Sentenza n.422 del 1988

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SENTENZA N.422

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Liguria e della Regione Lombardia notificati il 30 novembre 1984 e il 5 e l'11 gennaio 1985, depositati in cancelleria il 10 dicembre 1984 e il 15 e il 29 gennaio 1985 ed iscritti al n. 54 del registro ricorsi 1984 e ai nn. 2, 3 e 10 del registro ricorsi 1985 per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle delibere nn. 2 bis/1984, 28/1984, 33/1984 e 26/1984 della Corte dei conti-Sezione Enti locali-concernente la gestione degli Enti locali.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Enrico Romanelli per la Regione Liguria, Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-I ricorsi concernono identiche o connesse questioni ed i relativi giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2. - L'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale) nel testo sostituito per effetto della legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51 stabilisce che le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame da parte degli organi regionali di controllo, in uno alle relazioni dei revisori e ad ogni altro documento e informazione che la Corte abbia a richiedere.

L'apposita Sezione, all'uopo costituita in seno alla Corte dei conti, esamina, previa adozione di un piano di rilevazioni e relativi criteri, i consuntivi stessi, riferendone annualmente al Parlamento, con carico di evidenziare i risultati d'indagine <sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti>.

In conseguenza di tale normativa, la Corte dei conti ha richiesto ai Comitati di controllo previsti dall'art. 130 Cost. l'individuazione-attraverso la lettura dei singoli atti soggetti a riscontro e ancorchè questi riconosciuti legittimi-delle eventuali irregolarità di gestione. Inoltre, sempre ai Comitati di controllo, la detta Corte ha richiesto, in particolare, dati sulle osservazioni formulate in tema di bilanci, di conti consuntivi e di atti di gestione rilevanti, oltrechè notizie sulle spese ordinate fuori bilancio e su delibere d'urgenza non ratificate ovvero emesse in sanatoria.

3.-Le Regioni Liguria e Lombardia contestano il potere suddetto, quale compressivo delle autonomie locali, in assenza di specifiche statuizioni al riguardo; attiene esso <all'esercizio della peculiare funzione di controllo successivo> proprio della Corte dei conti che non potrebbe pretenderne un parziale svolgimento, ancorchè istruttorio, dai Comitati regionali di controllo.

4. - Nei termini di cui in appresso, la questione non é fondata.

Occorre ricordare anzitutto che il conto del tesoriere del Comune (e della Provincia) dopo la deliberazione su di esso da parte del Consiglio comunale (o provinciale) veniva, anteriormente alla sentenza di questa Corte n. 55 del 1966, sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, giusta l'art. 310, comma quarto, del testo unico comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383.

Tale disposizione - come é noto - é stata dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 55 del 1966, in uno alle altre concernenti la giurisdizione del Consiglio di prefettura.

In forza di consolidata elaborazione giurisprudenziale, l'esame giurisdizionale del conto e delle eventuali connesse responsabilità e ora esercitato dalla Corte dei conti a mezzo delle competenti Sezioni del contenzioso contabile.

Senonchè, col provvedimento di approvazione del conto consuntivo, era compito del Consiglio di prefettura porre in rilievo anche <il risultato economico dell'esercizio>, ai sensi dell'art. 289, ultimo comma, del T.U. n. 383/1934.

La norma rimasta in vigore (fatta eccezione dell'organo) racchiudeva già l'essenza dei compiti di riscontro sulla gestione finanziaria degli Enti locali, che ora più razionalmente e compiutamente, in una visione organica complessiva dell'intero contesto della finanza pubblica, il legislatore ha affidato (art. 13 d.l. n. 786/1981 così come sostituito dalla legge n. 51/1982) alla Corte dei conti, previo peraltro l'esame dei consuntivi <da parte degli organi regionali di controllo>.

Dalla ricostruzione anzi cennata, risulta che: a) il conto del tesoriere, per l'accertamento di possibili responsabilità anche degli amministratori dell'ente ex artt. 252 e ss. del T.U. n. 383/1934, é sottoposto ai competenti organi giurisdizionali della Corte dei conti; b) il consuntivo medesimo, nel diverso obiettivo d'esame della regolarità e del buon andamento degli Enti locali, é soggetto alla disciplina del ricordato art. 13, finalizzata al referto annuale al Parlamento.

Trattasi dunque, nell'ipotesi sub b), di un riscontro delle risultanze globali, della cui effettuazione sono resi partecipi l'organo regionale di controllo e la Corte dei conti, all'unico scopo di rendere di esse destinatario il Parlamento. Del resto questa Corte ha già indicato, in passato, come il disposto dell'art. 130 Cost. non abbracci tutti i possibili schemi di controllo sugli Enti locali (sentenze nn. 149 e 161 del 1981).

L'interconnessione delle competenze accennate, strumentalmente rivolte all'unico fine comune del referto alle Camere resiste, in tal modo, alle censure: l'attuazione di un'indagine globale coinvolgente tutti i settori interessati per gli scopi di coordinamento e accertamento della buona gestione nell'area della finanza pubblica, quale questa oggi si va sempre più delineando positivamente (si vedano il titolo IV-conti della finanza pubblica- della legge 5 agosto 1978 n. 468 sulla <normalizzazione> dei conti degli enti pubblici nonchè le successive disposizioni adeguatrici), appare fine eminente sistematico, nell'interesse della collettività nazionale, quanto il rispetto stesso delle autonomie cui peraltro non contraddice.

In concreto, é pienamente attuabile la richiesta di elementi desumibili da una ricerca materiale sui risultati del riscontro disposto dagli organi regionali di controllo nei confronti degli atti degli Enti locali.

Più complesso, sul piano della realizzazione pratica relativa, può apparire l'appagamento della realtà conoscitiva, per effetto di una rilevazione sui sintomi globali di irregolarità della gestione.

Tuttavia la detta esigenza, che rientra comunque, pur sempre e precipuamente nelle finalità univoche dell'art. 13, può venir soddisfatta in ambiti quanto più possibile aderenti, nel descritto quadro delle informazioni per il Parlamento nazionale; nè la Corte dei conti richiedente ha mostrato di disinteressarsi agli insorgenti problemi, dandone anzi comunicazione alle Camere per una scelta di soluzioni adeguate (pagg. 4 e 10 della deliberazione n. 2/bis del 5 marzo 1984).

5. - La Regione Lombardia contesta i contenuti delle deliberazioni impugnate, anche nel riferimento alla nomina di commissari ad acta per gli Enti locali inadempienti.

A tal riguardo, va rilevato che il potere relativo appartiene ab origine ai Comitati di controllo, ex art. 59 legge 10 febbraio 1953 n. 62; ciò non appare contestato-bensì riconosciuto - dalla stessa Corte dei conti. E quanto all'invito, in proposito, circa l'aver notizia delle spese relative, esso ovviamente soccorre, ai sensi dell'art. 255 T.U. n. 383 del 1934, ai meri e circoscritti fini di segnalazione delle responsabilità contabili che potessero derivarne.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara che spetta alla Corte dei conti, giusta l'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 786 nel testo sostituito con legge 26 febbraio 1982 n. 51, richiedere quanto forma oggetto delle deliberazioni impugnate dalle Regioni Liguria e Lombardia con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.