Ordinanza n.315 del 1988

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ORDINANZA N.315

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 168 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 novembre 1983 dal Tribunale di Genova nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Bruzzese Nicodemo, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 29 maggio 1984 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Dentello Maurizio, iscritta al n. 1018 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34-bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che Bruzzese Nicodemo ha proposto incidente di esecuzione avverso l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Genova, lamentando <la irregolarità della notifica... del decreto di citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 169 ultimo comma c.p.p., per essere stata la raccomandata ricevuta da Bruzzese Maria il 13 maggio 1983, data in cui il Bruzzese Nicodemo era detenuto per altra causa>;

che il Tribunale di Genova-accertato che effettivamente a quella data il Bruzzese risultava detenuto e che <anche l'estratto contumaciale della sentenza e stato notificato nelle stesse forme, sempre durante lo stato di detenzione del Bruzzese per altra causa, stato di detenzione non risultante dagli atti>-con ordinanza del 28 novembre 1983 ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 168, secondo comma, del codice di procedura penale, <nella parte in cui subordina l'obbligatorietà delle notificazioni a mani dell'imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti>;

e che un'identica questione lo stesso Tribunale di Genova ha sollevato con ordinanza del 29 maggio 1983, <decidendo sull'impugnazione tardiva proposta da Dentello Maurizio>, cui l'estratto contumaciale della sentenza di condanna era stato notificato a norma dell'art. 169, primo comma, del codice di procedura penale, mediante consegna <a mani della madre convivente>;

e che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

che, con sentenza n. 25 del 1970, la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 168, secondo comma, del codice di procedura penale, <nella parte in cui, subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, consente che all'imputato detenuto la notifica possa venire effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 dello stesso codice>, ha precisato (punto 2 del <Considerato in diritto>) che la <notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia detenuto per altro processo, non importa menomazione del suo diritto di difesa fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui é ragionevole presumere che l'imputato conservi, nonostante il suo stato di detenzione, contatti e rapporti>, mediante <consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora>, dovendosi ritenere che <le persone cui la copia e consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalla legge indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne... inoltreranno a lui l'atto notificato>;

che, in base alla ratio decidendi della suddetta pronuncia, la questione ora proposta e da ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.