Ordinanza n.549 del 1988

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ORDINANZA N.549

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 della legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana) e del l'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47/1a s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Bisulca Salvatore e Caldiero Luigi; udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente la responsabilità di alcuni amministratori e dipendenti provinciali citati in giudizio ai sensi dell'art. 244 lett. a) dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana (O.R.E.L.) approvato con legge regionale Sicilia 15 marzo 1963 n. 16, per <avere effettuato spese o contratto impegni di spese non previste in bilancio o non deliberate nei modi o forme di legge>, la Corte dei conti-Sez. giur. reg. Sicilia, con ordinanza in data 14 novembre 1985 (r.o. n. 465 del 1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 del predetto testo legislativo e dell'art. 265 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in relazione agli artt. 3, 25, 103 comma secondo Cost.;

che le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui non consentono che i dipendenti degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori dagli artt. 244 O.R.E.L. e 254-259 del t.u. legge comunale e provinciale;

che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparità di trattamento che, in relazione ad un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative responsabilità (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziative dell'azione, potere riduttivo), nonchè per violazione della regola del simultaneus processus che, tesa ad evitare il rischio di decisioni contrastanti o di incompletezza nell'esame dei fatti, troverebbe il suo principale fondamento nel principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

che le disposizioni impugnate violerebbero altresì gli artt. 25 e 103, comma secondo, Cost., in quanto senza alcuna logica giustificazione, sottrarrebbero, anche nelle ipotesi di responsabilità connesse, i dipendenti degli enti locali alla giurisdizione della Corte dei conti che, in materia di contabilità pubblica, e il <giudice naturale> precostituito per legge;

che l'art. 265 del t.u. com. e prov. é impugnato solo in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 253 dell'O.R.E.L. riproduttivo della norma statale, renderebbe quest'ultima immediatamente applicabile ai dipendenti degli enti locali in Sicilia (sentenza di questa Corte n. 189 del 1984);

che, fra le parti private, si sono costituite dinanzi a questa Corte soltanto Salvatore Bisulca e Luigi Caldiero chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata, mentre, non é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che l'ordinanza di rimessione sostiene che la disposizione dell'art. 253 dell'O.R.E.L., nell'attribuire alla giurisdizione ordinaria i giudizi in tema di danni recati con dolo o colpa grave dagli amministratori ed impiegati degli enti locali impedisce alla Corte dei conti di conoscere della responsabilità degli impiegati in un unico processo diretto ad accertare quella tipica degli amministratori, prevista dall'art. 244 lett. a) dell'O.R.E.L.;

che con detta prospettazione si tende in sostanza ad ottenere una pronuncia additiva che consenta di assoggettare alla cognizione della Corte dei conti, a titolo di concorso nella fattispecie contemplata dall'art. 244 dell'O.R.E.L., comportamenti di soggetti diversi dagli amministratori rispetto ai quali tale fattispecie é tipicamente configurata;

che come questa Corte ha già affermato (sent. n. 411 del 1988), in relazione ad analoghe questioni, una pronuncia del genere é preclusa in sede di giudizio di costituzionalità, perchè l'art. 244 dell'O.R.E.L. configura un'ipotesi riferibile esclusivamente agli amministratori e quindi il suo ampliamento a soggetti diversi determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera riservata al legislatore, cui soltanto spetta di stabilire quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità anche in relazione al grado di colpa richiesto; che devesi altresì rilevare che l'art. 244 lett. a) prevede una responsabilità che prescinde dal grado di colpa, laddove una estensione di essa in via additiva agli impiegati, aggraverebbe il titolo in base al quale essi sono attualmente tenuti a rispondere in virtù della generale previsione dell'art. 250 dell'O.R.E.L., il che spetta solo al legislatore; che rimane così assorbita la consequenziale questione di legittimità costituzionale dell'art. 265 del t.u. del 1934 n. 383.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 e 265 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in riferimento agli artt. 3, 25, 103, comma secondo Cost., sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.