Sentenza n.500 del 1988

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SENTENZA N.500

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del Regola mento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) e dell'art. 9 della legge 1° febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), promossi con ordinanze emesse il 28 luglio 1986 e il 16 febbraio 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Pisa nei procedimenti civili vertenti tra Sartor Renzo, Sassano Giàcomo e Pietrolini Danio e l'A.C.I.T., iscritte al n. 780 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 192 e 216 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 1, 22 e 24/1a s.s. dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione dell'A.C.I.T. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione.

l.1 -Il Pretore di Pisa, con le ordinanze di rimessione, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18 del regolamento All. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, e dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1978, n. 30, nella parte in cui escludono il diritto alla promozione automatica del personale dipendente di aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto, i quali, di fatto, abbiano svolto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di inquadramento perchè, in violazione degli artt. 3 e 35 Cost., in danno del detto personale risulterebbe limitata la tutela del lavoro ed effettuata una discriminazione rispetto ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, titolari di rapporti di analoga natura, i quali possono fruire della c.d. promozione automatica.

2. - La questione é inammissibile.

Si é già ritenuto (sentt. nn. 257 del 1984 e 300 del 1985) che le norme che disciplinano il rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri (r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento allegato, e successive modificazioni succedutesi nel tempo) costituisce un corpus normativo completo e particolare-avente forza di legge - e che il personale gode di uno status speciale ed ha una posizione intermedia tra l'impiegato pubblico e l'impiegato privato, per cui non trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto di lavoro privato, come l'art. 2103 cod. civ., modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), che prevede la promozione automatica per l'esercizio, per la durata di tre mesi, di mansioni superiori a quelle della qualifica attribuitagli.

La questione é riproposta dal giudice remittente ponendo come nuovo tertium comparationis la disciplina attuale del rapporto di lavoro dei ferrovieri a seguito e per effetto della legge n. 210 del 1985, che ha operato una riforma radicale sia dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, sia del rapporto di lavoro del personale. Esso, da rapporto di lavoro pubblico regolato da leggi (leggi 6 marzo 1958, n. 425; 27 luglio 1975, n. 382; 6 febbraio 1979, n. 42), tra cui la legge-quadro (legge 29 marzo 1983, n. 93), che aveva già previsto accordi sindacali per ampi settori e una limitata applicazione dello Statuto dei lavoratori, si e trasformato in rapporto di diritto privato, interamente disciplinato da regolamenti e da contratti collettivi e individuali. E la privatizzazione del rapporto é stata riconosciuta costituzionalmente legittima (sent. n. 268 del 1987).

In relazione alla nuova normativa, sono stati emanati già vari regolamenti di organizzazione (il n. 25 del 9 luglio 1986; il n. 26 del 16 luglio 1986; il n. 32 del 24 settembre 1986) e in data 5 febbraio 1988 e stato stipulato un contratto collettivo il quale, tra l'altro, prevede (art. 41) la promozione automatica del lavoratore per l'esercizio, per tre mesi, di mansioni superiori a quelle della qualifica spettantegli, così come stabilito, in via generale, dal cit. art. 2103 cod. civ., modificato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori.

3. -La disciplina vigente del rapporto degli autoferrotramvieri, quindi, differisce dalla citata regolamentazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri, che pure svolgono attività lavorativa pressocchè identica e, naturalmente, anche da quella degli impiegati pubblici, sebbene anche per questi ultimi la legge- quadro preveda la possibilità di stipulare accordi sindacali.

Ma l'ammodernamento della disciplina e il suo adeguamento a quella prevista per i ferrovieri, che costituisce certamente una conquista sociale e garantisce una più intensa tutela delle aspettative e dei diritti dei lavoratori interessati, spetta al legislatore. La nuova normativa, invero, deve essere completa ed integrale e non può essere settoriale: non si possono riformare solo alcuni aspetti e parti del rapporto, quale può essere quello della promozione automatica per l'esercizio di mansioni superiori, e lasciare immutata la restante sconnessa regolamentazione.

La Corte, quindi, sottopone all'attenzione del legislatore l'opportunità e la necessità di siffatta riforma, con l'auspicio che il suo intervento sia sollecito.

Pertanto, la questione sollevata, al momento, va dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, Reg. All. A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, e dell'art. 9 della legge 2 febbraio 1978 n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dal Pretore di Pisa con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.