Sentenza n. 648 del 1988

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SENTENZA N.648

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Provincia di Trento 11 novembre 1968, n. 20 (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Consiglio di Stato-Sezione V giurisdizionale -sul ricorso proposto da Bassi Manlio contro il Comune di Trento, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/prima serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

 

Considerato in diritto

 

1. - La legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 dell'11 novembre 1968 (Approvazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento) all'art. 16 dispone divieto, nelle zone riservate a piste sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano importare ostacolo <alla libera discesa>.

Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale della normativa poiché da essa conseguirebbe uno svuotamento sostanziale del diritto di proprietà per la mancata previsione di indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica privata nonché delle garanzie di godimento della proprietà (artt. 3, 41 e 42, secondo e terzo comma, Cost.).

2. - La questione non é fondata.

La Corte ha avuto modo già in passato di considerare che i beni naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini d'utilità sociale costituiscono categoria ab origine di interesse pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di realizzazione del corrispondente interesse pubblico.

Consegue da ciò l'esigenza intrinseca di assicurare la conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualità essenziali, assorbenti o quanto meno prevalenti rispetto al godimento dei singoli.

D'altra parte, i proprietari vengono di certo a fruire, a motivo proprio delle limitazioni conservative, dei vantaggi corrispondenti, per le iniziative che vi si intraprendono, alla situazione dei luoghi (sent. n. 106 del 1976 e ord. n. 23 del 1987).

Non emerge motivo per discostarsi da tali enunciati, non risultando di conseguenza incisi i riferiti parametri.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 11 novembre 1968, n. 20 della Provincia autonoma di Trento (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. V) con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 41, 42 (secondo e terzo comma) Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 16/06/88.