Sentenza n.417 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.417

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 16 gennaio 1982, depositato in Cancelleria il 25 gennaio successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 21 settembre 1981 del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della Sanità, relativo ai criteri generali delle convenzioni di tesoreria delle Unità sanitarie locali.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del Tesoro e della Sanità;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avvocato Alessandro Pace per la Regione Trentino-Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri del Tesoro e della Sanità.

Considerato in diritto

l.-La Regione T.A.A. propone conflitto in riferimento a decreto del Ministro del Tesoro in data 21 settembre 1981, contenente criteri per le convenzioni di tesoreria fra U.S.L. ed istituti di credito, deducendo lesione della propria competenza in materia di <ordinamento degli enti sanitari> (art. 4, n. 7 dello Statuto speciale; art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 recante norme di attuazione).

Non ricorrerebbe, nella specie, un'ipotesi di legittimo esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, difettando i necessari presupposti di interesse nazionale che lo giustificano e risultando eccessivamente dettagliato il contenuto precettivo dell'atto, che dunque andrebbe oltre i limiti del potere che pure intenderebbe esercitare.

Il potere stesso, d'altra parte, non potrebbe essere esercitato nei confronti di competenze primarie, come quella di cui godrebbe la regione nella materia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri assume, al contrario, che il decreto impugnato trova fondamento nell'art. 35 della legge n. 119 del 1981; che, in ogni caso le competenze del T.A.A. in materia sarebbero quelle, non primarie (art. 5, n. 1, dello Statuto), che concernono gli enti locali (configurandosi le U.S.L., ai sensi dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, come <strutture operative> dei comuni).

2.-Il decreto oggetto del presente giudizio trae fondamento dall'art. 35, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, sulla cui legittimità questa Corte si é già pronunziata. Esso é altresì conseguenziale rispetto a decreto in data 5 maggio 1981, che determina le istituzioni creditizie cui può essere affidato il servizio di tesoreria delle U.S.L., impugnato dalla Regione Trentino-Alto Adige (il conflitto é stato deciso con sent. n. 172 del 1983, dichiarativa d'inammissibilità).

La sentenza n. 162 del 1982 di questa Corte, esaminando appunto il sistema normativo introdotto con il detto art. 35 della legge n. 119 del 1981, in tema di contabilità delle Unità sanitarie locali ed in tema di convenzioni fra queste e le aziende di credito che gestiscono il servizio di tesoreria, ha escluso che esso violi le competenze della regione T.A.A.

Siano, infatti, queste competenze riconducibili a quelle in materia di enti sanitari oppure a quelle relative agli enti locali o, piuttosto, alla competenza <ripartita> in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10, dello Statuto speciale per il T.A.A.), certo e che, come osserva la sentenza citata, le <disposizioni dell'art. 35 trovano fondamento nella già rilevata esigenza di soddisfare interessi di portata nazionale in tema di spesa da sostenere per prestazioni sanitarie> e, in particolare, nelle esigenze di coordinamento e rigore nell'erogazione di questa che, per essere radicate in valori costituzionali, si impongono anche alle competenze esclusive delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome (art. 119 Cost.; art. 5 della legge n. 833 del 1978).

Nè quanto dispone l'art. 6 bis del d.l. n. 633 del 1979, così come convertito nella legge n. 33 del 1980, vale ad esimere la Provincia di Trento dall'osservanza degli atti di indirizzo e coordinamento in questo campo; l'art. 6 bis, infatti, si riferisce alle somme trattenute dalle Province di Trento e Bolzano per servizi e presidi sanitari da queste direttamente gestiti (sent. n. 162 del 1982) e, dunque, non si applica alle somme del servizio sanitario nazionale destinate alle Unità sanitarie locali; la norma, d'altra parte, non vale a sottrarre quanto prelevato dal fondo sanitario nazionale alla sua specifica destinazione sanitaria (sent. n. 245 del 1984) e, dunque, neppure rende superflue le garanzie di particolare rigore finanziario affermate in questo settore.

3.-L'atto impugnato, diretto al coordinamento in tema di servizio di tesoreria delle Unità sanitarie locali mediante la elaborazione di criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria fra le medesime Unità sanitarie locali e le aziende di credito ha, dunque, nella previsione da parte del comma secondo dell'art. 35 della legge n. 119 del 1981, un'apposita base legislativa (non ritenuta costituzionalmente illegittima dalla ricordata sentenza n. 162 del 1982 di questa Corte).

La cennata previsione di legge non lascia piena libertà di azione all'autorità investita del coordinamento. Infatti i poteri di questa trovano orientamento nella normativa statale in materia di contabilità pubblica, particolarmente degli enti locali e delle stesse Unità sanitarie locali (cfr., fra l'altro, legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 25 ss.; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, art. 15 ss.; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 50), normativa cui del resto si richiama la stessa legislazione regionale (l. n. 1 del 1981, art. 32, comma secondo).

Nè le disposizioni del decreto impugnato esorbitano dall'oggetto e dai limiti come sopra posti.

4.-Per quel che concerne l'asserito eccesso di dettaglio, va considerato che la disciplina delle convenzioni di tesoreria, contenuta nel decreto del Ministro del Tesoro impugnato, vincola le regioni ad osservare tutte le cautele ritenute necessarie a garantire in questo settore l'oculata gestione della spesa sanitaria; é diretta cioé ad uno scopo che si ricollega a valori costituzionali (art. 119 Cost., nonchè specificamente l'art. 5 della legge sul servizio sanitario, la dove prescrive il coordinamento come mezzo per assicurare la razionalizzazione ed il contenimento della spesa sanitaria): uno scopo, quindi, idoneo a legittimare quella penetrazione degli indirizzi non irragionevolmente ritenuta necessaria alla salvaguardia dei detti valori (sent. n. 177 del 1986).

L'autonomia delle regioni non é, d'altra parte, eliminata neppure in tale settore, sia perchè talune prescrizioni, maggiormente dettagliate, sono subordinate alla loro compatibilità con le disposizioni delle leggi regionali (art. 2, art. 5, comma secondo), sia perchè le regioni medesime possono introdurre cautele e prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'atto di indirizzo e coordinamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato determinare con atti dei Ministri della sanità e del tesoro 21 settembre 1981, ai sensi dell'art. 35, comma secondo, legge 20 marzo 1981, n. 119, i criteri generali delle convenzioni di tesoreria fra Unità Sanitarie locali ed aziende di credito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.