ORDINANZA N. 23
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale degli artt. 1 e segg. del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) e successive modificazioni e integrazioni promosso con ordinanza emessa il 1ų febbraio 1979 dal Pretore di Sorgono nel procedimento penale a carico di Maccioni Giovanni Maria ed altri iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 dell'anno 1979;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Sorgono, nel corso di un procedimento penale a carico di Maccioni Giovanni Maria ed altri, imputati di pascolo abusivo continuato ed aggravato in terreni siti in localitą dell'agro di Desulo e sottoposti a vincolo idrologico, ha sollevato questione di legittimitą costituzionale degli artt. 1 e segg. della legge 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. perché risultavano imposte consistenti limitazioni alla disponibilitą ed al godimento dei terreni, per una durata illimitata nel tempo e, comunque, non predeterminata e senza alcun indennizzo;
Considerato che non risultano specificate le norme censurate;
che non v'é motivazione alcuna sulla rilevanza, tanto pił necessaria in quanto gli imputati non sono proprietari del terreno de quo e, quindi, non sono i destinatari dei vincoli della cui legittimitą costituzionale trattasi;
che, comunque, la questione si appalesa manifestamente infondata in quanto si tratta di un vincolo cui si accompagna una riduzione dell'estimo dei terreni (art. 16 r.d. n. 3267/23);
che, peraltro, il vincolo stesso non importa ablazione della proprietą in tutto o in parte e si risolve a favore dello stesso proprietario che riceve protezione del bene oggetto del suo diritto di proprietą;
che la durata del vincolo é subordinata alla vigenza del pericolo di danno e cessa con il venir meno di esso (art. 13 legge citata);
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di legittimitą costituzionale degli artt. 1 e segg. del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, sollevata dal Pretore di Sorgono, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente:
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE.