Ordinanza n.600 del 1988

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ORDINANZA N.600

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), così come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 (Norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1985 dal Tribunale di Brindisi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Carissimo Rosa e Elia Martino ed altri, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale di Brindisi, nel corso di più procedimenti, riuniti per connessione, per la determinazione del capitale di affrancazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 270 del 1974, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione;

che, secondo il Tribunale di Brindisi, la norma impugnata equipara irrazionalmente le affrancazioni succedutesi nel tempo, senza tener conto, neppur nei limiti di una ragionevole approssimazione, dei mutamenti dei valori monetari nel frattempo verificatisi e della realtà economica dei terreni oggetto di affrancazione, in contrasto con il principio, affermato da questa Corte con sentenza n. 145 del 1973, del necessario riferimento al valore attuale del fondo nella determinazione del capitale di affrancazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 406 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 (Norme in materia di enfiteusi), <nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica>;

che, pertanto, in conseguenza di detta sentenza, la questione si deve ritenere manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), così come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 (Norme in materia di enfiteusi), in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Brindisi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Maggio 1988.