Sentenza n. 587/1988

SENTENZA N.587

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente <Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto>), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1981 dalla Corte dei conti-Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da D'Errico Maria, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

 

Considerato in diritto

 

1.-L'art. 10, settimo comma della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente <Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto>) stabilisce che la vedova ha diritto all'assegno di riversibilità a condizione che nel matrimonio, contratto dal dipendente dopo il 65 o anno d'età, non sussista una differenza di età tra i coniugi maggiore di anni 20.

La norma é sospettata di illegittimità costituzionale dal remittente poichè condizionante la libertà matrimoniale <avuto riguardo al pur necessario aspetto economico del matrimonio>, con negativa connessa incidenza sulle garanzie retributive (artt. 3; 29, primo comma; 36, primo comma, Cost.).

2. - La questione é fondata.

La Corte ha in passato deciso nel senso della non fondatezza questioni analoghe, in quanto i profili della rimessione restavano limitati ad una assunta disparità, peraltro insussistente per la diversità di disciplina, con il rapporto di lavoro privato assistito dall'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e i superstiti (

sentenza n. 72 del 1986).

Ma per i trattamenti pubblici e assimilati, in ordine a disposizioni limitative della riversibilità contenute nelle varie inerenti normative, la Corte ha già tratto convincimento della irrazionalità di restrizioni a mero fondamento naturalistico con conseguente esigenza di una necessita di parificazione, sul punto, dei sistemi pensionistici stessi. Ed é da considerare che il potere legiferante dello Stato non può certo spingersi sino a incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, così comprimendo valori costituzionalmente protetti (

sentt. n. 15 del 1980 e n. 73 del 1987).

E' palese pertanto l'ingiustificata irrazionalità ex art. 3 Cost. della norma oggetto del presente esame, restando assorbita ogni altra prospettazione in causa.

La declaratoria di illegittimità va estesa - ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 - alle consimili disposizioni contenute nell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nonchè nell'art. 6, secondo comma, modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente <Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto>) limitatamente alle parole <e se la differenza d'età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20>;

dichiara - a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole <e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni>;

b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole <e la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni>.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/05/88.