Sentenza n.186 del 1988

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SENTENZA N.186

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 28 aprile 1987 dalla Corte d'appello di Venezia, iscritte ai nn. 529 e 530 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima Serie speciale, dell'anno 1987.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Venezia, con due ordinanze del 28 aprile 1987, emesse nei procedimenti civili vertenti tra De Tuoni Cesarina e Schiavon Flavio (R.O. n. 529 del 1987) e, rispettivamente, tra Penzo Rita e Strambaci Stelio (R.O. n. 530 del 1987), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile, nella parte in cui non prevedono che anche il verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale costituisca, al pari della sentenza di separazione giudiziale, titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Dubita il giudice rimettente che da tale omissione del legislatore scaturisca una garanzia minore del diritto al personale mantenimento dei coniugi separati consensualmente rispetto a quelli la cui separazione sia stata pronunciata con sentenza.

Osserva preliminarmente il giudice rimettente che il provvedimento di omologazione della separazione consensuale di coniugi, qualora contenga l'ordine di pagamento di un assegno di mantenimento, non costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, richiedendosi a questo fine ex art. 2818 del codice civile l'esistenza di una sentenza o di un provvedimento giudiziale a cui la legge attribuisca tale effetto: diversamente, la sentenza di separazione giudiziale è titolo, in base al quinto comma dell'art. 156 del codice civile, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia degli obblighi di mantenimento a carico di un coniuge verso l'altro. Secondo il giudice a quo, la diversa disciplina delle due ipotesi di separazione può essere fondata, in materia d'ipoteca giudiziale, oltre che sulla diversa natura del titolo, anche sulla circostanza che, mentre nella separazione giudiziale la pronuncia consegue in ogni caso ad un accertamento e ad una valutazione del giudice nel contraddittorio delle parti e senza vincolo rispetto alle determinazioni di queste, viceversa, in caso di separazione consensuale, la pronuncia del giudice (di concessione o di rifiuto dell'omologazione) è rimessa del tutto agli accordi delle parti che potrebbero anche pattuire l'iscrizione di ipoteca volontaria.

Ciò posto, appare tuttavia al giudice a quo determinante il rilievo contenuto nell'eccezione di incostituzionalità, per cui l'ipoteca assolve una funzione di garanzia, al pari della misura cautelare del sequestro previsto nel sesto comma dell'art. 156 del codice civile. Quest'ultima norma - ricorda il giudice rimettente è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui il dettato ivi contenuto non si applica ai figli dei coniugi consensualmente separati (sent. n. 144 del 12 maggio 1983) e ai coniugi stessi consensualmente separati (sent. n. 5 del 14 gennaio 1987); la natura contenziosa o negoziale della separazione non incide ha insegnato questa Corte - sulla garanzia del diritto al mantenimento dei figli e di ciascun coniuge verso l'altro. Concludono pertanto le due ordinanze di rimessione per la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità, sollevata dai ricorrenti nei rispettivi giudizi a quibus, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile, per la parte in cui il verbale di separazione consensuale omologato non è considerato, al pari della sentenza di separazione giudiziale, titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, derivando da questa omissione una garanzia minore del diritto al proprio personale mantenimento dei coniugi separati consensualmente rispetto a quelli la cui separazione è stata pronunciata con sentenza.

Considerato in diritto

 l. - La Corte d'appello di Venezia, con due ordinanze del 28 aprile 1987 (R.O. nn. 529 e 530 del 1987), solleva, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile, <nella parte in cui non prevedono che anche il verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale>.

2. - La questione é fondata.

Patente é la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perchè i coniugi la cui separazione e pronunziata dal giudice ottengono una sentenza che ex art. 156, quinto comma, del codice civile <costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818, e sono pertanto più garantiti rispetto ai coniugi separatisi consensualmente con omologazione giudiziale.

3.-Questa Corte ha già, con due pronunce, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino rispettivamente a favore dei figli di coniugi consensualmente separati (sent. n. 144 del 1983) e ai coniugi consensualmente separati (sent. n. 5 del 1987).

La ratio decidendi entrambe le volte adottata é che i rapporti patrimoniali tra coniugi separati, sia per quanto attiene al loro mantenimento personale, sia a quello dei figli, non possono essere assistiti da diversa garanzia a seconda del titolo, consensuale o giudiziale, della separazione.

4. -Anche nel caso di specie deve applicarsi la stessa ratio decidendi e pertanto non la sola sentenza che pronunzia la separazione giudiziale, ex art. 156, quinto comma, ma anche il decreto di omologazione della separazione consensuale, ex art. 158, deve essere considerato titolo per iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.