Ordinanza n.263 del 1988

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ORDINANZA N.263

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (<Norme per l'edificabilità dei suoli>), e dell'art. 11, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica>); del combinato disposto dell'art. 11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 (<Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare>); del combinato disposto dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, dell'art. 1 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (<Norme per accelerare l'edilizia popolare>) e dell'art. 51 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (<Norme per l'edilizia popolare>), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1984 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia- Romagna, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/I a S.S. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Vecchi Cleofe, del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza in data 22 novembre 1984 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale: A) in riferimento all 'art . 3 della Costituzione, degli artt . 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 11, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui, per tutti i procedimenti di esproprio e di occupazione non definiti, non mettono l'espropriando in condizione di esercitare il suo diritto di optare, ottenendo un più consistente indennizzo, per la cessione volontaria dell'immobile; B) in riferimento all'art. 42 della Costituzione, del combinato disposto dall'art. 11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nella parte in cui non prevede che l'autorità espropriante fissi il termine per l'inizio e il compimento dei lavori ai fini della esecuzione delle opere previste nei piani di edilizia economico-popolare; C) in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, degli artt. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 1676, 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 e 51 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nella parte in cui attribuiscono ai piani di edilizia economico-popolare validità di diciotto anni.

Considerato che l'art. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, proprio nella parte (primo comma) che rileva ai fini della questione sub A), é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 5 del 1980;

che la questione sub B) é stata già dichiarata infondata da Corte cost. sent. n. 355 del 1985, sul rilievo che, sebbene la legge n. 865/1971 taccia in ordine alla fissazione dei termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori, <la giurisprudenza é del tutto costante e pacifica nel senso che la fissazione di tali termini costituisce regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento espropriativo>;

che la questione sub C) viene nell'ordinanza di rimessione espressamente subordinata al mancato accoglimento della questione precedente, poichè soltanto la ritenuta inesistenza di termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori renderebbe operante il limite dei diciotto anni previsto per la validità dei piani di edilizia economico-popolare, limite considerato tale da imporre alla proprietà privata uno sproporzionato sacrificio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

A) la manifesta inammissibilità, in riferimento all 'art . 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (<Norme per l'edificabilità dei suoli)>), e 11, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (<Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica>);

B) la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 (<Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare>);

C) la manifesta inammissibilità in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 (<Norme per accelerare l'edilizia popolare>) convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, e 51 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (<Norme per l'edilizia popolare>), sollevate con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.