Ordinanza n.495 del 1988

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ORDINANZA N.495

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, recante <Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale>, promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 17 settembre 1984, depositato in cancelleria il 21 settembre successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che la Provincia ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984 n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica del sottosuolo nazionale) per violazione degli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, e delle relative norme di attuazione;

che, ad avviso della ricorrente, la legge impugnata-che impone a chiunque intenda eseguire studi e indagini a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, di informarne, a pena di sanzione, quando i lavori assumono determinate caratteristiche descritte nell'art. 1 della stessa legge, il Servizio geologico del Ministero dell'industria (ora trasferito al Ministero dell'ambiente, ex art. 17, 1° co., della legge 8 luglio 1986 n. 349), e che prevede altresì il potere dello stesso Servizio di compiere sopralluoghi e richiedere documentazioni- violerebbe sia la competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali; miniere, cave e torbiere; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; opere idrauliche della terza quarta e quinta categoria; sia la competenza legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, oltre alle competenze per il rilascio del parere sulle opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonchè per la partecipazione all'intesa con lo Stato in ordine alla predisposizione del piano generale per la utilizzazione delle acque pubbliche;

che, sempre secondo la ricorrente, dal complesso delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381; d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017) rientrerebbe nella competenza della Provincia la disciplina di tutte le attività concernenti scavi, perforazioni, indagini e rilievi geofisici ed idrogeologici svolgentisi sul suo territorio, per cui lo Stato non potrebbe istituire in materia un flusso informativo da cui la Provincia risulti completamente esclusa;

che nel giudizio é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto che le informazioni disciplinate dalla legge impugnata sarebbero finalizzate alla cura dell'interesse generale dello Stato a pervenire ad una più completa conoscenza della struttura geologica e fisica del sottosuolo nazionale, anche al fine di attuare <una seria programmazione nei settori della difesa del suolo nonchè in quello del suo sfruttamento idrogeologico e minerario>.

Considerato che gli obblighi imposti dalla legge impugnata perseguono esclusivamente la finalità di acquisire conoscenze, da parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo nazionale;

che, come questa Corte ha già rilevato (sent. n. 201 del 1987), le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale (sulla legittimità dei quali, con particolare riguardo alle competenze delle Provincie autonome, v. rispettivamente le sentenze nn. 50 del 1968 e 208 del 1971, e nn. 210 e 617 del 1987);

che con le sentenze nn. 359 del 1985 e 201 del 1987 questa Corte ha altresì ritenuto che le attività inerenti all'assunzione di informazioni da parte dello Stato non sono per loro natura invasive delle competenze regionali;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984 n. 464, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige) ed alle relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.