterrebbe una delega non sufficientemente determinata e risulterebbe del tutto incompatibile con obblighi all'epoca non ancora previsti e perciò non sanzionabili, quale appunto quello relativo al documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, invece, la sezione istruttoria della Corte d'appello di Torino, solo per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la norma delega, che autorizza la previsione di reati in tema di bolle di accompagnamento, sia contenuta nella legge n. 825 del 1971, solleva in via subordinata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 10 n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627;

che tali norme, autorizzando la previsione di fattispecie criminose relative ad obblighi tributari non ancora esistenti, configurerebbero, in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., una situazione di delega in bianco;

che l'Avvocatura Generale dello Stato é intervenuta chiedendo che le questioni venissero dichiarate infondate.

Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno riuniti per identité e connessione oggettiva;

che negli atti di rimessione del Tribunale di Firenze, il giudice a quo ha omesso ogni accenno alle imputazioni per le quali si procede;

che tale omissione non consente di valutare la rilevanza della questione sollevata, che va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;

che, relativamente alle altre ordinanze, come si evince, in parte dalle stesse e, in parte, dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i fatti-reato, per i quali si procede nei relativi giudizi a quibus, attengono tutti all'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre 1987 n. 11595), il reato previsto dall'art. 7 u.c. del d.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978, attiene esclusivamente alla falsificazione dei moduli stampati e appositamente predisposti a contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti e non già delle dichiarazioni stesse;

che, pertanto, le questioni sottoposte all'esame della Corte, concernendo ipotesi diverse da quelle teste indicate sono, in base a detta interpretazione, irrilevanti e vanno perciò di chiarate manifestamente inammissibili;

visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonchè del combinato disposto dagli artt. 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento agli artt. 23, 25, 76 e 77 Cost., dalla Corte d'appello di Torino, sez. Istruttoria; dalla Corte d'appello di Firenze; dal Tribunale di Firenze; dal Tribunale di Venezia; dal Tribunale di Ascoli Piceno; dal Tribunale di Savona e dal Tribunale di Fermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.