Ordinanza n.485 del 1988

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ORDINANZA N.485

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali), e dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1985 dal Pretore di Parma, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1a s.s. dell'anno 1986.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza in data 2 aprile 1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

 

A) dell'art. 2, secondo comma, legge 27 novembre 1960 n. 1397, nella parte in cui, escludendo l'applicabilità delle norme della legge medesima (iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali) agli amministratori di società aventi personalità giuridica, viola gli artt. 3 e 38 Cost. in quanto determina un'irragionevole discriminazione tra questi ultimi e gli amministratori di società non aventi personalità giuridica, pur in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, lettere a), b), c) e d) di detta legge (titolarità o gestione in proprio dell'impresa organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia; piena responsabilità dell'impresa, con osservazione dei relativi oneri e rischi di gestione; personale partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; titolarità di licenza commerciale);

 

B) dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui, prevedendo che i contributi indebitamente versati vadano restituiti agli esercenti attività commerciali, con conseguente annullamento della posizione assicurativa, viola gli artt. 3 e 38 Cost., in quanto determina un'ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, per i quali l'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 prevede che rimangono acquisiti alle singole gestioni e siano computabili i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso e stato effettuato;

 

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso nel senso dell'infondatezza delle questioni;

 

che le questioni appaiono manifestamente infondate;

 

che, invero, é principio, ripetutamente affermato da questa Corte, quello per cui l'art. 38 Cost. non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che meglio si adeguino in concreto alle particolarità delle singole situazioni (sentt. nn. 3/75; 22/67);

 

che le situazioni poste a confronto non sono omogenee poichè, da un lato, non e assimilabile la posizione del semplice lavoratore a quella di imprese con personalità giuridica e, dall'altro, non possono trascurarsi le diversità che contraddistinguono il lavoro autonomo rispetto a quello subordinato (riguardo alle quali ultime v., in particolare, sentt. nn. 64 del 1978; 76 del 1981; 124 del 1982).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/04/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Francesco GRECO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 27 Aprile 1988.