Sentenza n. 613 del 1988

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SENTENZA N.613

ANNO 1988

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Prof.  composta dai signori Giudici:

Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 (Per la correzione di errori materiali contenuti nella presente sentenza, vedi ord. n. 920 del 1988).

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 26 aprile 1983, depositato in cancelleria il 3 maggio successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1983, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 70 del 1° febbraio 1983 con la quale e stato nominato un collegio commissariale per la gestione dei servizi dell'U.S.L. n. 7 Val di Nievole.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Avvocato Paolo Barile per la Regione Toscana.

 

Considerato in diritto

 

 1.-La questione oggetto del presente giudizio per conflitto di attribuzione consiste nel decidere: a) se spetta alla regione il potere di nominare un collegio commissariale per la gestione ordinaria dei servizi dell'U.S.L. a seguito dell'invalidazione da parte di un T.A.R. dell'elezione del Comitato di gestione (T.A.R. per la Toscana, sent. 24 dicembre 1982, n. 413); b) se, di conseguenza, debba considerarsi legittima la delibera n. 70 del 1° febbraio 1983 adottata dal Consiglio regionale della Toscana, che ha provveduto, per l'appunto, a nominare un collegio commissariale di gestione dell'U.S.L. n. 7- <Val di Nievole>, fissandogli la scadenza alla data della decisione del Consiglio di Stato sull'istanza di sospensiva ovvero all'elezione di un nuovo Comitato di gestione o, comunque, non oltre tre mesi dalla nomina.

Anche se nelle more del presente giudizio la ricordata pronunzia del T.A.R. per la Toscana (sent. n. 413 del 1982), con la quale era stata annullata l'elezione del Comitato di gestione dell'U.S.L. n. 7-<Val di Nievole>, é stata riformata dalla sentenza 30 giugno 1984, n. 534, del Consiglio di Stato, sez. quinta, che ha, per contro, ritenuta valida l'elezione del predetto Comitato di gestione, non si può dubitare che tali vicende siano del tutto ininfluenti sulla decisione del conflitto di attribuzione sollevato dal ricorso di cui in epigrafe. A questa conclusione conduce l'evidente rilievo che la pronunzia giudiziale da ultimo menzionata non ha ovviamente toccato l'atto posto a base del presente conflitto, che, anzi, ha prodotto tutti i suoi effetti, permettendo così al Collegio commissariale in questione di operare per il raggiungimento dello scopo prefissato addirittura per un periodo eccedente la durata massima del proprio mandato (precisamente, per circa tre mesi e mezzo).

2.-Nel merito, il ricorso dello Stato va accolto, poiché non si può certo considerare come rientrante fra le attribuzioni regionali la nomina di un collegio commissariale per la gestione di un'Unità Sanitaria Locale che si trovi nell'impossibilità temporanea di funzionare.

A base di tale decisione va posto il principio, costantemente affermato da questa Corte (v., specialmente, la sent. n. 164 del 1972 e la sent. n. 245 del 1984), per il quale, mentre i controlli sugli atti degli enti locali sono di pertinenza delle regioni, che li esercitano per il tramite degli appositi comitati regionali (art. 130 Cost., nonché artt. 55 e segg. della legge 10 febbraio 1953, n. 62), al contrario i controlli sugli organi degli stessi enti locali rientrano nelle competenze dello Stato, in quanto espressione dell'indefettibile momento di unitarietà proprio dell'ordinamento complessivo. E, poiché le Unità Sanitarie Locali, quali <strutture operative> dei comuni e delle comunità montane (ex artt. 13, primo e secondo comma, e 15, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833), sono assimilate e sottoposte, in base all'espressa previsione dell'art. 49, primo e secondo comma, della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, allo stesso regime dei corrispondenti controlli disposto per i comuni e le province, ne consegue che il principio regolativo appena menzionato trova applicazione anche al caso di specie (sent. n. 245 del 1984).

Che la nomina del <Collegio commissariale per la gestione dei servizi dell'U.S.L. n. 7-Val di Nievole>, effettuata dal Consiglio regionale della Toscana con l'atto impugnato, debba esser considerata attività rientrante nell'ambito del controllo sugli organi, e non già in quello del controllo sugli atti, deriva da un duplice e concorrente rilievo.

Innanzitutto, la stessa premessa della delibera da cui ha origine il presente conflitto pone in evidenza l'incontestabile collegamento della nomina del predetto Collegio commissariale con una decisione giurisprudenziale, come quella del T.A.R. per la Toscana precedentemente ricordata, che, avendo annullato l'elezione del Comitato di gestione della U.S.L. n. 7, ha direttamente colpito quest'ultimo organo, dichiarandone illegittima la sua stessa formazione, e non già il compimento di singoli atti. Di modo che il presupposto della nomina del Collegio commissariale qui in contestazione e dato, non certo dall'inerzia o dal ritardo del Comitato di gestione nel compiere determinati atti, ma dal fatto che esso era disciolto e pertanto, come si legge testualmente nella stessa delibera di nomina, non era <in grado di espletare alcuna funzione di amministrazione ordinaria o straordinaria>.

In secondo luogo, va osservato che la delibera impugnata, in piena coerenza con il presupposto da cui muove, non ha previsto un'ipotesi di commissariamento ad acta, come sostiene invece la difesa della Regione, ma ha dato vita, piuttosto, a una forma di sostituzione in ufficio, la quale risulta chiaramente dalle attribuzioni che la delibera medesima ha inteso conferire al predetto Collegio commissariale, consistenti nei <poteri di ordinaria amministrazione propri degli organi del l'Unità Sanitaria Locale> (se pure con la puntuale ed espressa esclusione di alcuni di essi).

Da tutto ciò deriva che l'attribuzione qui in contestazione rientra nell'ambito dei controlli sugli organi e, in particolare, nell'ambito dei poteri di sostituzione in ufficio spettanti allo Stato in base all'art. 19, quinto comma (ultima parte), del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, che attribuisce al prefetto il potere di nominare commissari per reggere le amministrazioni degli enti locali-e quindi anche gli organi di gestione delle <strutture operative> di questi ultimi - per il periodo di tempo strettamente necessario in cui non siano in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare.

3.-Contro tale conclusione non possono valere gli argomenti addotti dalla Regione resistente.

In primo luogo, non può certo dirsi che il potere qui in contestazione abbia una specifica base nell'art. 11 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale, a detta della Regione, romperebbe il parallelismo fra il regime dei controlli sugli enti locali e quello sui controlli delle Unità Sanitarie Locali, conferendo alle regioni un generale potere sostitutivo in caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle stesse U.S.L. nell'adempimento delle proprie funzioni. In realtà, la legge invocata dalla Regione - peraltro antecedente alla ricordata sentenza di questa Corte n. 245 del 1984 e da questa già presa in considerazione -non contiene alcuna modifica o deroga al principio posto a base della presente decisione, in quanto, all'art. 11, prevede un generale potere di controllo sostitutivo delle regioni nei confronti delle U.S.L. in relazione ad atti che debbono esser compiuti perché discendenti da obblighi normativamente imposti o da direttive adottate nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento.

In altre parole, nel circoscrivere il potere ivi previsto al controllo sugli atti, la norma invocata dalla resistente, anziché derogare al principio posto a base della presente decisione, né costituisce un'ulteriore puntuale conferma.

Allo stesso modo, non può essere correttamente invocata, come copertura legislativa della delibera impugnata, la norma contenuta nell'art. 27, quinto comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, come invece ha fatto il Consiglio regionale della Toscana. Pur assumendo, per mera ipotesi, la conformità a Costituzione di una norma che prevede l'istituzione da parte del Consiglio regionale di un collegio commissariale per la gestione dei servizi dell'U.S.L. nel caso che non risultino nominati, alla data del 31 dicembre 1979, i comitati di gestione, sta di fatto che si é qui in presenza di una norma transitoria, dettata per la prima attuazione delle U.S.L., che comunque si riferisce a un'ipotesi diversa da quella in contestazione e che, per la sua propria natura, non é suscettibile di applicazione analogica.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara che non spettava alla Regione Toscana provvedere alla [normativa] di un collegio commissariale per la gestione dei servizi dell'U.S.L. n. 7-Val di Nievole e, di conseguenza, annulla la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 70 del 1° febbraio 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.