Sentenza n.502 del 1988

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SENTENZA N.502

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei di pendenti civili e militari dello Stato) e dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1985 dalla Corte dei conti-sezione III giurisdizionale-sul ricorso proposto da Patti Concetta, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/prima serie speciale dell'anno 1986. Visto l'atto di costituzione di Patti Concetta;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'avv. Giambattista Lazagna per Patti Concetta.

Considerato in diritto

1.-L'art. 81, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (disciplinante il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali) stabilisce che la pensione di riversibilità spetta alla vedova di pensionato, che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio, a condizione che non vi sia differenza d'età fra i coniugi superiore ai venticinque anni.

La norma prevedeva anche che-nella medesima ipotesi di nozze contratte posteriormente al collocamento a riposo - il matrimonio avesse avuto durata almeno biennale. Senonchè é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente vincolo di uno dei due coniugi, pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970 n. 898. ciò onde consentire, limitatamente a nuove nozze celebrate non oltre il 31 dicembre 1975, la pensione di riversibilità nei casi di impossibilita alla instaurazione di un regolare rapporto di coniugio, stante la indissolubilità di preesistente matrimonio.

Secondo il giudice a quo la disposizione di cui all'odierna fattispecie, identica nelle sue premesse, produce - ex art. 3 Cost. - irrazionale disparità.

2. - La questione é fondata.

L'accesso alla pensione di riversibilità, nelle ipotesi in cui la celebrazione del matrimonio era rimasta impedita (anteriormente alla legge 1° dicembre 1970, n. 898) per l'esistenza di preesistente vincolo, esige nella razionalità del sistema l'omogeneità di tutte le situazioni relative; non v'é infatti giustificazione di sorta a una diversa disciplina, limitativa per un requisito rispetto all'altro.

Di conseguenza va dichiarata, in parte qua l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma terzo, testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonchè-a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - dell'art. 6, comma secondo, legge 22 novembre 1962, n. 1646, così come modificato per la differenza d'età (anni venticinque, anzichè venti) per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui - nei casi di impossibilita a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo-non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni;

dichiara, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte n. 15 del 15 febbraio 1980), legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.