SENTENZA N.15
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre
1962, n. 1646 (modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro) promosso con due ordinanze emesse il 13 giugno 1975
dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale, sui ricorsi di Cianfrocca Angela ved. Bosmani e Ravagli Maria Angela
rispettivamente iscritte ai nn. 569 e 726 del registro ordinanze 1976 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre
1976 e n. 10 del 12 gennaio 1977.
Udito
nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice relatore Alberto
Malagugini.
Considerato
in diritto
1. - Le questioni
sottoposte dalla Corte dei conti, Sez. III
giurisdizionale, con due distinte ordinanze in pari data, hanno per oggetto
l'identica disposizione di legge. I due giudizi possono, perciò, essere riuniti
e decisi con unica sentenza.
2. - Il giudice a quo
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge
22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di
quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro, il matrimonio (dal quale non sia
nata prole anche se postuma) si considera rilevante a
condizione che sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del
settantaduesimo anno di età, sia durato almeno due anni e la differenza di età
tra i coniugi non superi gli anni venti.
Il dubbio di
costituzionalità sollevato dalla Corte dei conti non investe le condizioni di
rilevanza ai fini anzidetti del matrimonio del pensionato delle Casse pensioni,
facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, in
sé considerate, ma nasce dalla comparazione di esse
con le condizioni di rilevanza del matrimonio del pensionato statale, che sono
fissate, ai medesimi fini, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e
dall'art. 81, secondo e terzo comma, T.U. delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092.
Si avrebbe, cioè, una disciplina legislativa irrazionalmente
diversificata per i due settori pensionistici dal momento che:
a) mentre il matrimonio
contratto dal pensionato statale prima del compimento del sessantacinquesimo
anno di età è rilevante ai fini del trattamento di
quiescenza di riversibilità, prescindendosi, in tale
ipotesi, da ogni altro requisito, uguale condizione non è prevista per la
rilevanza del matrimonio del pensionato dalle Casse pensioni;
b) si richiede per la
rilevanza del matrimonio, dal quale non sia nata prole anche postuma, del
pensionato delle Casse pensioni (e non del matrimonio del pensionato statale)
che il pensionato lo abbia contratto prima del compimento del settantaduesimo
anno di età;
c) si richiede per la
rilevanza del matrimonio, dal quale non sia nata prole anche postuma, del
pensionato delle Casse pensioni che la differenza di età
tra i coniugi non superi gli anni venti, mentre per l'uguale rilevanza del
matrimonio del pensionato statale che l'abbia contratto dopo il
sessantacinquesimo anno di età la differenza di età tra i coniugi non deve
superare gli anni venticinque.
Le questioni sono fondate.
3. - In effetti, con la
legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme sulle pensioni a carico dello
Stato (art. 11), e con la legge 22 novembre 1962, n. 1646, portante modifiche
agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro
(art. 6, secondo comma), era stata dettata una
disciplina uniforme per le due categorie di pubblici dipendenti delle
condizioni di rilevanza, ai fini del trattamento di quiescenza di
riversibilità, del matrimonio del pensionato.
Il matrimonio cioè rilevava sempre quando da esso fosse nata prole, anche
postuma, mentre non verificandosi tale ipotesi, era necessario che il
matrimonio fosse stato contratto dal pensionato prima del compimento del
settantaduesimo anno di età, fosse durato almeno due anni e la differenza di
età tra i coniugi non superasse gli anni venti.
In questa scelta si
esprimeva la diffidenza del legislatore verso i matrimoni cosiddetti tardivi,
presumendosi che la avanzata età (tale considerata
secondo i dati all'epoca emergenti) del pensionato al momento del matrimonio,
una notevole differenza di età fra i coniugi e la durata meno che biennale del
matrimonio stesso, in mancanza di prole anche postuma, fossero indici di una
volontà diretta più ad assicurare il diritto a pensione di riversibilità in
favore di un determinato soggetto che ad assumere gli obblighi ed esercitare i
diritti coniugali nei suoi confronti.
La normativa in questione
ha superato il vaglio di costituzionalità e questa Corte (sent. n. 3 del 1975) l'ha ritenuta giustificata sul rilievo
< che i criteri limitativi per le pensioni di riversibilità derivanti da
matrimoni conclusi da già pensionati sono dettati, in via generale dal
legislatore > anche < a tutela del pubblico erario contro maliziose e
fraudolenti iniziative >.
Ad una tale concezione,
una prima deroga veniva portata con la legge 14 maggio
1969, n. 252 che modificava l'art. 11, secondo comma, della legge 46 del 1958,
nel senso di prescindere da ogni altra condizione di rilevanza quando il
matrimonio fosse stato contratto dal pensionato prima del compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
Infine,
il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato approvato con il D.P.R. n. 1092 del 1973, all'art.
4. - Proprio il ritenuto
fondamento e la portata generale delle disposizioni limitative del diritto a
pensione di riversibilità, ancorate a criteri naturalistici ed obiettivi,
escludono che le stesse fossero e possano essere
rapportate ad elementi specifici di questo o quel sistema pensionistico:
concretamente a quello dettato per i dipendenti civili e militari dello Stato
rispetto a quello vigente per i dipendenti di Enti locali.
La disparità di
trattamento denunziata dalla Corte dei conti deve, quindi, ritenersi priva di
qualsiasi razionale giustificazione e la disciplina del diritto a pensione di
riversibilità del coniuge superstite del pensionato delle Casse pensioni
facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, diversa e meno favorevole rispetto a quella applicabile al
coniuge superstite del pensionato statale frutto della vischiosità dei processi
di adeguamento legislativo che, pure, andrebbero sollecitati per il generale
riordino e la necessaria sostanziale parificazione dei sistemi pensionistici va
dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'articolo 3, primo
comma, della Costituzione.
5. - Le medesime
considerazioni e conclusioni vanno riferite, in applicazione dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, all'altra ipotesi prevista dal medesimo art. 6, secondo comma: quella del titolare di pensione
privilegiata, per il quale il limite del settantaduesimo anno, ai fini della
rilevanza del matrimonio dal quale non sia nata prole, è innalzato al
settantacinquesimo anno, mantenendosi peraltro una differenziazione di
trattamento che in questo come in ogni altro caso è priva di razionale
giustificazione.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6,
secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. l646, nella parte in cui, ai
fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni
facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro:
a) non prevede la rilevanza
del matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del
sessantacinquesimo anno di età, prescindendosi
in questa ipotesi da ogni altro requisito;
b) richiede che il
matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno
di età, e che la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti,
anziché venticinque;
dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87,l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di
quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro, qualora si tratti di titolare di
pensione di privilegio, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che
il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto
dal pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di età.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12/02/80.
Leonetto AMADEI – Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA
– Guido ASTUTI – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio
Giovanni
VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria
il 15/02/80.