Sentenza n.440 del 1988

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SENTENZA N.440

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1985 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di La Bianca Ermenegildo, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143-bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Considerato in diritto

l. - Ad avviso del giudice a quo, l'art. 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, violerebbe gli artt. 104, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma denunciata, <vietando al magistrato di scegliere il perito cui affidare la perizia pittorica e obbligandolo nel contempo a rivolgersi ad un organo amministrativo> per averne l'indicazione della persona alla quale conferire il relativo incarico, comporterebbe, da un lato, <una lesione all'autonomia e indipendenza della magistratura, che, nell'espletamento della funzione giurisdizionale, non può essere subordinata ... a organi amministrativi> e, dall'altro, <una lesione al diritto di difesa dell'imputato>, potendosi verificare una <stasi processuale a tempo indeterminato>, qualora, come nel caso di specie, i periti via via indicati dal ministro competente su richiesta del giudice si dichiarino tutti non in grado di accettare l'incarico.

Poichè é il primo comma dell'art. 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, a stabilire che, nei procedimenti per reati di contraffazione od alterazione di opere d'arte, <fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro> per i beni culturali e per l'ambiente (subentrato al Ministro della pubblica istruzione in forza dell'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5), la questione sottoposta al vaglio della Corte coinvolge, ovviamente, una parte soltanto dell'articolo impugnato dall'ordinanza di rimessione.

2. - La questione é fondata.

Il principio di indipendenza della magistratura, sancito dal primo comma dell' art. 104 della Costituzione con riguardo ad ogni giudice, singolo o collegiale, in stretta correlazione all'autonomia dell'ordine giudiziario, garantita dal medesimo comma, e in diretta derivazione dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione, non può non considerarsi scalfito da una norma che condiziona ad un atto vincolante di un'autorità amministrativa l'esercizio della funzione giurisdizionale in un momento particolarmente delicato del processo, quale e quello della scelta del perito.

L'indipendenza del giudice penale risulta compromessa proprio dall'impossibilità di provvedere direttamente, una volta ritenuta necessaria la perizia artistica, alla nomina dell'esperto, stante l'obbligo di rivolgersi all'autorità amministrativa competente e di seguirne le indicazioni, senz'alcun altro margine di discrezionalità che quello, per giunta eventuale, di esprimere una preferenza quando la designazione ministeriale comprenda più nominativi in via alternativa.

La deviazione dalle regole generali fissate nell'art. 314 del codice di procedura penale, che demandano al giudice la libera scelta del perito, va ben al di là delle deroghe in precedenza apportate dal legislatore a questa fondamentale disposizione.

Così, nelle ipotesi previste dagli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, subentrati agli artt. 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, tutti ritenuti non in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione dalle sentenze n. 63 del 1963 e n. 149 del 1974, la limitazione nella scelta del perito, da effettuarsi tra <determinati istituti>, prescinde dall'intervento di qualsiasi autorità amministrativa, trattandosi di <istituti> indicati dalla stessa legge.

3.-A difesa della norma censurata non basta richiamare le esigenze cui ha inteso far fronte la legge 20 novembre 1971, n. 1062. Se esse possono valere a giustificare l'introduzione di una deroga al consueto regime di scelta del perito, non altrettanto si può dire riguardo al particolare tipo di deroga previsto per la prima ed immediata applicazione della nuova normativa sulla contraffazione ed alterazione di opere d'arte.

Tali esigenze emergono con chiarezza dai lavori preparatori della legge.

Premesso che <La produzione dei falsi, che era tempo addietro marginale e quindi individuabile ed eliminabile facilmente, sta dilagando ed ha assunto in più casi un carattere semi-industriale>, con tanto di <laboratori che notoriamente servono alla produzione di falsi destinati al mercato> (relazione al disegno di legge, comunicato alla Presidenza del Senato il 21 novembre 1969, n. 960 della V legislatura), si é posto, fra l'altro, l'accento sulla necessita di <stare bene attenti a chi affidare la possibilità di stabilire se l'opera d'arte sia o non sia falsa>, occorrendo la certezza <che i periti in questione siano all'altezza della situazione> (intervento del Sottosegretario per la grazia e giustizia alla IV Commissione del Senato in sede legislativa, seduta del 20 luglio 1971, pag. 884), tanto più date le gravi conseguenze derivanti dalla riscontrata falsità dell'opera (pena detentiva fino a quattro anni, confisca obbligatoria, divieto di vendita senza limiti di tempo delle cose confiscate nelle aste dei corpi di reato, pubblicazione plurima della sentenza di condanna).

Per soddisfare queste innegabili, apprezzabilissime, esigenze il legislatore del 1971 ha mostrato di ritenere soluzione preferibile quella consistente nella scelta del perito da parte del giudice all'interno di un apposito <albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte>, sul modello di quanto avviene nelle controversie individuali di lavoro e nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria (artt. 424, primo comma, e 445, primo comma, del codice di procedura civile), non senza qualche analogia con quanto previsto dall'art. 21 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), che, nei procedimenti per falsità in biglietti di banca o in monete metalliche, richiede sia nominato perito dall'autorità giudiziaria <un tecnico della Direzione generale della Banca d'Italia o della Direzione generale del Tesoro>. Trattandosi, peraltro, di una soluzione che non può prescindere dalla previa individuazione di una precisa cerchia di legittimati e, più specificamente, dalla previa istituzione di un nuovo albo, operazione certo non attuabile in tempi brevi, il legislatore del 1971 ha optato, nell'immediatezza, per una soluzione indicata come provvisoria (<fino a quando non sia istituito l'albo>): quella, appunto, che impone al giudice di rivolgersi al Ministro per i beni culturali e per l'ambiente, <tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio Superiore delle belle arti>, e di attenersi alla conseguente indicazione ministeriale.

A parte ogni considerazione sull'ormai lungo periodo trascorso dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1971, n. 1062, senza che siano stati compiuti passi concreti verso l'istituzione dell'albo dei periti in materia artistica (tutte le proposte ed i disegni di legge presentati di legislatura in legislatura sono rimasti senza seguito, fatta eccezione per un solo caso, in cui si é pervenuti all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento: v. Assemblea del Senato, seduta del 27 gennaio 1977, votazione ed approvazione del disegno di legge n. 120 della VII legislatura, pag. 3084), la soluzione prescelta, sia pure in via transitoria, dalla norma censurata e inaccettabile a livello di legittimità costituzionale, proprio per il fatto che al giudice viene imposto, anzichè semplicemente consentito, di richiedere ad un'autorità amministrativa l'indicazione del perito.

Il comma all'esame di questa Corte va, quindi, dichiarato illegittimo nella parte in cui si rivolge al giudice in termini di obbligo (<deve avvalersi>) e non di facoltà (<può avvalersi>).

Resta con ciò assorbita l'ulteriore censura rivolta alla norma denunciata sotto il profilo del contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), nella parte in cui adopera le parole <deve avvalersi>, anzichè le parole <può avvalersi>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.