Sentenza n.76 del 1981
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SENTENZA N. 76

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 277, 282, 409, 423, secondo e ultimo comma, 429 e 431 cod. proc. civ., come modif. dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Nuovo processo del lavoro), e dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ. (Rivalutazione dei crediti pecuniari), promossi con le seguenti ordinanze:

l) ordinanza emessa il 2 dicembre 1974 dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento civile vertente tra Fabio Giuseppe e Saccà Antonino, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 1975;

2) ordinanza emessa il 25 agosto 1976 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Manetti Paolo, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1977;

3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1978 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tettamanzi Pasquale e Ragnini Mario, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 1978;

4) ordinanza emessa l'8 giugno 1978 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Pittalis Angela e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 1979.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Mario Lamanna, per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 2 dicembre 1974 nel procedimento civile promosso da Fabio Giuseppe contro Saccà Antonino per ottenere il pagamento di crediti di lavoro, il pretore di Barcellona Pozzo di Gotto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 423, secondo comma, 429, terzo comma, e 431, primo e ultimo comma c.p.c., in relazione all'art. 3 Cost.

Il giudice a quo osserva, quanto alla censura concernente l'art. 423 c.p.c., che detta norma prevede solo per il lavoratore la possibilità di ottenere nel corso del giudizio un'ordinanza di condanna della controparte al pagamento di una somma a titolo provvisorio, nei limiti che si ritengono provati, mentre eguale diritto non prevederebbe per il datore di lavoro.

Una parallela discriminazione sarebbe poi ravvisabile tanto nell'art. 429, terzo comma, che nell'art. 431 c.p.c. in quanto, il primo, prevede a favore del solo lavoratore l'obbligo del giudice di determinare d'ufficio il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito, sollevando il lavoratore da ogni onere probatorio, ed il secondo consente solo a favore del lavoratore l'esecuzione provvisoria della sentenza di condanna, il che non potrebbe giustificarsi con la pretesa natura alimentare del credito data la mancanza di un limite di valore per le dette pronunzie.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 5 marzo 1975.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura afferma che le questioni sollevate sarebbero infondate. Invero, 1) il potere attribuito al giudice dall'art. 423 c.p.c. troverebbe la sua giustificazione nella particolare tutela dovuta al diritto del lavoratore alla retribuzione; 2) la disposizione dell'art. 429 risponderebbe all'esigenza di garantire al lavoratore il controvalore del lavoro svolto in termini monetari adeguati al momento del pagamento, mentre consimile esigenza non sarebbe ravvisabile in relazione ai crediti del datore di lavoro; 3) la provvisoria esecutività della sentenza in materia di crediti di lavoro prevista dall'art. 431 c.p.c. sarebbe giustificata dalla natura privilegiata dei crediti stessi, derivante dalla loro funzione alimentare, oltre che dalla protezione accordata al lavoro dalla Costituzione, di cui appunto le norme impugnate costituirebbero attuazione.

2. - Nel procedimento civile promosso dall'INAIL contro Manetti Paolo, agendo in via surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 c.c. per il recupero di L. 214.040 a suo tempo versate a titolo di indennità temporanea e spese di spedalità in favore dell'artigiano Cappelli Bruno, vittima di lesioni da incidente stradale di cui responsabile era appunto il Manetti, la difesa dell'INAIL, in sede di comparsa conclusionale, chiedeva che la somma suddetta fosse rivalutata tenendo conto della inflazione monetaria, ed il pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 25 agosto 1976, ha sollevato in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224, secondo comma c.c., 277, 282, 429 e 431 c.p.c.

A sostegno della censura il giudice a quo afferma anzitutto che l'art. 1224 c.c. dispone che l'inadempimento di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro genera il diritto del creditore a conseguire oltre gli interessi moratori il "maggior danno" che eventualmente egli abbia dimostrato.

Tale principio, peraltro, sarebbe stato diversamente applicato dalla giurisprudenza in relazione alla natura dei crediti vantati, negandosi il riconoscimento del danno da svalutazione monetaria a favore dei così detti crediti di valuta, e riconoscendosi invece la rivalutazione monetaria nei così detti crediti di valore e, praticamente, in tutte le obbligazioni di natura risarcitoria.

Con ciò, afferma il pretore, si sarebbe creata una discriminazione che non troverebbe giustificazione perchè le due specie di crediti così ipotizzate avrebbero entrambe la stessa funzione reintegratrice del patrimonio del creditore "sconvolto dall'inadempimento". E d'altra parte, afferma pure il pretore, la soluzione così adottata dalla giurisprudenza deriverebbe dalla erronea applicazione in materia di risarcimento del danno del principio nominalistico sancito dall'art. 1277 c.c., secondo cui il debito pecuniario si paga in moneta avente corso legale al tempo del pagamento e per il suo valore nominale, principio questo che, appunto, non potrebbe valere quando occorra risarcire un danno derivante a1 creditore dall'inadempimento del debitore.

Anche l'art. 429, terzo comma, c.p.c. incorrerebbe in analogo vizio perchè, limitando ed anzi rendendo obbligatoria la rivalutazione monetaria dei soli crediti di lavoro, porrebbe un privilegio rispetto ai crediti di altre categorie come i commercianti o gli artigiani, senza ragionevole giustificazione.

Il pretore, inoltre, ritiene di estendere la censura anche all'art. 277 c.p.c. "visto in relazione con l'art. 429 c.p.c." in quanto, nel regolare la definizione del giudizio, non prevederebbe la condanna al pagamento del danno da svalutazione monetaria.

In riferimento alle censure mosse poi agli artt. 282 e 431 c.p.c. il pretore crede di poter affermare che quest'ultima norma, prevedendo l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado pronunciata a favore del lavoratore per crediti derivanti da rapporti di lavoro, discriminerebbe le altre categorie di creditori di somme che sono invece esclusi dal detto beneficio, senza che sussistano valide ragioni a sostegno di tale differenziazione. E la censura sarebbe estensibile all'art. 282 c.p.c., in quanto, disciplinando in via generale la concessione dell'esecutività provvisoria della sentenza di primo grado, non considererebbe i crediti pecuniari ed incorrerebbe, quindi, nella violazione dell'art. 3 Costituzione.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1 977.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha ritualmente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che il principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c. si fonda, giuridicamente sulla identificazione dell'oggetto dell'obbligazione pecuniaria nella quantità di moneta cui l'obbligazione si riferisce. Da ciò emergerebbe che il principio stesso non costituisce deroga alle regole generali dell'adempimento delle obbligazioni, poiché il valore della cosa dovuta, quale che essa sia, può in linea generale aumentare o diminuire a vantaggio del debitore o del creditore. Ed anzi l'art. 1224 c.c., ponendo l'obbligo della corresponsione dell'interesse legale a favore del creditore di obbligazione di valuta in base alla presunzione della produttività del capitale pecuniario, costituirebbe una deroga al principio generale dell'onere della prova che grava di regola sul creditore, e rappresenterebbe il caso più importante e tipico di liquidazione legale del danno da inadempimento.

L'Avvocatura poi, con riferimento alla censura mossa all'art. 429 c.p.c., si richiama alla giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto la razionalità della diversità di trattamento riservata dalla norma impugnata a favore dei crediti di lavoro, e, condividendone in pieno le argomentazioni, chiede che la relativa questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Quanto poi alle questioni concernenti gli artt. 431 e 282 c.p.c. osserva, che le stesse sarebbero inammissibili perchè irrilevanti. La prima norma, invero, secondo la giurisprudenza della Corte, riguarderebbe la fase dell'esecuzione della sentenza e non quella attualmente in corso del giudizio di merito, e la seconda presupporrebbe, per la sua applicabilità l'esistenza di condizioni, che il giudice a quo avrebbe omesso di accertare ai fini della regolare effettuazione del giudizio di rilevanza.

Si e pure costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Massimo Ungaro, che hanno depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

La difesa, pur condividendo i profili di illegittimità proposti nell'ordinanza di rinvio, che peraltro andrebbero riferiti all'art. 1277 c.c. e non alle norme impugnate, e dopo avere sottolineato la ingiustizia che si dovrebbe riscontrare nel diverso trattamento dei crediti di valore e dei crediti di valuta, essendo sottoposti questi ultimi soltanto alla grave erosione derivante dalla svalutazione monetaria, si prospetta altresì tutti gli inconvenienti, le difficoltà e le incertezze che deriverebbero alle attività giuridico-economiche dall'accoglimento della questione in esame, con particolare riferimento alle conseguenze che si rifletterebbero sulla finanza statale e su tutta l'economia. Pertanto la difesa conclude rimettendosi alle decisioni della Corte.

3. - Nel corso del procedimento civile promosso da Ragnini Mario, geometra, contro Tettamanzi Pasquale, per ottenere il pagamento di L. 542.427, con gli interessi e la maggiorazione dovuta per il danno derivante dalla svalutazione monetaria per prestazioni professionali, il pretore di Milano, con ordinanza 25 gennaio 1978 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 409,429 c.p.c. e 1224 c.c. in riferimento agli artt. 1, 3,4,35 della Costituzione.

Il pretore afferma anzitutto che la richiesta di risarcimento del danno da svalutazione monetaria dovrebbe essere disattesa in applicazione dell'art. 1224 c.c. in difetto della prova, a carico dell'attore, della insorgenza del danno stesso, e non potendosi, nella specie applicare l'art. 429, terzo comma c.p.c., il quale prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza concernente crediti di lavoro, deve determinare d'ufficio il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito conseguente alla svalutazione monetaria. Invero quest'ultima norma, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., sarebbe applicabile non solo ai lavoratori subordinati, ma anche a taluni rapporti di lavoro autonomo come quelli di agenzia, di rappresentanza e di collaborazione resi in forma continuativa e coordinata al raggiungimento di uno scopo, mentre non tutelerebbe i rapporti di lavoro autonomi posti in essere da artigiani, consulenti, artisti e professionisti, creando così una disparità di trattamento ingiustificabile nell'ambito stesso del rapporto di lavoro autonomo.

Secondo il giudice a quo andrebbe comunque riesaminata più in generale la legittimità costituzionale della diversità della disciplina tra rapporti di lavoro subordinato e rapporti di lavoro autonomo, modificando l'orientamento già espresso dalla Corte al riguardo con la sentenza n. 130/73, secondo cui la lamentata disparità trova razionale giustificazione nella minor gravità del pregiudizio che deriva dall'insolvenza di uno dei clienti del professionista rispetto all'insolvenza del datore di lavoro, la quale ultima incide sull'unica fonte di guadagno del lavoratore subordinato. Infatti gli appartenenti alle elencate categorie di lavoratori esclusi dall'applicabilità del beneficio di cui al terzo comma dell'art. 429 c.p.c. vedrebbero, come ad es. gli artigiani, gravemente pregiudicata la loro situazione economica dall'insolvenza del cliente che, come spesso accadrebbe, abbia assorbito tutta la loro capacità di lavoro per un certo periodo. E considerazioni analoghe dovrebbero anche farsi per quanto riguarda i professionisti, che, oltre ad essere spesso titolari di redditi globali modesti e non superiori a quelli dei lavoratori subordinati, subirebbero un trattamento fiscale più pesante di questi e sarebbero quindi seriamente pregiudicati dalla eventuale insolvenza del cliente.

In base alle suesposte considerazioni emergerebbe altresì il contrasto dell'art. 1224 c.c. con gli indicati precetti costituzionali, in quanto prevederebbe la necessità della prova del danno da svalutazione anche per quei crediti di lavoro che non sono contemplati dall'art. 409 c.p.c.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 30 agosto 1978.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura nega che le differenziazioni censurate nell'ordinanza di rinvio siano irrazionali e tali quindi da determinare l'ipotizzata illegittimità costituzionale delle norme denunziate.

Invero le specie di lavoratori autonomi cui si riferisce l'art. 409 c.p.c. sembrerebbero più delle altre partecipare delle ragioni per le quali l'intera categoria dei lavoratori subordinati è trattata secondo i noti criteri. La disciplina in esame riguarderebbe comunque un problema di politica legislativa da non confondere con un problema di legittimità costituzionale, per cui l'Avvocatura conclude chiedendo dichiararsi infondate le questioni sollevate.

4. - Nel corso del procedimento civile promosso da Pittalis Angela contro il Ministero del tesoro per ottenere il pagamento della differenza di retribuzione a suo dire spettantele, con gli interessi e la maggiorazione per la svalutazione monetaria, in relazione al lavoro di fatto svolto come dattilografa presso il detto Ministero per circa tre anni senza che fosse intervenuto alcun atto formale di nomina, e compensatole, sempre a suo dire, in misura inferiore a quella dovuta agli impiegati non di ruolo aventi identiche mansioni, il pretore di Roma, ritenuta espressamente la propria competenza ex art. 409 n. 5 c.p.c., che prevede la applicabilità delle norme del rito del lavoro anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice, e dopo aver disposto a favore della istante il pagamento di L. 2.162.910, a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 423, secondo comma, c.p.c., ha pure sollevato, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità della rivalutazione d'ufficio dei crediti di lavoro prevista dall'art. 429, ultimo comma, c.p.c., sotto il profilo sostanzialmente già prospettato nell'ordinanza del pretore di Firenze.

Al riguardo il giudice a quo, peraltro, a sostegno della censura, si richiama alla giurisprudenza di questa Corte con cui è stato negato il contrasto della detta norma con l'art. 3 Cost. per quanto riguarda l'esclusione della rivalutazione dei crediti dei dipendenti degli enti pubblici non economici (sent. 43/77), in base a considerazioni concernenti la figura del datore di lavoro pubblico che lo diversificano dal datore di lavoro privato ed escludono l'operatività dei motivi che stanno invece alla base del beneficio per i privati. Tali sostanziali differenze sarebbero valide indipendentemente dalla natura eventualmente privatistica del rapporto di lavoro di cui sia parte un datore di lavoro pubblico e pertanto, secondo il pretore di Roma, si riproporrebbe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, ultimo comma, c.p.c. nella parte in cui, "riconosce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici il vantaggio rappresentato dalla rivalutazione monetaria dei loro crediti soltanto se per le relative controversie vige la competenza del giudice ordinario, mentre nega quello stesso vantaggio ove il rapporto sia affidato alla competenza del giudice amministrativo".

Inoltre il pretore ha sollevato questione di legittimità dell'art. 423, secondo e ultimo comma, c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24, 102 Cost., perchè consentirebbe la revoca dell'ordinanza con cui il giudice abbia disposto il pagamento a titolo provvisorio di somme per crediti di lavoro ritenuti accertati solo con la sentenza che decide la causa.

Secondo il giudice a quo tale disposizione, essendo operante anche nel caso di gravissimo danno della parte obbligata, a differenza di quanto previsto nel rito ordinario in relazione al dispositivo della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, porrebbe in essere una lesione del diritto di difesa e contrasterebbe anche con l'art. 102 Cost. in quanto limiterebbe ingiustificatamente il potere decisionale del giudice.

L'ordinanza, comunicata e notificata come per legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 10 gennaio 1 979.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura premette che l'obbligazione ricadente sulla P.A. in relazione all'opera prestata dalla Pittalis, non avrebbe natura contrattuale in quanto il rapporto sarebbe stato abusivamente istituito al di fuori delle previsioni legislative in materia, senza l'osservanza delle procedure e dei limiti di legge. Ciò, secondo l'Avvocatura, avrebbe rilievo ai fini di stabilire la qualità del credito vantato dalla Pittalis, tenuto conto che la qualità stessa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce giustificazione del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro.

In particolare poi, quanto alla prima questione sollevata, l'Avvocatura osserva che potrebbe prospettarsene l'irrilevanza ove non si condividesse l'interpretazione della norma impugnata a suo dire fornita implicitamente dal giudice a quo, cioè che la stessa non sarebbe applicabile ai crediti derivanti da rapporti di lavoro di natura privatistica con le pubbliche Amministrazioni, come appunto nel caso in esame.

Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata perchè la giurisprudenza della Corte avrebbe ormai chiarito che la disposizione impugnata non contrasta con l'art. 3 Cost., data la differenza fra rapporti di lavoro dipendente con datori di lavoro pubblici e privati. Aggiunge altresì che, oltre agli inconvenienti che l'accoglimento della questione provocherebbe circa l'entità e le modalità della spesa pubblica, la disciplina delle obbligazioni pecuniarie costituirebbe oggetto di scelte di politica economica affidate alla discrezionalità del legislatore.

Quanto alla censura sollevata contro l'art. 423, secondo e ultimo comma, c.p.c. l'Avvocatura osserva che l'ordinanza ivi prevista sarebbe un titolo esecutivo provvisorio volto ad assicurare al lavoratore i mezzi indispensabili di sostentamento. Questa peculiare natura escluderebbe la possibilità di comparazione con le sentenze provvisoriamente esecutive e conseguentemente la fondatezza della censura in relazione all'art. 3 Cost. Non sarebbero poi violati né l'art. 24 Cost., perchè la mera revocabilità dell'ordinanza non costituirebbe rimedio di efficacia comparabile allo strumento dell'inibitoria proposta a diverso giudice, né l'art. 102 Cost., perchè la non revocabilità di ordinanze del giudice civile non costituirebbe limitazione grave ed irrazionale dei poteri decisori ed è comunque prevista dall'ordinamento processuale a norma dell'art. 177 c.p.c.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rinvio indicate in narrativa riguardano questioni analoghe o strettamente connesse. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi congiuntamente con unica sentenza.

2. - Va anzitutto esclusa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di Roma. Il giudice a quo lamenta, invero, testualmente che tale norma "riconoscerebbe ai dipendenti di datori di lavoro pubblici il vantaggio rappresentato dalla rivalutazione monetaria dei loro crediti soltanto se per le relative controversie vige la competenza del giudice ordinario mentre invece nega quello stesso vantaggio ove il rapporto sia affidato alla competenza del giudice amministrativo". Peraltro, come pure espressamente risulta dal testo della ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha già ritenuto la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 409 n. 5 c.p.c., con precedente provvedimento fondato sul riconoscimento che il rapporto di lavoro oggetto del giudizio rivestiva le caratteristiche richieste dalla detta norma ai fini della sussistenza della competenza del giudice del lavoro, ed ha disposto il pagamento a favore della ricorrente della somma di L. 2.162.910 a titolo provvisorio, a norma dell'art. 423, secondo comma c.p.c. Il giudice a quo si è quindi già espressamente pronunciato in senso positivo sul punto della propria competenza ed ha di conseguenza posto la premessa necessaria e sufficiente perchè a norma dell'art. 409 n. 5 c.p.c., la rivalutazione in discorso sia applicata a suo giudizio nel caso di specie. Se poi le argomentazioni svolte nell'ordinanza, riguardanti la pretesa omogeneità di tutti i rapporti di lavoro in cui sia parte un ente pubblico indipendentemente dalla natura del rapporto stesso e dalla competenza a conoscerne, tendono a censurare, come sembra, la limitazione del beneficio di cui si tratta ai rapporti considerati dall'art. 409 n. 5 c.p.c., la questione è egualmente irrilevante in quanto i rapporti che sarebbero illegittimamente esclusi non vengono in considerazione nel giudizio di merito.

Inammissibile perchè irrilevante è pure la questione sollevata con l'ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto relativamente all'art. 423 c.p.c. in quanto tale norma riserverebbe un trattamento discriminatorio a danno del datore di lavoro, prevedendo la possibilità di emettere ordinanza di pagamento di una provvisionale solo a favore del lavoratore. Non risulta invero che il datore di lavoro, parte nel giudizio principale, abbia chiesto l'adozione del provvedimento in esame a suo favore e pertanto, sotto questo profilo, la norma impugnata non doveva essere applicata nel giudizio stesso, per cui anche in questo caso viene meno il rapporto di pregiudizialità necessaria richiesto dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

Inammissibili sono altresì le questioni sollevate relativamente all'art. 431 c.p.c. con le ordinanze dei pretori di Firenze e Barcellona Pozzo di Gotto nelle quali si censura la detta norma, in quanto, prevedendo l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado a favore dei titolari di crediti di lavoro, porrebbe in essere un trattamento differenziato di privilegio a favore di costoro e a danno degli altri creditori che non sono invece ammessi a tale beneficio.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal pretore di Firenze deve infatti notarsi che il giudizio principale concerne una controversia in materia di risarcimento di danni derivanti da incidente automobilistico promossa dall'INAIL in via surrogatoria contro il responsabile del danno per il recupero delle somme a suo tempo versate a titolo di spese di spedalità e indennità temporanea a favore della parte lesa. L'ordinanza considera tale credito come ordinario e non previdenziale. La norma impugnata concerne, invece, espressamente la liquidazione dei crediti derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. e non potrebbe in nessun caso trovare applicazione ai fini della decisione del giudizio principale.

Per quanto riguarda la questione relativa alla stessa norma sollevata con l'ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, deve ricordarsi che questa Corte in ripetute occasioni ha chiarito che la norma impugnata, in tutte le disposizioni di cui si compone, attiene alla esecuzione delle sentenze nel giudizio di primo grado o alla sospensione di essa nel giudizio di appello (sentt. 16 e 17/1977, ordd. 63, 64/78) ed ha conseguentemente escluso la rilevanza delle questioni sollevate relativamente alla norma stessa nella fase del giudizio di primo grado, precisando altresì che la provvisoria esecutività della sentenza non viene in considerazione per il semplice fatto della emissione della sentenza ma solo se essa è posta in esecuzione o se di questa è chiesta la sospensione al giudice di appello. Per cui, ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (sent. 10/79), la provvisoria esecuzione può assumere rilievo solo nelle fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa. E poiché la questione suddetta risulta sollevata prima dell'emanazione della sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, è evidente che, sulla base dell'esposta costante giurisprudenza, deve dichiararsene la inammissibilità per irrilevanza.

Infine anche la questione sollevata relativamente all'articolo 277 c.p.c. con l'ordinanza del pretore di Firenze è irrilevante.

Secondo il giudice a quo tale norma sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto, nel regolare la definizione del giudizio, non prevederebbe che nella condanna ai danni si tenga conto della svalutazione monetaria. Ma è appena il caso di precisare che l'art. 277 c.p.c. è una norma di carattere generale che si limita a porre il principio secondo il quale il Collegio, di regola, deve decidere, provvedendo sul merito, tutte le questioni della causa e definire il giudizio. Detto principio non può ovviamente venire in considerazione in una ipotesi come quella in esame, avente ad oggetto i criteri di liquidazione delle somme pretese dall'INAIL, al titolo suddetto, per cui è chiaro che l'articolo impugnato non può trovare applicazione nella specie.

3. - Manifestamente infondata è poi la questione sollevata nei confronti dello stesso art. 429 c.p.c. con le ordinanze dei pretori di Barcellona Pozzo di Gotto, Firenze e Milano sotto il profilo del preteso contrasto con il principio di eguaglianza, prospettato in quanto la norma impugnata, sollevando il solo lavoratore subordinato da ogni onere probatorio circa il maggior danno subito a seguito dell'inflazione, istituirebbe così una discriminazione a danno delle altre categorie di creditori per motivi di lavoro come i commercianti o gli artigiani, i cui crediti rientrano invece nella diversa disciplina dettata dall'art. 1224 c.c.

La questione, invero, è già stata dichiarata infondata con la sent. 13/1977 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 63 e 64 del 1978, né in base a quanto ora si dirà sussistono motivi per discostarsi da tale orientamento.

Ai fini dell'indagine che qui interessa, va ricordato che questa Corte (sent. 130/73 ed altre), ha ritenuto che la tutela più penetrante del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è giustificata dalla diversità di posizioni che, con tutta evidenza, si coglie tra l'uno e l'altro. E tale conclusione va ribadita pure in relazione alle argomentazioni contrarie svolte nell'ordinanza di rinvio del pretore di Milano, le quali, in sostanza, tendono a porre in evidenza che per alcune specifiche categorie di lavoratori autonomi (artigiani, artisti, consulenti) la generalizzazione delle considerazioni poste a base del citato orientamento della Corte non risponderebbe alla realtà, il che d'altra parte dovrebbe affermarsi in genere per tutti i professionisti, dato il mutato andamento dei rapporti sociali ed il concomitante mutamento di certi schemi tradizionalmente accettati ma non più attuali quanto a redditività, sicurezza e forza economica del lavoro autonomo rispetto al lavoro subordinato. Queste affermazioni, peraltro, sono riferite a casi ed ipotesi chiaramente marginali, come per quanto riguarda gli artigiani che, in qualche caso, svolgerebbero il loro lavoro per un solo cliente, o quei professionisti i cui redditi sarebbero allo stesso livello dei lavoratori subordinati, per cui l'insolvenza di un cliente comporterebbe un serio pregiudizio economico. Tutto ciò prescinde da una visione globale del fenomeno del lavoro e non reca elementi sufficienti a dimostrare l'insussistenza delle diversità già ritenute dalla Corte con le richiamate decisioni. La questione va dichiarata quindi manifestamente infondata anche per quanto riguarda gli altri precetti costituzionali invocati oltre l'art. 3 Cost. (artt. 1, 4 e 35), in relazione alla pretesa violazione dei quali viene prospettato un contrasto con la garanzia del lavoro nei precetti stessi sanzionata, che si concreterebbe appunto nella discriminazione tra lavoratori della quale si è sopra confermata l'insussistenza.

Ciò premesso deve riconoscersi, per gli stessi motivi anche l'infondatezza della censura concernente l'art. 1224 c.c., sollevata dal pretore di Milano in quanto la prova del danno da svalutazione ivi richiesta anche per i crediti di lavoro non contemplati nell'art. 409 c.p.c. costituirebbe una violazione degli indicati precetti costituzionali; il che, come si è testè dimostrato, è invece da escludere.

4. - Altro particolare profilo di illegittimità degli artt. 429 e 409 c.p.c., in relazione all'art. 1224 c.c. è stato poi prospettato nell'ordinanza del pretore di Milano, ove si afferma che la rivalutazione di ufficio dei crediti di lavoro subordinato sarebbe applicabile, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., anche a taluni rapporti di lavoro autonomo (rapporti di agenzia, rappresentanza e collaborazione resi in forma continuativa e coordinata al raggiungimento di uno scopo), con esclusione invece di altre categorie di lavoratori autonomi quali gli artigiani, i consulenti, professionisti ed artisti, che si troverebbero così ad essere discriminati, pur appartenendo tutti alla omogenea categoria dei lavoratori autonomi, e senza che di tale disparità di trattamento possa scorgersi una valida giustificazione.

Il giudice a quo, sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 429, comma terzo, c.p.c. ai crediti di lavoro derivanti dai rapporti indicati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., ravvisa una disparità di trattamento nella mancata estensione della tutela a tutti gli altri rapporti di lavoro autonomo.

Ma deve escludersi che la disciplina in esame costituisca una ingiustificabile discriminazione nell'ambito dello stesso lavoro autonomo poiché i rapporti di lavoro di questo tipo contemplati nell'art. 409 n. 3 c.p.c. sono caratterizzati da una attività essenzialmente continuativa e coordinata, prevalentemente personale che, come tale, partecipa di quelle ragioni che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come elementi giustificativi della rivalutazione dei crediti prevista dall'art. 429 c.p.c., identificandole nell'esigenza di riequilibrare a favore del lavoratore, quale parte economicamente più debole, quel tanto di arricchimento conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la forza di lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura organizzativa (sent. 13/77).

Sussistono pertanto validi motivi a sostegno della diversità di trattamento censurata dal giudice a quo e pertanto, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi la lamentata violazione del principio di eguaglianza.

5. - La questione sollevata in relazione all'art. 423 c.p.c. nella ordinanza del pretore di Roma non è fondata.

Si censurano invero il secondo e quarto comma dell'art. 423 c.p.c. per ciò che riguarda la sospensione o revocabilità della ordinanza di cui sopra, consentita espressamente solo con la sentenza che decide la causa, in quanto ciò costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento in relazione a quanto accade nel rito ordinario, che consente invece la revoca della provvisoria esecuzione della sentenza di condanna (art. 283, secondo comma, c.p.c.).

Si concreterebbe così una violazione, oltre che del principio di eguaglianza, anche della garanzia del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost. e del libero e pieno esercizio della funzione giurisdizionale, sancito dall'art. 102, primo comma, Cost.

Le censure così prospettate partono dal presupposto che la speciale disciplina in esame privilegi irrazionalmente il lavoratore parte in giudizio, apprestandogli una tutela ingiustificatamente discriminatoria nei confronti del datore di lavoro o, addirittura, nei confronti della generale categoria dei soggetti parti in causa destinatari di provvedimenti dichiarati provvisoriamente esecutivi.

Ma in contrario deve affermarsi che il legislatore, nel dettare le disposizioni impugnate, ha invece obbedito a considerazioni dettate dalla peculiarità dei crediti in esame, in relazione alla quale già questa Corte ha riconosciuto che il pagamento di somme a titolo provvisorio regolato dall'art. 423 c.p.c. risponde alla esigenza del sollecito soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore (sent. 16/77).

La materia è suscettibile quindi di regolamentazione differenziata, e le norme in esame si adeguano razionalmente alla sopra accennata esigenza sia per quanto riguarda la previsione dell'attribuzione della provvisionale solo a favore del lavoratore, sia per quanto riguarda la revocabilità solo con la sentenza, giacché anche questo particolare trattamento è ispirato alla realizzazione delle anzidette esigenze escludendo la possibilità di una immediata reazione della controparte che vanifichi la urgente attuazione della garanzia alla quale, invece, come si è detto, tende la legge.

Appare perciò evidente l'insussistenza del presupposto delle censure in esame, e deve quindi concludersi per l'infondatezza delle questioni sollevate.

Le argomentazioni sopra svolte valgono anche per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 24 Cost., essendo giurisprudenza costante di questa Corte che il rispetto del diritto di difesa consente che le relative modalità di esercizio siano regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti. E valgono, altresì, per quanto riguarda la censura sollevata sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 102 Cost., poiché la denunziata regolamentazione della revoca o sospensione dell'ordinanza di provvisoria esecuzione, rispondente a razionale giustificazione ed aderente alle caratteristiche del procedimento, non incide minimamente sulla sostanza del potere - dovere dell'organo giurisdizionale chiamato a decidere in materia.

6. - Infondata è poi la censura sollevata con l'ordinanza del pretore di Firenze relativamente all'art. 282 c.p.c., che contrasterebbe con l'art. 3 Cost. in quanto, disciplinando in via generale la concessione della clausola di esecutività provvisoria della sentenza di primo grado non riserverebbe agli altri crediti pecuniari lo stesso trattamento adottato dall'art. 431 c.p.c. per quelli di lavoro.

Ed invero la norma di favore dettata dall'art. 431 c.p.c. trova il suo fondamento nella particolare natura, già innanzi chiarita, dei crediti di lavoro, i quali sono destinati alla soddisfazione di esigenze primarie del lavoratore, che il legislatore ha inteso agevolare, predisponendo strumenti idonei alla sollecita realizzazione del credito.

Tali peculiarità non sussistono per gli altri crediti pecuniari e pertanto è razionalmente giustificato il diverso trattamento ad essi riservato dalla regola, di carattere generale, contenuta nell'art. 282 c.p.c., che peraltro offre possibilità di ampia applicazione nell'ambito del processo ordinario.

7. - Con l'ordinanza del pretore di Firenze è stata infine sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1224, secondo comma, c.c.

Afferma il detto giudice, in sostanza, che l'art. 1224, secondo comma, così come è stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza, escluderebbe, in materia di crediti pecuniari, la risarcibilità del danno da svalutazione monetaria derivante al creditore dall'inadempimento del debitore, mentre, per i crediti di valore, la rivalutazione sarebbe senz'altro operante ai fini suddetti. Si concreterebbe così una discriminazione non giustificata dalla natura dei crediti che dovrebbe ritenersi omogenea per quanto riguarda l'esigenza di garantire, in entrambe le ipotesi, "l'effettivo ristoro" del patrimonio del creditore danneggiato a causa dell'inadempimento. Non potrebbe invero ragionevolmente farsi ricorso al principio nominalistico posto dall'art. 1277 c.c., secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale, come invece avrebbe erroneamente fatto la giurisprudenza, in quanto con ciò si identificherebbe arbitrariamente il momento dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria cui si riferisce appunto l'art. 1277 c.c. con il momento dell'inadempimento cui, invece, ha riguardo l'art. 1224 c.c.

La questione non è fondata.

Secondo l'opinione della giurisprudenza tradizionale, in effetti, pur ammettendosi che i maggiori danni risarcibili ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. riflettono anche quelli derivanti dalla svalutazione monetaria, si è in concreto riconosciuto il relativo diritto solo dopo la dimostrazione da parte del creditore di avere risentito un particolare pregiudizio per l'indisponibilità della somma in connessione con la svalutazione progressivamente intervenuta.

Questo orientamento era logicamente conseguenziale alla distinzione operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza fra le così dette obbligazioni di valuta, in relazione alle quali l'oggetto e la quantità delle prestazioni è determinata originariamente in moneta con riferimento ad una predeterminata unità di misura dei valori e che, come tali, sono soggette al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., e le altre obbligazioni, genericamente definite invece come obbligazioni di valore, ed in relazione alle quali la prestazione è determinata in caso di inadempimento in funzione della conversione in danaro del valore del bene controverso, secondo i valori monetari del momento. Il debito di valore si converte infatti in obbligazione pecuniaria solo al momento in cui avviene la aestimatio rei e si stabilisce la misura del danno.

Per i debiti di valore non si pone, quindi, un problema di rivalutazione monetaria, difettando il presupposto di una obbligazione originariamente pecuniaria.

Data questa diversità di caratteristiche, la distinzione operata dalla giurisprudenza era già indubbiamente conforme ad un criterio logico giuridico rispondente ai requisiti di razionalità richiesti per l'osservanza dell'art. 3 Cost. Invero la differenziazione dell'oggetto delle obbligazioni spiegava la diversità delle conseguenze dell'inadempimento, in relazione appunto alla funzione svolta dal risarcimento per inadempimento che tende, sì, a reintegrare il patrimonio del creditore del depauperamento subito per effetto dell'inadempienza, ma sempre e soltanto in relazione all'oggetto della obbligazione. Se perciò essa è di valuta, tale rimane anche dopo la scadenza, ed è assolvibile, secondo quanto stabilito dall'art. 1277, anche in tale momento, con la prestazione dell'oggetto, salvo ovviamente la corresponsione dell'interesse legale, ai sensi dell'articolo 1224, primo comma, c.c.

L'onere della prova del maggior danno subito dal creditore di una obbligazione pecuniaria, nel caso di sopravvenuta svalutazione monetaria, si adeguava quindi in modo razionalmente corretto alla oggettiva differenza emergente fra le due specie di obbligazioni, rappresentando il risarcimento del danno in tale ipotesi un quid pluris rispetto al pregiudizio derivante al creditore dall'inadempimento ed evidenziando quindi la necessità della relativa dimostrazione.

La giurisprudenza più recente, peraltro, di fronte alla possibilità che, in concreto, l'applicazione di tale orientamento conducesse ad aggravare oltre misura la posizione del creditore sul piano probatorio, restringendo di fatto il risarcimento nei limiti degli interessi legali, di gran lunga inferiori al saggio medio della svalutazione monetaria, ha creduto di dover attenuare la rigidità dei principi suddetti, pur senza smentirli, rendendo possibile una loro maggiore adattabilità alla esigenza di tutela del patrimonio del creditore rispetto alle conseguenze della svalutazione monetaria. Ed a tal fine la stessa giurisprudenza ha interpretato più latamente l'art. 1224 c.c. per quanto riguarda la dimostrazione del maggior danno subito dal creditore stesso, ammettendo che essa possa fondarsi anche su presunzioni siffatte che consentano al giudice di pervenire, caso per caso, con esclusione di ogni automatismo, ad una determinazione che, secondo il suo prudente apprezzamento, informato anche eventualmente a criteri di equità, rispecchi tuttavia l'effettiva incidenza dell'inadempimento sul patrimonio del singolo creditore in relazione alla svalutazione monetaria. Ed allo scopo ha anche elaborato una casistica con riferimento alle condizioni e qualità personali del creditore e alle correlative modalità di impiego del denaro, secondo i criteri della normalità e della possibilità, per desumere presuntivamente quali maggiori utilità, nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore.

Tutto ciò premesso e tenuta pure presente la più recente evoluzione giurisprudenziale testè illustrata, che fornisce ulteriori criteri di giudizio per ritenere appagante la valutazione dell'incidenza del fenomeno della svalutazione monetaria in relazione alle obbligazioni di valuta, deve escludersi la fondatezza della censura sollevata in relazione all'art. 3 Cost., la cui osservanza, secondo la costante giurisprudenza della Corte, è assicurata quando la diversità di trattamento corrisponda razionalmente alla diversità delle situazioni giuridiche regolate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili perchè irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 277 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.;

c) dell'art. 429 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di Roma indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.;

d) dell'art. 431 c.p.c. sollevata con la suddetta ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nonchè con l'ordinanza del pretore di Firenze indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.;

2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevate con le suddette ordinanze dei pretori di Firenze, Barcellona Pozzo di Gotto e Milano in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 Cost.;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 282 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.;

b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del pretore di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.;

c) degli artt. 429 e 409 c.p.c. sollevata con la suddetta ordinanza del pretore di Milano in riferimento agli artt. 3, 1, 4, 35 Cost.;

d) dell'art. 1224 c.c. sollevata con le suddette ordinanze dei pretori di Firenze e Milano in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1981.