Sentenza n.5 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 5

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1985 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Patania Rosaria e Licciardello Santo, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a Serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 23 dicembre 1985 il Tribunale di Catania - nel corso di un procedimento camerale ex art. 738 del codice di procedura civile avente ad oggetto l'esecuzione coattiva degli obblighi patrimoniali derivanti dalla separazione tra coniugi - solleva questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari ivi contenute (potere giudiziale di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto) si applichino a favore del coniuge anche in caso di separazione consensuale.

Dubita il giudice a quo che tale esclusione violi il principio di uguaglianza, determinando una ingiustificata discriminazione rispetto ai coniugi separati in forza di sentenza, per i quali sono previste le citate misure cautelari.

Nell'ordinanza si richiama la sentenza di questa Corte n. 144 del 12 maggio 1983, sia per la sua declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa norma "nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati"; sia per il principio ermeneutico in essa affermato circa la preclusione al giudice ordinario di estendere in via interpretativa l'applicazione di un procedimento singolare ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla norma.

Conclude il Tribunale rilevando la arbitrarietà della disparità di trattamento tra coniuge separato giudizialmente e coniuge separato consensualmente, alla luce dell'identità della loro situazione, caratterizzata dall'inadempienza dell'obbligato.

Considerato in diritto

La questione sottoposta a questa Corte dal Tribunale di Catania é: se l'art. 156, sesto comma, del codice civile contrasti con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede - nell'ipotesi di inadempienza dell'obbligo di mantenimento del coniuge in seguito a separazione consensuale - il potere del giudice di disporre il sequestro dei beni dell'obbligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto; per il dubbio che tale omissione determini una ingiustificata discriminazione rispetto al coniuge separato giudizialmente, a beneficio del quale tali misure sono previste dalla stessa norma denunciata.

Così come prospettata la questione é fondata.

Come ha ricordato il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato con sentenza 12 maggio 1983, n. 144, l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

La ratio decidendi adottata allora dalla Corte consisteva in ciò che "la natura contenziosa o negoziale della separazione stessa non può spiegare alcuna incidenza nei confronti della garanzia del diritto al mantenimento dei figli, al quale deve essere riconosciuta piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori".

Parimenti identica ratio decidendi governa i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati, perché non può essere ragionevolmente fatta dipendere dal titolo della separazione, consensuale o giudiziale, la garanzia del diritto al proprio personale mantenimento dell'un coniuge verso l'altro.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE