SENTENZA N. 149
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 (Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno), promossi con le seguenti ordinanze;
1) ordinanza emessa il 29 aprile 1976 dal TAR della Liguria sul ricorso di Badano F. Antonio contro il Comune di Genova, iscritta ai n. 488 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976;
2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dai TAR della Puglia sul
ricorso del Comune di Barletta contro il Ministero dell'interno e
Visto l'atto di costituzione di Badano F. Antonio ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice
relatore Antonio
uditi l'avv. Giuseppe Pericu, per Badano F. Antonio ed altri e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1976 il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, su ricorso di Badano F. Antonio ed altri contro il Comune di Genova, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5 e 130 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 (e delle norme con esso collegate). La normativa censurata assoggetta le deliberazioni dei Comuni e delle Province, rispettivamente contemplati negli artt. 332 e 336 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 ("Testo Unico della legge comunale e provinciale") - i Comuni e le Province, cioè che non abbiano il bilancio in pareggio - all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, dove si tratti di modificazioni dei ruoli organici del personale, e delle relative norme regolamentari, che importino aumenti alla spesa globale di organico. La rilevanza della questione è motivata con l'affermare che lo stesso TAR della Liguria ha, con sentenza in pari data, ritenuto fondata l'istanza dei ricorrenti diretta ad ottenere l'accertamento del loro diritto, nei confronti del Comune di Genova, ad un'indennità commisurata, all'atto della cessazione del rapporto, ad una mensilità per ciascun anno di effettivo servizio o frazione infratrimestrale di anno, in applicazione dell'art. 173 bis, quinto comma, del Regolamento organico del personale (parte normativa), nel testo approvato con deliberazione della Giunta comunale 25 gennaio 1973; che tale deliberazione costituisce dunque il fondamento del diritto patrimoniale fatto valere dai ricorrenti; che essa è tuttavia inefficace, in quanto non approvata dalla Commissione centrale per la finanza locale. Di qui la conseguenza che il richiesto accertamento resta precluso finché non sia rimossa la norma attributiva del potere di approvazione.
Nel merito, si prospetta la divergenza della disciplina impugnata dai precetti costituzionali sopra menzionati, che riserverebbero ad "un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge della Repubblica" i controlli esercitati nella specie dalla Commissione per la finanza locale, laddove, "una diversa soluzione condurrebbe a ritenere lo Stato legittimato a mantenere o anche a introdurre altre figure di controllo", in difformità dalle espresse garanzie che si assume circondino, anche in ordine al regime dei controlli, l'autonomia degli enti territoriali minori.
2. -
Interviene nel presente giudizio il Presidente del Consiglio, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. La rilevanza della questione non
sarebbe stata adeguatamente valutata dal giudice a quo. Alla deliberazione del
Comune, che
Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata. Non ogni controllo attribuito allo Stato, si osserva, deve ritenersi incompatibile con gli artt. 5 e 130 Cost. La giurisprudenza della Corte (e specialmente la sentenza n. 12 del 1973, sulle tracce di una precedente pronunzia: sentenza n. 4 del 1966) avrebbe infatti assodato che l'art. 130 Cost. attribuisce agli organi regionali non l'intera sfera dei controlli sugli atti degli enti locali, ma soltanto i controlli generali e tipici, ossia quelli in precedenza esercitati dai Prefetti e dalle Giunte provinciali amministrative. Tali sarebbero, in particolare, gli ordinari controlli di merito, che si esercitano nell'interesse degli enti locali, sugli atti da questi emanati. Diversa natura, invece, avrebbe il potere attribuito nel caso in esame alla Commissione, perchè volto a fronteggiare il deficit finanziario del Comune. Qui, si deduce, viene in considerazione un interesse della collettività nazionale, il cui apprezzamento non può, secondo Costituzione, non competere ad un organo centrale. La competenza coesisterebbe, del resto, con i controlli già affidati - sempre con riferimento ai medesimi atti degli enti locali, ex art. 98, n. 3, del Testo Unico n. 383 del 1934 - alla Giunta provinciale amministrativa, ed ora devoluti, ai sensi della legge n. 62 del 1953, ai competenti organi regionali: e ciò, si afferma, appunto perchè i controlli istituiti nell'interesse degli stessi enti locali, si distinguono, soggettivamente e qualitativamente, da quello in esame. Infine, mentre la previsione censurata non lede i precetti costituzionali invocati nell'ordinanza di rinvio, la sua eventuale eliminazione offenderebbe gravemente i principi stabiliti negli artt. 41, terzo comma, 5, 117, e soprattutto nell'art. 119 della Carta fondamentale: i quali tutti si assume esigano, sotto vario riguardo, la necessità che le autonomie locali siano - per il tramite degli opportuni controlli statali, e anche sul terreno finanziario - coordinati con le esigenze unitarie del paese. Il potere della Commissione toccherebbe, peraltro, esclusivamente l'aspetto economico-finanziario dei provvedimenti soggetti ad approvazione, lasciando però salva la competenza, costituzionalmente garantita agli enti autonomi territoriali, di ristrutturare le piante organiche in conformità delle proprie esigenze. Non si potrebbe d'altra parte trascurare che la disposizione censurata è posta in attuazione del principio costituzionale di eguaglianza. Il controllo economico contabile della Commissione, gioverebbe, infatti, ad evitare che, dove il bilancio dell'ente è deficitario, le rispettive comunità locali godano di un ingiustificato privilegio nei confronti delle altre, dove gli amministratori sono più attenti all'equilibrio del bilancio.
3. -
Si sono costituiti nel giudizio avanti alla Corte anche i ricorrenti impiegati
comunali. L'attribuzione della Commissione centrale, essi deducono, riveste
nella specie le caratteristiche che secondo dottrina
sono proprie della funzione di controllo. Sennonché, si tratterebbe di un
controllo nettamente incompatibile con le statuizioni degli artt. 5 e 130 Cost., e d'altra parte privo di alcun titolo giustificativo, che
possa essere offerto da altre disposizioni costituzionali. Così, lo art. 119 Cost. servirebbe, se mai, a legittimare
un'eventuale controllo sui bilanci, ma non quello che nella specie concerne le
dette modificazioni dei ruoli organici. L'esigenza del coordinamento della
politica economico-finanziaria da parte degli organi
dello Stato, non può certo, si aggiunge, giustificare il puntuale controllo
degli impegni di spesa degli enti locali. Se così fosse, ne discenderebbe
inevitabilmente che l'ingerenza statale è consentita con riguardo a qualsiasi
spesa dell'ente locale, con la conseguente vanificazione del principio
stabilito nell'art. 130 Cost. Non potrebbe, d'altra parte, nemmeno ammettersi
che lo Stato sia abilitato a istituire controlli
"atipici", eccettuati dalla previsione del precetto costituzionale
testè citato, la quale esige che l'organo di controllo sia regionale, e che il
controllo sia svolto nelle forme ivi prescritte.
4. - Altre deduzioni sono state prodotte dalla difesa di parte privata in prossimità dell'udienza. Quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, si afferma che il TAR della Liguria ha ravvisato la rilevanza della questione nell'effetto ostativo, scaturente dalle norme denunziate con riguardo all'accoglimento della domanda di accertamento del diritto patrimoniale dei ricorrenti avanti al TAR: domanda, ritenuta fondata sotto ogni altro profilo. Gli stessi ricorrenti avevano, è vero, anche promosso l'annullamento della delibera interpretativa del Regolamento comunale, ma a scopo puramente cautelativo; e lo stesso giudice a quo, si soggiunge, ha, con sentenza contemporanea all'emissione dell'ordinanza in esame, ritenuto la deliberazione interpretativa del Comune inapplicabile alla specie. La pronunzia del TAR su questo punto non potrebbe, conseguentemente, essere oggetto di riesame ai fini del presente giudizio.
Nel
merito, ribadite le tesi esposte in precedenza, si
deduce che nessun precetto della Costituzione impedisce agli organi regionali
di controllo di assumere - come, per esempio, è accaduto nel settore
urbanistico, con l'approvazione dei piani regolatori - la cura di un interesse,
che ecceda la sfera locale: d'altra parte, si dice, lo Stato è sempre in grado
di perseguire l'interesse alla corretta gestione della spesa pubblica, che
viene in rilievo nella specie, con mezzi diversi dal controllo ora attribuiti
alla Commissione per la finanza locale. In ogni caso, la limitazione
dell'autonomia locale, connessa con il controllo sugli atti dell'ente autonomo,
sarebbe compatibile con il chiaro disposto dell'art. 130 Cost. solo in quanto
strettamente indispensabile al conseguimento di una superiore istanza. Nel caso in esame, si tratta di soddisfare
l'interesse della collettività nazionale a che le spese delle comunità locali
siano contenute. Sarebbe pertanto ingiustificata l'ulteriore
interferenza dello Stato nell'utilizzazione delle risorse degli enti locali,
che la norma denunziata configura. Si osserva, infine, che, fuori
dalla particolare sfera del controllo considerato, talune recenti
innovazioni normative valorizzano
5. -
Con decisione adottata il 22 settembre 1976
a) La
vigente legislazione in materia, si assume, dispone per più versi nel senso che
il controllo affidato alla Commissione costituisce un
ingiustificata anomalia, rispetto ad un sistema normativo ormai in
armonia con i principi posti in Costituzione a presidio dell'autonomia locale.
Sono infatti venute meno le Giunte provinciali
amministrative, che dovevano essere sentite prima che
b) Il citato precetto costituzionale, si soggiunge, individua sia l'oggetto e la modalità del controllo, sia l'organo che ne è investito: la competenza dell'organo regione di controllo è esclusiva ed abbraccia tutte le deliberazioni delle Province e dei Comuni; il controllo di merito non può assumere forma diversa da quella, testualmente prescritta in Costituzione, della richiesta motivata di riesame. Con il che resterebbe necessariamente esclusa la legittimità del controllo statale, quale esso si atteggia nella specie.
c) Detto controllo non troverebbe, del resto, miglior fondamento in altre statuizioni costituzionali. Si assume al riguardo che gli artt. 117 e 119 del testo fondamentale non riguardino la sfera dei controlli sugli enti territoriali minori, e sui loro provvedimenti. L'una e l'altra di queste sfere, rispettivamente delimitate dalle apposite e tassative previsioni degli artt. 125 e 130 Cost., non sarebbero suscettibili di ampliamento, tanto meno per il tramite di competenze attribuite agli organi statali. Ma questo non significa, si asserisce, che, una volta rimosso il controllo in questione, non vi sia modo di contenere gli abusi della finanza locale. Soccorrerebbero a tal fine i rimedi amministrativi e penali previsti dal vigente ordinamento, e altri ancora, che il legislatore voglia introdurre - quando la normale vigilanza dell'organo regionale di controllo si riveli inadeguata - curando tuttavia di non ricorrere ai mezzi tecnici preclusi dalla Costituzione. Una possibile salvaguardia contro gli abusi della finanza locale sarebbe, per esempio, quella di comminare la nullità ipso iure delle delibere comunali o provinciali adottate in violazione dei limiti finanziari, posti con legge dello Stato. L'innegabile esigenza che gli enti locali non sconfinino in eccessi finanziari andrebbe comunque soddisfatta contemperando opportunamente gli interessi che fan capo a soggetti di diverso livello istituzionale, senza vulnerare il sistema regionale di controllo, e l'autonomia garantita anche per questo verso agli enti locali.
6. -
Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per dedurre l'infondatezza della
questione. La questione, si osserva anzitutto, è stata esaminata in sede
consultiva dal Consiglio di Stato, che con parere n. 1878 del
Ancora
un'altra pronunzia (sentenza n. 62 del
1973) avrebbe chiarito che i controlli trasferiti ai competenti organi regionali
in forza degli artt. 59 e 60, legge n. 62 del 1953, sono soltanto quelli
generali e tipici; il trasferimento non opererebbe invece con riguardo ai
controlli atipici, diversi dai precedenti, perchè preordinati alla tutela dei
superiori interessi della comunità nazionale. Altrimenti, si dice,
Il controllo di merito, precisa invero l'Avvocatura, è quello che si esercita nell'interesse dell'ente, da cui emana l'atto controllato. Tale, infatti, sarebbe la figura tipizzata dalla previsione dell'art. 130 Cost. Nella specie, invece, il potere di approvare le modifiche dei ruoli organici che importano aumenti di spesa di Comuni e Province è conferito alla Commissione per il perseguimento di interessi non esclusivi degli enti territoriali, ma propri dell'intera comunità nazionale. Non si tratterebbe, pertanto, di un controllo nel senso caratteristico del termine, e perciò limitativo dell'autonomia dell'ente controllato, quanto piuttosto, di un'attività di amministrazione, che giova alla tutela del superiore interesse (leso dell'ente territoriale minore, e distinto dagli interessi di cui quest'ultimo è istituzionalmente investito) o, quanto meno, al contemperamento di interessi contrapposti, affidati alla cura di soggetti diversi.
Le rimanenti deduzioni dell'Avvocatura sono in sostanza quelle già esposte con riferimento all'ordinanza del TAR della Liguria.
7. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate e pubblicate. All'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 la difesa di parte privata e l'Avvocatura dello Stato hanno illustrato e sviluppato le conclusioni già prese.
Considerato in diritto
1. - Nel presente giudizio è denunziato, per presunto contrasto con gli artt. 3, 5, 128 e 130 della Costituzione, l'art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 ("Decentramento dei servizi del Ministero dell'interno") e le norme ad esso collegate. La disposizione impugnata è così testualmente formulata:
"In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari, che importino aumenti alla spesa globale di organico, le relative deliberazioni dei comuni e delle province, di cui al primo comma dell'art. 332 e dell'art. 336 Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa". La statuizione testè citata modifica a sua volta il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 ("Nuove norme per la modificazione delle piante organiche dei personale degli Enti locali), che già contemplava il suddetto potere di approvazione della Commissione, sotto due profili: a) dispone che le delibere soggette ad approvazione sono soltanto quelle emesse dai Comuni e Province che non conseguono il pareggio economico del bilancio (cfr. artt. 332, primo comma, 336 Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 legge comunale e provinciale); b) prevede, ai fini che qui interessano, una speciale composizione della Commissione: la quale delibera, precisamente, sotto la presidenza del Ministro per l'interno o del Sottosegretario da lui designato e con l'intervento di tre funzionari di grado non inferiore al quinto, designati, rispettivamente, dai Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, nonché di un Presidente di Giunta provinciale, in relazione alla materia trattata, designato dal Ministro per l'interno.
2. - La previsione del potere di approvazione, così configurato, confliggerebbe con gli invocati parametri costituzionali per le seguenti considerazioni:
a)
l'evoluzione della normativa in materia di finanza locale avrebbe profondamente
inciso sul contesto in cui il controllo in esame
trovava razionale e opportuna collocazione. Per un verso, venute meno le Giunte
provinciali amministrative, il cui parere era prescritto prima che
Sotto altro riguardo, la competenza attribuita alla Commissione risulterebbe, dopo le modifiche intervenute nella legislazione, priva del nesso strumentale, che dovrebbe collegarla con il sistema delle misure dirette a fronteggiare il disavanzo dei bilanci degli enti locali. In particolare, si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 ("Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei Comuni e delle Province deficitarie") l'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici delle Province e dei Comuni, appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno. Da questa disposizione, e dalle successive altre che ne hanno prorogato l'efficacia, scompare, si soggiunge, ogni menzione della Commissione. Le osservazioni sopra esposte - viene poi precisato - deporrebbero addirittura nel senso che il potere di approvazione qui considerato non abbia ragione di sopravvivere. In quanto, tuttavia, non risulta con certezza che esso sia stato soppresso, si denunzia la norma che lo istituisce, come lesiva delle statuizioni costituzionali concernenti i controlli sugli atti degli enti locali.
b) Il regime di tali controlli, si assume, infatti, è tassativamente prescritto nell'art. 130 Cost. Essi sono esercitati sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, anche in forma decentrata, esclusivamente da un organo della Regione, composto nei modi stabiliti dalla legge statale. Il controllo di merito è consentito solo nei casi predeterminati dalla legge e non può assumere forma diversa dalla richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. La norma impugnata vulnererebbe dette prescrizioni, sia con l'affidare il controllo in questione ad un organo dello Stato, anziché al competente organo della Regione, sia con il prevedere che esso operi mediante un'approvazione, il cui eventuale diniego impedisce all'atto, emanazione del potere di autonomia, di esplicare i suoi effetti. Dal vizio di illegittimità così prospettato scaturirebbe anche la lesione degli altri precetti costituzionali, invocati nell'ordinanza di rinvio.
c) Si esclude, infine, che il potere di approvazione della Commissione possa trovar miglior fondamento in altre norme della Costituzione: e così, nemmeno negli artt. 117 e 119, che si assumono non pertinenti alla sfera in cui opera il controllo in esame, e che comunque non legittimerebbero l'ingerenza di un organo statale, quale si configura nella specie, nell'utilizzazione delle risorse finanziarie degli enti locali, riservata al discrezionale apprezzamento di questi ultimi. A contenere gli abusi della finanza locale soccorrono, si conclude, i rimedi amministrativi e penali previsti dal vigente ordinamento, o altre salvaguardie degli interessi della collettività nazionale, che il legislatore voglia introdurre: senza però, per questo vulnerare l'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali, anche sotto il profilo dell'ordinamento dei controlli.
3. - Le ordinanze in epigrafe prospettano - sia pure sotto profili in parte diversi - la stessa questione. I giudizi con esse promossi possono, dunque, essere riuniti e decisi con unica sentenza.
4. - Preliminarmente, è da considerare il rilievo formulato, in punto di ammissibilità, dall'Avvocatura dello Stato: la quale afferma, com'è spiegato in narrativa, che la rilevanza della prospettata questione non è stata adeguatamente valutata dal TAR della Liguria.
Ora, detto giudice ha, con pronunzia emessa nella stessa data dell'ordinanza di remissione, ritenuto fondata l'istanza dei ricorrenti, diretta ad ottenere l'accertamento del loro diritto, nei confronti del Comune di Genova, ad un'indennità di fine servizio, in applicazione di una norma dei Regolamento organico del personale, nel testo approvato, il 25 gennaio 1973, dalla Giunta comunale. Tale deliberazione costituisce dunque il fondamento del diritto patrimoniale, fatto valere avanti al TAR. Essa è tuttavia inefficace, difettando l'approvazione, alla quale va sottoposta, appunto in forza della disposizione di legge censurata nel presente giudizio. Così, avverte il TAR, resta precluso l'accertamento che gli è richiesto. E dunque chiaro che un'eventuale pronunzia di accoglimento della questione prospettata alla Corte non mancherebbe di influire sulla definizione del giudizio a quo. L'Avvocatura eccepisce, è vero, che alla delibera comunale non approvata dalla Commissione, ne è seguita un'altra, la quale ha per oggetto precisamente l'interpretazione della norma dei Regolamento comunale, relativa all'indennità di servizio. Tale ultima delibera, prosegue la difesa dello Stato, è stata parimenti impugnata avanti al TAR, in quanto proprio da essa discende l'effetto ostativo nella fattispecie: di guisa che il giudice a quo avrebbe, per la decisione di cui è investito, dovuto valutare la legittimità, non dell'atto di controllo adottato dalla Commissione, ma della successiva ed autonoma manifestazione di volontà dell'ente controllato, posta in essere con la suddetta delibera interpretativa. Sennonché, questa era stata impugnata avanti al TAR solo a scopo tuzioristico; i ricorrenti in quella sede assumevano, in via principale, che essa fosse inapplicabile alla specie. Tale, infatti, essa è stata ritenuta dal giudice a quo, che ha dichiarato inammissibile lo specifico capo del ricorso; e la sua pronunzia non può costituire oggetto di alcun esame da parte della Corte.
5 b).
- Ecco, allora, il primo punto da fissare per l'indagine rimessa alla Corte:
sebbene il disposto dell'art. 130 Cost. non abbracci tutti i possibili
controlli sugli enti locali, o sugli atti da essi
emanati, questo non significa che esso consenta d'altra parte un'indiscriminata
o capillare ingerenza dello Stato nella sfera a detti enti attribuita. Dove viene in rilievo il regime di controllo, si deve anzi
aggiungere, l'autonomia dei Comuni e delle Province è - grazie appunto alle
specifiche previsioni del citato precetto - direttamente garantita nel nostro
testo fondamentale. Non si può, poi, trascurare la peculiarità della specie. La
contestata attribuzione della Commissione integra gli estremi di un controllo
di merito, e si aggiunge al controllo parallelamente esercitato - con le
modalità e agli effetti prescritti dalla legge n. 62 del
6. - L'Avvocatura deduce che il potere di approvazione della Commissione è chiaramente e pienamente giustificato dalla superiore istanza di contenere gli abusi della finanza degli enti locali, e in primo luogo il disavanzo dei rispettivi bilanci. Dal TAR della Puglia, e più diffusamente dalla difesa della parte privata, costituitasi nel giudizio promosso dal TAR della Liguria, si argomenta per contro - anche in base agli orientamenti prevalsi nella più recente legislazione - che il controllo operante nella specie ha cessato di rispondere al fine che dovrebbe perseguire, rimanendo ormai isolato dal contesto, in cui si ordinerebbero le altre vigenti misure sulla finanza locale. A ciò si aggiunge che la stessa Commissione è stata spogliata delle rimanenti attribuzioni, funzionalmente connesse con quella in esame: e così, anzitutto, del potere di approvazione dei bilanci degli enti deficitari, ora esclusivamente sottoposti al controllo del competente organo della Regione.
7. - Su questi ed analoghi rilievi non è, tuttavia, il caso di indugiare. Alla stregua del criterio sopra enunciato, s'impone, infatti, l'altro e assorbente rilievo, che la disposizione censurata non trae titolo giustificativo da alcuna norma costituzionale. Delle statuizioni invocate in proposito dall'Avvocatura - gli artt. 3, 41, terzo comma, 117 e 119, primo comma - solo quest'ultima tocca la materia ed i fini specifici per cui si esercita il controllo statale: "le Regioni" - essa dispone - "hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni". Sennonché, ci troviamo di fronte ad un precetto, la cui attuazione esige il rispetto della riserva di legge ivi configurata. Il legislatore è dunque tenuto a modellare in conformità di quest'esigenza le attribuzioni, che, ai fini contemplati dall'art. 119, sono affidate, anche in sede di controllo, agli organi statali. Il che implicava che, nella specie, istituito il potere di approvazione della Commissione, ne fosse anche regolato l'esercizio, in guisa da adeguano alle forme e ai limiti, richiesti, ex art. 119, per una corretta configurazione del coordinamento. Il censurato testo dell'art. 7 del d.P.R. n. 968 del 1954 non adotta, però, simili cautele. La figura di controllo in esso prevista deve quindi essere ritenuta non solo anomala, o atipica, ma anche costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 130 Cost.
8. -
Le considerazioni fin qui svolte sono del resto avvalorate da altri elementi,
che possono desumersi dalla normazione successiva alla disposizione impugnata,
nella quale
9. - Lo stesso criterio trova, poco più tardi, ulteriore accoglimento nel d.l. n. 702 del 1978 e nella relativa legge di conversione (n. 3 del 1979). In quest'ultima è tra l'altro previsto, in sede di modifica dell'art. 4 del d.l. testè citato, "il piano generale degli uffici e servizi, che Province Comuni e loro consorzi devono adottare per assicurare, con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione". Detta norma prescrive altresì il necessario contenuto del piano (quadro delle strutture esistenti, funzioni degli enti e delle aziende, modalità applicative del principio di mobilità del personale, conseguente riassetto delle piante organi che). Altra disposizione dello stesso testo normativo (art. 4) assoggetta i sopra richiamati piani di organizzazione all'esame della Commissione; statuisce che la norma impugnata nel presente giudizio è soppressa e d'altra parte prefigura, allargando la rappresentanza degli enti locali, una nuova composizione dell'organo; demanda al Ministro per l'interno di istituire, con decreto, una o due sottocommissioni nonché, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, di disciplinare il funzionamento della Commissione (e delle sottocommissioni), emanando le opportune norme procedurali "per l'adozione delle relative determinazioni, e modalità di audizione, su richiesta delle Amministrazioni locali di più grande dimensione" - e infine ristrutturando e potenziando, in seno all'organo uffici di segreteria e servizi di coordinamento.
Mutata la fisionomia della Commissione - anche mediante la previsione di una diversa rappresentanza, e della consultazione delle Amministrazioni locali - si è così provveduto a valorizzarne la funzione, proprio nel settore del coordinamento con l'attività finanziaria dei Comuni e delle Province.
Su
questa base, appunto, riposa la nuova competenza, che si esercita con il
sindacare la conformità del piano di riorganizzazione
dei servizi e degli uffici a quel che in merito richiede la vigente
legislazione. Quest'ultima disciplina della finanza locale non prescinde,
allora, dal fissare i criteri, ai quali il controllo demandato alla Commissione
deve uniformarsi: criteri che si trovano, del resto, precisati e sviluppati
nell'art. 20 del d.l. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile
1981, n. 153, con riferimento, anche qui, ai suddetti piani di riorganizzazione (e di modifica delle piante organiche,
adottate ai sensi del d.l. n. 38 del 1981 e della relativa legge di
conversione).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.
Leonetto
AMADEI – Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA -
Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1981.