SENTENZA N. 25
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 168, capoverso, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 25 aprile 1968 dal pretore di Empoli nel
procedimento penale a carico di Tonchi Paolo, iscritta al n. 154 del registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235
del 14 settembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14
gennaio 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - In sede di esame di
ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 207 del codice di procedura
penale, il pretore di Empoli, con ordinanza del 14 novembre 1967, dichiarava
inammissibile l'appello proposto da Tonchi Paolo avverso la sentenza di
condanna da lui emessa in data 10 ottobre 1967. Dopo la notificazione
dell'ordinanza, che veniva eseguita nella residenza del condannato il 23
novembre 1967, mediante consegna di copie alla madre convivente, il pretore
emetteva contro il Tonchi ordine di carcerazione per la esecuzione della
sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi uno di reclusione.
Avverso tale provvedimento il Tonchi
proponeva incidente di esecuzione deducendo, tra l'altro, la nullità (per
mancanza dell'estremo della convivenza) della notificazione dell'ordinanza di
inammissibilità dell'appello, eseguita ai sensi dell'art. 169 del codice di
procedura penale, mentre egli era detenuto, sin dal 12 novembre 1967, in
esecuzione di altro ordine di carcerazione.
Il pretore, con ordinanza emessa il
25 aprile 1968, dopo aver rilevato che le argomentazioni svolte dal condannato
non avevano " alcuna possibilità di essere accolte allo stato della
legislazione vigente ", in quanto, secondo l'interpretazione
giurisprudenziale, aderente del resto alla formulazione letterale dell'art.
168, cpv., del codice di procedura penale, é immune da nullità la notificazione
eseguita nella casa di abitazione dell'imputato a persona diversa dallo stesso,
quando dagli atti non risulti lo stato di detenzione dell'imputato, né questo
fu fatto presente dalla persona che ricevé la copia, proponeva d'ufficio,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 168, cpv. c.p.p., nella parte in cui
subordina l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alla
condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, in
relazione all'art. 24 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la
dedotta questione di legittimità costituzionale é rilevante ai fini della
decisione dell'incidente di esecuzione, perché dalla regolarità della
notificazione dell'ordinanza di ammissibilità dell'appello, dipende il
passaggio in giudicato della sentenza vale a dire l'esistenza del titolo esecutivo
contro il condannato.
Sotto il profilo della non manifesta
infondatezza, rileva il pretore che le ragioni che hanno indotto il legislatore
a stabilire la diversa disciplina per le notificazioni all'imputato detenuto
valgono anche nel caso in cui l'imputato é detenuto per causa diversa dal
procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione; in questa ipotesi
invece l'art. 168, cpv., c.p.p., subordina la notificazione in mani proprie del
detenuto alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti. Questa
disposizione, in mancanza di un sistema automatico di registrazione sul
casellario giudiziario di tutti i casi di detenzione, costituisce, ad avviso
del pretore di Empoli, una grave limitazione del diritto di difesa, considerato
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, dall'art. 24 della
Costituzione.
L'ordinanza, comunicata e notificata
nelle forme di rito, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
2. - Con atto di intervento e
deduzioni del 7 agosto 1968, si é costituito in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri a mezzo della Avvocatura generale dello Stato, la quale
ha chiesto che la Corte costituzionale dichiari infondata la questione di
legittimità proposta dal pretore di Empoli.
Secondo l'Avvocatura, la norma
impugnata rappresenta una puntuale applicazione del principio secondo cui
l'efficacia e la legittimità della notificazione vanno considerate alla stregua
delle condizioni esistenti e note al giudice al momento in cui le notificazioni
sono state disposte ed eseguite.
Ora, a prescindere dal fatto che
nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo, il detenuto era a
conoscenza del procedimento a suo carico ed aveva quindi l'onere di comunicare
o far comunicare alla autorità giudiziaria competente il suo stato di
detenzione, l'Avvocatura ritiene che, anche prendendo in considerazione tutti
gli altri casi ipotizzabili, non possa verificarsi una violazione del diritto
di difesa.
Riconosce l'Avvocatura che, in
pratica, la privazione della libertà personale può risolversi nella pratica
impossibilità di assicurare convenientemente la propria difesa e persino in una
perdita del diritto di impugnazione e di altri diritti per decadenza; ciò non
toglie però che tali eccezionali ipotesi possano essere ricondotte negli schemi
della forza maggiore, per i quali la legge assicura la tutela del diritto di
difesa con l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 183 bis
del codice di procedura penale.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Empoli ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma secondo,
del codice di procedura penale in rapporto all'art. 24 della Costituzione.
Argomenta il pretore che se le
notificazioni all'imputato detenuto debbono essere effettuate, perché si abbia
conoscenza certa da parte di lui, mediante consegna della copia dell'atto alla
persona, non si giustifica l'eccezione per la quale la notifica può invece aver
corso nelle forme ordinarie quando si riferisca a processo diverso da quello
per cui l'imputato é detenuto e dagli atti di questo non risulti il suo stato
di detenzione.
La notifica effettuata in tal modo,
aggiunge il pretore, potrebbe sfuggire alla conoscenza del detenuto, e quindi
il suo diritto di difesa restarne menomato.
La questione, così prospettata, può
ritenersi solo parzialmente fondata.
2. - La notifica nelle forme
ordinarie, nei confronti di chi sia detenuto per altro processo, non importa
menomazione del suo diritto di difesa fin quando viene eseguita alle persone e
nei luoghi con cui é ragionevole presumere l'imputato conservi, nonostante il
suo stato di detenzione, contatti e rapporti.
Così deve ritenersi accada quanto
alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 169 del codice di procedura penale,
e cioè mediante consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o
dimora; oppure per quella effettuata ai sensi dell'art. 171 c.p.p. nei luoghi
ove l'imputato, prima che il suo stato di detenzione intervenisse, aveva eletto
domicilio. In entrambi i casi le persone cui la copia é consegnata, o per i
vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalle leggi indicati,
o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne, é da ritenere
inoltreranno a lui l'atto notificato. In altri termini, la notifica in tal modo
effettuata deve considerarsi valida a raggiungere l'imputato perché cade nel
suo ambiente di vita col quale il suo stato di detenzione non ha reciso ogni
legame.
Diversamente é a dirsi invece per
quanto concerne la notifica eseguita ai sensi dell'art. 170 c.p.p. relativa
all'imputato irreperibile.
Com'é noto, la giurisprudenza dei
giudici ordinari é orientata nel senso della validità di tale forma di
notificazione anche nei confronti di imputato detenuto per altro processo e il
cui stato di detenzione non risulti dagli atti.
Ma, in termini di ragionevolezza e
di giustizia, stridente appare il contrasto fra la dichiarata condizione di
irreperibilità dell'imputato e il suo reale stato di permanente reperibilità
determinato dal fatto della sua detenzione. Né la ignoranza che in realtà
l'autorità procedente, per la complessità dell'organizzazione giudiziaria e il
rilevante numero dei detenuti, può avere della sua condizione di ristretto in carcere,
può rendere legittima una dichiarazione di irreperibilità con conseguenze così
gravi per la tutela del suo diritto di difesa. E ciò tanto più che quella
ignoranza, come pure é stato osservato, può essere superata, mediante opportuni
strumenti d'indagine che rendano possibile e sicuro l'accertamento dello stato
di detenzione nel quale può venirsi a trovare l'imputato.
Né, secondo l'Avvocatura osserva,
potrebbe al caso di cui alla proposta questione di legittimità costituzionale,
porre rimedio l'istituto della remissione in termini reintrodotta
nell'ordinamento dall'art. 183 bis c.p.p., perché la stessa giurisprudenza
ordinaria ritiene che quell'istituto non possa avere applicazione a causa di
mancata notizia da parte dell'interessato di atti che siano stati a lui
regolarmente notificati nelle forme previste dalla legge.
In tali limiti la questione proposta
dal pretore di Empoli é da ritenersi fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità
costituzionale dell'art. 168, comma secondo, del codice di procedura penale,
nella parte in cui, subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie
dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del
procedimento, consente che all'imputato detenuto la notifica possa venir
effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 del codice di procedura
penale.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
febbraio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 23
febbraio 1970.