SENTENZA N.564
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. Francesco SAJA
Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo
CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con
ricorsi delle Province Autonome di Bolzano e Trento (n. 2 ricorsi) notificati
il 16 giugno 1980, depositati in cancelleria il 25 giugno 1980 ed iscritti ai nn. 16 e 17 del registro ricorsi 1980, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'11 marzo 1980, di concerto con i Ministri degli Esteri, del
Commercio con l'Estero, dell'Agricoltura, dell'Industria e del Turismo,
recante: <Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività
promozionali all'estero delle Regioni nelle materie di competenza>.
Visti gli atti di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province Autonome di Bolzano e Trento e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-I ricorsi proposti dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre ad essere formulati in modo
testualmente identico, pongono la stessa questione: essi possono, pertanto,
essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.
2. - Le Province di Trento
e di Bolzano impugnano, con i conflitti di cui e causa, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 1980 recante <Disposizioni di
indirizzo e di coordinamento per le attività promozionali all'estero
delle Regioni nelle materie di competenza>, muovendo dal presupposto della
non applicabilità alle Regioni ed alle Province dotate di speciale
autonomia dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24
luglio 1977 n. 616, dove si prevede che <le Regioni non possono svolgere
all'estero attività promozionali relative alle materie di loro
competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e
degli atti di coordinamento> previsti dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975
n. 382.
Sulla scorta di tale
premessa il punto 1 h) del decreto impugnato, nel prevedere
l'applicabilità delle disposizioni di indirizzo e coordinamento
contenute nello stesso decreto anche nei confronti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome, verrebbe a incorrere-ove
fosse in grado di determinare limiti ulteriori rispetto a quelli già
previsti negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione- in una
violazione della sfera di competenza delle Province di Trento e Bolzano, con
riferimento particolare agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto del Trentino-Alto
Adige.
3. - I ricorsi sono
infondati.
Dopo la proposizione dei
conflitti di cui é causa la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo
di precisare (cfr. la sent. n. 340 del 1983,
punti 5 e 6.1 motiv.) come la funzione di indirizzo e coordinamento costituisca
<attuazione e sviluppo di un nucleo di fondamentali principi
dell'ordinamento costituzionale, che valgono indistintamente per tutta la
cerchia degli enti autonomi>, rilevando altresì che-se si deve
escludere che <la funzione in discorso serva ad introdurre nuovi limiti
rispetto a quelli già stabiliti, nel vigente sistema costituzionale, in
ordine alla sfera dell'autonomia regionale> - resta comunque fermo che
<l'indirizzo e coordinamento posti in essere dallo Stato abbracciano tutto
l'ambito dei poteri costituzionalmente garantiti alle Regioni e alle Province
di Trento e Bolzano>. Tale funzione, in quanto giustificata dalla necessita
di soddisfare le istanze unitarie dell'ordinamento, deve quindi poter operare,
<senza che rilevi la distinzione fra Statuto speciale e Statuto ordinario, o
tra tipi e gradi di competenza degli enti autonomi>.
Con riferimento particolare
alla materia oggetto del decreto in contestazione si deve altresì
ricordare che questa Corte, con una recente pronuncia, (n. 179 del 1987,
punti 5 e 6 motiv.) mentre, da un lato, ha confermato la regola fondamentale
che riferisce all'<esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il
potere di determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, in senso
lato>, stante il carattere unitario e indivisibile della Repubblica,
dall'altro, ha riconosciuto la possibilità che il legislatore ordinario
possa introdurre deroghe a questa regola fondamentale, così come e stato
fatto con l'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616
del 1977, <secondo cui le Regioni possono svolgere all'estero
attività promozionali relative alle materie di loro competenza, previa
intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di
coordinamento emanati da quest'ultimo>. Tale soluzione-riferita alle
<attività di mero rilievo internazionale delle Regioni>, non
suscettibili di essere ricondotte nell'ambito dei rapporti internazionali in
senso proprio e d'impegnare la responsabilità internazionale dello Stato-é stata estesa, con la stessa sentenza , anche
alle Regioni differenziate, ove nulla risulti disposto in proposito nei
relativi statuti (punto 9 motiv.).
Alla luce degli
orientamenti interpretativi ora ricordati non può dunque, trovare
accoglimento la pretesa delle Province autonome di Trento e Bolzano in ordine
alla non applicabilità nei propri confronti del decreto del Presidente
del Consiglio di cui é causa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo
Stato adottare, nei limiti, nelle forme e con le modalità di cui
all'art. 3 della legge 22 luglio 1975 n. 382, disposizioni di indirizzo e
coordinamento per le attività promozionali all'estero delle Province
autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria
il 19 Maggio 1988.