Ordinanza n.175 del 1988

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ORDINANZA N.175

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, con cernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal Pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Bonomo Salvatore, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Latina dubita che l'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287, introdotto con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, nella parte in cui prevede la pena dell'ammenda, proporzionale per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo, per la contravvenzione di omessa comunicazione del licenziamento entro 4 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (di cui all'art. 14 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83), contrasti-nell'ipotesi in cui la violazione sia accertata non a seguito di comunicazione del licenziamento o di visita ispettiva, bensì sulla base degli atti d'ufficio-con gli artt. 3 e 25 cpv. Cost.: assumendo al riguardo, che in tal modo l'Ispettorato del lavoro resterebbe sostanzialmente libero di determinare la data di contestazione della contravvenzione (e con ciò di far cessare la permanenza) e quindi di incidere sulla determinazione della pena;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, sent. n. 114 del 1982), la discrezionalità nell'applicazione della legge può tutt'al più dar luogo a disparità di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza;

che d'altra parte, la circostanza che, nel caso di pene proporzionali, l'entità della sanzione possa in concreto dipendere dall'epoca di accertamento e contestazione del reato non comporta certo violazione del principio di legalità della pena posto che l'entità di questa, nella specie, e in astratto determinata con precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento antigiuridico del reo, che può farne cessare la protrazione a prescindere dalla maggiore o minore solerzia dell'Ispettorato del lavoro;

che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287, introdotta con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Pretore di Latina con ordinanza dell'8 aprile 1983 (r.o. 482/83).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.