Ordinanza n.467 del 1988

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ORDINANZA N.467

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, capoverso, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima s.s. dell'anno 1987;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del c.p.m.p., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si e venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale e dal c.p.m.p.: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata identica questione con ordinanza n. 229 del 1988.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.