Ordinanza n.229 del 1988

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ORDINANZA N.229

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e 260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello-Sezione distaccata in Verona-e l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985, n. 30, prima s.s., dell'anno 1986 e n. 46, prima s.s., dell'anno 1987;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Corte militare d'Appello di Verona ed il Tribunale militare di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si e venuta a determinare una disparita di trattamento in ordine al reato di lesioni personali cosi come disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni.

Considerato che i giudici militari suppongono in questo modo esistere un'omogeneità tra la querela e la richiesta di procedimento, laddove questa Corte ha sempre ritenuto che il primo istituto é inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 11/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.