Sentenza n.406 del 1988

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SENTENZA N.406

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzione dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 (<Norme in materia di enfiteusi>), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Nicolosi Rosa e Cristuado Matteo, iscritta al n. 940 del reg. ord. 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 bis del 1985;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Considerato in diritto

l. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 270 del 1974, sollevata dal Tribunale di Catania, é fondata.

Non occorre qui riepilogare tutta la complessa vicenda dell'intervento legislativo in materia di enfiteusi, a partire dal la legge 22 luglio 1966 n. 607, che ha profondamente modificato l'istituto nel quadro di una politica diretta a favorire la congiunzione della proprietà dei fondi rustici con la titolarità delle imprese agricole che li coltivano. E' sufficiente riassumere la posizione di questa Corte, quale risulta specialmente dalle sentenze n. 145 del 1973 e n. 53 del 1974, circa i limiti imposti a tale politica legislativa dal rispetto del diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. Essa si articola essenzialmente in due punti:

a) sebbene la nuova disciplina dell'enfiteusi stabilisca per il capitale di affranco una misura d'imperio in luogo del valore venale effettivo della nuda proprietà, <appare arbitrario equiparare all'espropriazione l'esercizio della facoltà di riscatto della piena proprietà mediante l'affrancazione> (sent. n. 53 del 1974). Pertanto, come ha ribadito la sentenza n. 246 del 1984, le norme con le quali sono stati stabiliti nuovi criteri di determinazione del canone, e quindi del capitale di affranco, non sono soggette al requisito della giustificazione per motivi di interesse generale statuito dal terzo comma dell'art. 42 , ne possono essere confrontate con le norme in tema di espropriazione per pubblica utilità, in riferimento all'art. 3 Cost.;

b) tuttavia, poichè il capitale di affranco del fondo enfiteutico non ha più, come nella disciplina originaria del codice civile, funzione di corrispettivo (prezzo), bensì ha assunto la funzione di <indennizzo>, sono applicabili per analogia i criteri di valutazione di congruità dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione, i quali devono essere <applicabili senza grave e ingiustificata lesione dei diritti dei concedenti>: pur non essendo ragguagliabile al valore di mercato, la somma pagata al proprietario non può essere meramente simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare un serio ristoro. In questo senso la sentenza n. 145 del 1973 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge 18 dicembre 1970 n. 1138 per violazione dell'art. 42, terzo comma, nella parte in cui, per le enfiteusi costituite dopo il 23 ottobre 1941, determinava il canone, e quindi il capitale di affrancazione (pari a quindici volte il canone), in misura fissa corrispondente al reddito dominicale risultante dal catasto secondo la revisione del 1939 e rivalutato con il d. leg. n. 356 del 1947.

2. - La sentenza n. 145 del 1973 ha indicato quello che, ad avviso della Corte, deve essere il parametro per una congrua indennità, identificandolo nei criteri stabiliti dalle leggi del 1950 (<legge Sila> n. 230 e <legge stralcio> n. 84) per la determinazione dell'indennizzo dei proprietari espropriati in attuazione della riforma agraria.

Il dispositivo della sentenza é stato recepito alla lettera dalla legge n. 270 del 1974, senza le integrazioni che da parte del legislatore sarebbero state necessarie per coglierne, alla stregua della motivazione, l'esatto significato e tradurlo in norma giuridica. La motivazione precisa che il riferimento al reddito imponibile risultante dai dati catastali non é illegittimo a condizione che sia tenuta <distinta la funzione generica del ricorso ai dati catastali dalla misura della loro operatività in concreto, affinchè ne sia mantenuta adeguata, nei limiti di una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica>. Alla stregua di questa direttiva si deve ritenere-come osserva l'ordinanza di rimessione-che <la Corte costituzionale abbia fatto riferimento non tanto alla misura fissa consistente nella indennità che sarebbe stata corrisposta qualora i terreni fossero stati espropriati in applicazione delle leggi di riforma agraria, quanto invece ai criteri stabiliti da quelle leggi>, nel senso che i capitali di affranco non possono essere inferiori ai valori assunti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio a norma dell'art. 9 del d. leg. n. 143 del 1947, periodicamente aggiornati mediante <coefficienti di maggiorazione stabiliti e pubblicati man mano dalla Commissione Censuaria centrale>.

Invece l'art. 1 della legge n. 270 determina i capitali di affranco in misura fissa ragguagliata ai valori medi dei terreni per il periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947 calcolati a norma dell'art. 9 del citato decreto n. 143 del 1947, cioé in una misura già nel 1974 incongrua, e nel 1982 - anno in cui e stata domandata l'affrancazione nel caso in controversia -senz'altro irrisoria, come dimostra puntualmente l'ordinanza di rimessione, dalla quale si apprende che l'indennizzo dovuto al concedente é stato fissato dal Pretore in lire 122.236.

3. -Non si può pensare che l'art. 1 della legge n. 270 del 1974 sia implicitamente integrato dalla legge 20 ottobre 1954 n. 1044, la quale prevedeva che le tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio fossero aggiornate seconda un coefficiente determinato ogni anno dalla medesima Commissione.

Questa legge, che prevedeva un procedimento di accertamento automatico dell'imponibile per l'applicazione dell'imposta di successione sui fondi rustici, é stata abrogata dall'art. 58 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637, entrato in vigore il 1° gennaio 1973: infatti l'ultimo aggiornamento del coefficiente di maggiorazione ai sensi dell'art. 1 della legge risale al 1972.

Nemmeno si può pensare che la norma in questione sia integrabile con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986 n. 880 (che ha introdotto per tutti i terreni un nuovo sistema di accertamento automatico dell'imponibile per l'applicazione dell'imposta di successione), sia per ragioni giuridiche, la legge n. 880 essendo retroattiva solo fino al 1° luglio 1986 e comunque, trattandosi di legge tributaria, non estensibile oltre il caso previsto, sia per ragioni tecniche, posto che la base di partenza per la determinazione dei canoni enfiteutici non e il reddito dominicale risultante dal catasto secondo la revisione del 1939, bensi il valore medio per il periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947 determinato - sulla base del reddito catastale - mediante l'applicazione dei coefficienti previsti dall'art. 9 del decreto n. 143 del 1947.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974 n. 270 (<Norme in materia di enfiteusi>) nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.