SENTENZA
N. 63
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958,
n. 190, promossi con due ordinanze emesse il 28 febbraio 1962, dal Pretore di
Vittorio Veneto nei procedimenti penali a carico di Botteon Antonio e Buffon
Leonardo, iscritte ai nn. 60 e 61 del Registro ordinanze 1962 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso d'un
procedimento penale a carico del sig. Leonardo Buffon, il Pretore di Vittorio
Veneto emetteva il 28 febbraio 1962 un'ordinanza sollevando questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n.
190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.
In virtù delle norme
denunciate, quando in seguito ad accerta mento di polizia risulta che una
sostanza d'uso agrario non risponde ai requisiti prescritti, l'interessato può
impugnare presso l'autorità giudiziaria i risultati dell'analisi; ma l'autorità
giudiziaria, per la revisione dell'analisi, non può che servirsi di alcuni
istituti specializzati che sono indicati nella legge.
Secondo l'ordinanza
di rinvio, l'accertamento compiuto da uno di questi istituti sarebbe vincolante
per il giudice, che non potrebbe rivederlo nel merito, non essendogli
consentita neanche la nomina d'un consulente tecnico: cosicché, siccome il
giudice non potrebbe trarre il suo convincimento da altre fonti che da quella
legislativamente imposta, ne sarebbero compromessi il diritto di difesa (art.
24 della Costituzione) e la stessa funzione giurisdizionale (art. 102 della
Costituzione).
2. - La Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a mezzo della Avvocatura generale dello Stato, é
intervenuta nel giudizio presso questa Corte con un atto depositato il 7 aprile
1962.
L'Avvocatura dello
Stato nega che il giudice sia vincolato allo accertamento emesso dal perito a
cui egli abbia affidato la revisione dell'analisi. Di vincolato ci sarebbe
soltanto la scelta di tale perito, che non può essere se non uno degli istituti
indicati nella legge; ma la maggiore o minore larghezza della scelta, a detta
dell'Avvocatura dello Stato, non é motivo di incostituzionalità: tanto più che
la legge consente al giudice di scegliere in molti casi fra diversi istituti e
non esclude che egli possa far ripetere l'analisi da uno degli altri istituti
indicati nella legge. Infatti, é vero che l'accertamento compiuto in sede di
revisione é detto definitivo nell'art. 2, ultimo comma, della legge impugnata;
ma ciò significherebbe soltanto che non é dato procedere ad altra revisione in
via amministrativa, mentre il giudice da parte sua può valutare anche nel
merito i risultati di quell'accertamento: dimodoché non si vedrebbe come sia
compromessa la funzione giurisdizionale (art. 102 della Costituzione).
Quanto all'imputato,
il suo diritto di difesa non é colpito dalle norme impugnate poiché (a
differenza di quanto accadeva, in altro campo, con le norme dichiarate
illegittime dalla sentenza
n. 70 del 1961 della Corte costituzionale) la legge non impedisce il contraddittorio
né la nomina d'un consulente di parte.
Il Pretore di
Vittorio Veneto, nel corso d'un procedimento penale a carico di Antonio
Botteon, ha emesso in pari data un'altra ordinanza nella quale solleva la
stessa questione di legittimità costituzionale.
3. - Nella
discussione orale l'Avvocatura dello Stato ha ribadito e svolto le sue tesi.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause,
avendo ad oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale, devono
essere decise con un'unica sentenza.
2. - Si é fatta
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27
febbraio 1958, n. 190, perché essi limiterebbero la scelta del perito da parte
del giudice e perché il giudice sarebbe vincolato all'accertamento compiuto dal
perito: il che comprometterebbe il diritto di difesa e la funzione
giurisdizionale (artt. 24 e 102 della Costituzione).
La questione é
infondata.
In virtù delle norme
denunciate, la revisione dell'analisi già compiuta in via amministrativa su una
sostanza d'uso agrario non può essere fatta se non da uno degli istituti
indicati nella legge: evidentemente tale limitazione nella scelta del perito é
stata voluta dal legislatore affinché l'accertamento, in materia così delicata
e per molta parte non opinabile, sia opera di istituti specializzati che diano
in sé garanzia per la serietà dell'indagine e per l'attrezzatura tecnica
necessaria al compimento degli esami.
Proprio per questa
scarsa opinabilità della materia, raramente il giudice si discosta dai
risultati dell'accertamento, soprattutto nei casi in cui quello compiuto in via
amministrativa e quello fatto in sede di revisione coincidano l'uno con
l'altro; ma ciò non toglie che egli possa discostarsene, dato che i suoi poteri
di valutazione e di decisione non trovano ostacolo nelle disposizioni
impugnate: in virtù di queste norme l'accertamento, eseguito dagli istituti
specializzati in sede di revisione, é definitivo perché non può essere più
ripetuto e non perché ad esso l'autorità giudiziaria debba necessariamente attenersi
emettendo senz'altro decreto penale.
Che tali norme, del
resto, debbano così interpretarsi ha deciso più volte la Cassazione: e a
siffatta interpretazione si dà forza e conferma quando, com'é ovvio, si osservi
che esse hanno modificato la legge, da cui é disciplinata l'intera materia
(R.D.L. n. 2033 del 1925), proprio per dare una migliore tutela all'imputato.
Il giudice, prima di
decidere, può servirsi di tutti i mezzi di valutazione che l'ordinamento gli
offre, non ultimo quello che gli viene dagli elementi di carattere tecnico
apportati nel giudizio dalla difesa dell'imputato; la quale, a sua volta, si
esplica senza incontrare altri limiti che quelli derivanti dalle regole del
processo penale.
Tutto ciò porta ad escludere
che le disposizioni impugnate compromettano la funzione giurisdizionale e il
diritto di difesa.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione, proposta con le ordinanze del 28 febbraio 1962 del Pretore di
Vittorio Veneto in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, sulla
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n.
190, concernente la repressione delle frodi relative a sostanze di uso agrario
e a prodotti agrari.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1963.