SENTENZA N. 50
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti promossi con due ricorsi del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige notificati, rispettivamente, il 20 ottobre ed il 6 novembre 1967, depositati in cancelleria il 30 ottobre ed il 15 novembre 1967 ed iscritti ai nn. 28 e 31 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato sorto a seguito:
a) della circolare 16 agosto 1967, n. 6479, del vice Commissario del Governo in Bolzano, avente ad oggetto "coordinamento degli interventi in caso di pubbliche calamità";
b) della circolare 4 settembre 1967, n. 0483, del Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, concernente il piano "C. N." per interventi in caso di calamità naturali.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 marzo 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per
Ritenuto in fatto
Con circolare del 16 agosto 1967 n. 6479 Gab., avente per oggetto "coordinamento degli interventi in caso di pubbliche calamità" e inviata ai Sindaci del Comuni della Provincia di Bolzano, al Questore, ai Carabinieri ed altri uffici statale e regionali, il vice Commissario del Governo ha dettato norme atte ad assicurare un servizio continuativo di segnalazioni di allarme per ogni evento che potesse determinare una situazione di pericolo per le persone ed i beni: ha disposto, presso il suo ufficio, un servizio di collegamento per raccogliere e vagliare le notizie provenienti dalle località disastrate nonché per diramare le conseguenti, coordinate richieste o disposizioni di intervento agli enti competenti; ed ha disciplinato il servizio di trasporto, di soccorso ed assistenza agli sfollati, e di intervento della p.s., del carabinieri, della polizia stradale e delle autorità militari.
In data 4 settembre 1967, il Commissario del Governo presso
Con due distinti ricorsi, depositati uno in data 30 ottobre e l'altro il 15 novembre 1967, il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione tanto per la circolare del 16 agosto sopraindicata, quanto per il piano di intervento in caso di calamità pubbliche.
Col primo ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 4, n. 8, 11, n. 14, 13, 76 e 77 dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige: essendo
Con un secondo motivo il ricorrente
denunzia inoltre la violazione degli artt. 4,
n. 1, e 11, n. 1, dello Statuto speciale, avendo
Nel ricorso si osserva, in particolare, che la competenza della provincia concernente le opere di pronto soccorso a seguito di pubbliche calamità verificatesi nel proprio territorio, riguarda non soltanto i lavori pubblici, ma tutte quante le attività, anche di carattere sociale, che comunque debbano essere svolte per fronteggiare la situazione. Ciò si desume direttamente dalla circostanza che la materia dei lavori pubblici e dei servizi antincendio sono riservate alla Regione, e, quindi, l'intervento di pronto soccorso deve necessariamente avere un ambito diverso. La competenza della provincia per le opere di pronto soccorso comporta inoltre che, per le calamità a livello provinciale, il coordinamento di tutti i poteri e di tutti gli organi, compresi quelli dello Stato, deve essere attuato facendo capo all'organo provinciale, al quale deve essere attribuita la direzione di tutte le attività.
Col secondo ricorso, il Presidente della Regione lamenta che
anche il piano C. N. per interventi in caso di calamità nella provincia di
Trento viola da una parte gli artt. 11, n. 14, 13, 76 e 77 dello Statuto speciale, i quali
attribuiscono alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme
legislative in materia di pronto soccorso per calamità pubbliche, e di esercitare
le relative potestà amministrative; e viola d'altro canto anche gli artt. 4, n. 1, ed 11, n. 1 dello Statuto speciale
ledendo il principio della autonomia di organizzazione
(sia legislativa che amministrativa) degli uffici regionali e provinciali e del
personale ad essi addetto. Il ricorrente adduce i
medesimi argomenti sopra esposti a proposito della circolare del vice
Commissario del Governo per
Ai due ricorsi resiste il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e con le deduzioni depositate in data 9 e 15 novembre 1967, questa rileva che la circolare impugnata é stata emanata per sopperire alla necessità della tempestiva predisposizione di un piano organico, coordinato delle attività del singoli enti, uffici ed organizzazioni - statali e regionali - per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite.
Contesta che alla Provincia spetti il coordinamento di tutti i poteri e di tutti gli organi - compresi quelli dello Stato - precisando inoltre che:
1) per la materia attribuita dall'art. 11, n. 14, alla competenza della Provincia questa non può esercitare funzioni amministrative, non essendo state emanate le relative norme di attuazione;
2) la materia del servizi antincendio riguarda soltanto la prevenzione e la estinzione degli incendi, e non il servizio di protezione civile;
3) le opere di pronto soccorso si riferiscono a quel complesso di interventi atti a riparare o limitare le conseguenze dannose prodotte dalle calamità, ma non ai servizi concernenti l'assistenza ed il soccorso alle popolazioni colpite;
4) la circolare non incide sulle competenze statutarie della Provincia in materia di ordinamento degli uffici regionali o provinciali, ai quali non viene richiesto altro che la collaborazione nell'ambito di quel potere di coordinamento di cui é investito il rappresentante del Governo.
Con le memorie depositate in data 8 marzo
Considerato in diritto
1. - I due ricorsi proposti dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, prospettanti identiche questioni, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La prima censura mossa sia al piano C. N., per
Va rilevato, infatti, in primo luogo, che le disposizioni
emanate con il piano e con la circolare sopraindicati, hanno riferimento
soltanto a calamità naturali tanto gravi per intensità ed estensione da
reclamare l'intervento dello Stato, il quale, per soccorrere la popolazione civile,
dovrà adottare misure urgenti ed eccezionali ed approntare mezzi - a volte
ingenti - di cui non dispongono né
3. - La competenza attribuita alla Provincia di Bolzano per
quanto riguarda le calamità naturali é limitata alle "opere di pronto
soccorso" e, conseguentemente, vanno escluse le altre complesse attività
indispensabili per far fronte alle varie esigenze della difesa contro simili gravi avversità. La parola "opere" va intesa nel
significato tecnico, che tradizionalmente é proprio della espressione
"opere pubbliche", e che non può essere dilatato fino a comprendere
tutte le attività occorrenti per far fronte alla calamità, siccome sostiene la
difesa del ricorrente. Quale che possa essere
l'interpretazione da darsi alla parola "opere" usata in diversi
contesti nel R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389,
Quanto sopra esposto dispensa dal fare altre considerazioni in merito alla proposta questione se l'art. 11, n. 14, comprenda, oltre alle opere, anche i servizi di pronto soccorso.
4. - Tanto il piano quanto la circolare, hanno, fra l'altro, il dichiarato scopo di coordinare gli interventi degli organi statali, regionali o provinciali, ferme restando le rispettive competenze a ciascuno attribuite.
Queste disposizioni perseguono, sostanzialmente, lo stesso scopo cui si era ispirato il disegno di legge sulla protezione civile n. 3946, non giunto al termine dell'iter legislativo, quello cioé di affidare al Ministero dell'interno la direzione del servizi ed il coordinamento delle attività svolte dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni e dagli altri enti pubblici in casi di calamità naturali.
E - nella carenza legislativa - la costituzione di un centro di collegamento per le segnalazioni di pericolo, le disposizioni per lo stato di allarme, ed il coordinamento delle attività del singoli enti - essendo componenti di una organizzazione e di una direzione unitaria - sembrano tempestivi ed indispensabili per il raggiungimento dei fini che l'azione di assistenza a protezione si propone.
5. - Non é fondato neppure il secondo motivo di ricorso, col quale si denunzia la violazione degli artt. 4, n. 1, e 11, n. 1, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, assumendo che l'istituzione di un centro di collegamento con la presenza degli enti regionali e provinciali, la partecipazione di organi regionali o provinciali alle opere di soccorso organizzate dal Commissario del Governo e le disposizioni impartite agli organi degli enti locali sarebbero lesivi della autonomia di organizzazione degli uffici regionali e provinciali.
Come bene osserva l'Avvocatura generale dello Stato, la partecipazione di organi al centro di collegamento e la loro collaborazione alla attuazione del piano C. N. non incidono affatto nell'ordinamento degli uffici e degli enti locali, tanto più che le disposizioni impartite dai due atti impugnati sono dirette prevalentemente agli organi statali ed hanno un semplice carattere di richiesta di collaborazione per gli altri organi.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare disposizioni di carattere generale in merito agli interventi in caso di calamità naturali ed al loro coordinamento nelle Province di Trento e di Bolzano; respinge, di conseguenza, i ricorsi proposti dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1968.