Ordinanza n. 639 del 1988

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ORDINANZA N.639

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e 3 dello stesso d.P.R., come modificato dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Tanzi Leonardo contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1a s.s. dell'anno 1987;

2) ordinanze emesse il 29 ottobre 1986 e il 15 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Morgillo Clemente ed altri e da Pascasio Michelangelo ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritte ai nn. 800 e 833 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1a s.s. dell'anno 1987.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della l. 27 maggio 1959, n. 324 come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità integrativa speciale dalla base di computo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. (ordinanza 17 dicembre 1986, R.O. n. 354 del 1987); b) dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come mod. dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità integrativa speciale dalla base di computo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. (ordinanze 29 ottobre 1986, R.O. n. 800 del 1987 e 15 luglio 1987, R.O. n. 832 del 1987); c) degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui limitano all'80 per cento della retribuzione annua (comprensiva della tredicesima mensilità) la base di computo dell'indennità di buonuscita erogata dal l'E.N.P.A.S., in riferimento all'art. 3 Cost. (ordinanza 15 luglio 1987, R.O. n. 833 del 1987).

Considerato che i giudizi così promossi vertono su questioni analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che questa Corte con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, in riferimento all'art . 3 Cost.;

che, con la stessa sentenza, questa Corte ha dichiarato inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali- in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali-in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;

che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe sono identiche a quelle decise con le suddette sentenze;

che non sono stati addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

a) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b) del la l. 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), come mod. dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze 17 dicembre 1986 (R.O. n. 354 del 1987), 29 ottobre 1986 (R.O. n. 800 del 1987), 15 luglio 1987 (R.O. n. 833 del 1987), in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui limitano all'80 per cento della retribuzione annua la base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 15 luglio 1987 (R.O. n. 833 del 1987) in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.