Ordinanza n.460 del 1988

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ORDINANZA N.460

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1981 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 1215 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65-bis dell'anno 1985;

 

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° ottobre 1981, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono alla persona offesa, non citata per erronea qualificazione del fatto o citata in esito a contestazione suppletiva, di costituirsi parte civile e al giudice di rilevare d'ufficio la nullità del decreto di citazione";

Considerato che il petitum perseguito dal giudice a quo implica l'apprestamento di un'apposita disciplina, tale non solo da consentire la costituzione di parte civile oltre il termine tassativamente indicato nell'art. 93, secondo comma, del codice di procedura penale, ma anche da incidere sia sul regime dell'opposizione alla costituzione di parte civile (v. articolo 98, secondo comma) sia sul regime della citazione e dell'intervento del responsabile civile (v. artt. 108,112), aspetti tutti che comportano scelte riservate al legislatore (v. sentenze  n. 48 del 1987, n. 37 del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n. 52 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 1° ottobre 1981.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Giovanni CONSO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.