Sentenza n.157 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.157

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 2 ricorsi) e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 28 dicembre 1976, l'8 febbraio 1977 e il 19 luglio 1986, depositati in Cancelleria il 7 gennaio e il 15 febbraio 1977 e il 25 luglio 1986 ed iscritti ai nn. 2 e 4 del registro ricorsi 1977 e al n. 34 del registro ricorsi 1986, per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) della lettera n. 1569/E del 21 ottobre 1976 con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha invitato i distributori di energia elettrica nel territorio provinciale a non incassare e versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il contributo termico istituito con provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974; b) del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 62 del 28 dicembre 1976 concernente: <Tariffe elettriche dal 1° gennaio 1977 e sanatoria per le tariffe elettriche per il periodo 1974- 1976>; c) del provvedimento C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986, recante: <Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi e condizioni di forniture di energia elettrica. Cassa conguaglio per il settore elettrico>.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l. - I tre ricorsi nn. 2 e 4 del 1977 e 34 del 1986 vertono tutti intorno alle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma di Bolzano in tema di tariffe elettriche: essi possono pertanto essere riuniti e congiuntamente vanno trattati i relativi conflitti.

2.-Con i primi due ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta la violazione dell'art. 13, primo, secondo e terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonchè dell'art. 7 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 (come modificato con legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10), norme tutte concernenti le competenze della Provincia autonoma in materia di tariffe d'utenza.

All'origine del conflitto sono due atti che l'Avvocatura dello Stato qualifica di sostanziale disapplicazione di alcuni provvedimenti del C.I.P..

Con lettera datata 21 ottobre 1976, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano comunicava alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di aver invitato le imprese distributrici a richiedere a quest'ultima il rimborso di quanto ad essa versato a titolo di contributo termico (rimborsandolo successivamente agli utenti) e a non incassare ne a corrispondere più tale importo che, secondo la Giunta, non sarebbe stato dovuto ad alcun titolo per effetto della sentenza n. 217 del 1976 di questa Corte.

Siffatta interpretazione della citata sentenza costituisce la premessa del decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente della Giunta provinciale, denunziato con il secondo ricorso. Il provvedimento conferma l'orientamento espresso dalla lettera di cui sopra, prevedendo per i distributori di energia elettrica l'obbligo di ripetere quanto pagato alla Cassa conguagli o come sovrapprezzo termico a partire dall'11 luglio 1974 (data di pubblicazione del provvedimento C.I.P. n. 34 del 1974), nonchè l'ulteriore onere di versare tale importo (che nominalmente resta a far parte della tariffa), non già alla Cassa predetta, bensì a favore del Fondo per l'elettrificazione delle zone montane.

Riguardo al primo dei due conflitti, la Provincia autonoma ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto il decreto avrebbe in un certo senso <riassorbito> le disposizioni impartite con la lettera oggetto del primo ricorso. Nel merito la Provincia autonoma rivendica viceversa la propria esclusiva competenza statutaria a fissare le singole componenti tariffarie escludendo che, nell'ambito del proprio territorio, il C.I.P. possa imporre la riscossione di sovrapprezzi. Tale ordine di argomentazioni, volto a contestare la legittimità dei provvedimenti che hanno introdotto il meccanismo di sovvenzione dell'energia termoelettrica tramite la Cassa conguaglio, viene seguito sia nelle difese relative al secondo conflitto, sia, sostanzialmente, nello stesso ricorso n. 34 del 1986, con il quale la Provincia medesima ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento al provvedimento del C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986. Sostiene la Provincia la violazione delle stesse norme statutarie già richiamate, poichè anche attraverso tale provvedimento sarebbero state illegittimamente introdotte <quote di prezzo> da destinarsi alla Cassa conguaglio.

A parere della Provincia, poi, il testo del provvedimento, contemplando l'entrata in vigore dello stesso <per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13> dello Statuto regionale, non garantirebbe a sufficienza le attribuzioni proprie della Provincia autonoma non essendovi specifico riferimento ad esse.

3. -Va premesso che il contenuto della comunicazione datata 21 ottobre 1976, pur costituendo un'informativa alla Cassa conguaglio, da atto di una precisa direttiva impartita alle imprese distributrici che non risulta formalmente superata dal successivo decreto, contenendo viceversa l'esplicita enunciazione di un intento (quello di non incassare ne versare più il sovrapprezzo), dotata di una ben individuata autonomia. Ciò indusse a suo tempo la Corte alla sospensione dell'esecutività di tale lettera, distinguendola dal successivo provvedimento, ed esclude ora la possibilità di configurare il decreto 28 dicembre 1976, n. 62, come fatto sopravvenuto che privi lo Stato dell'interesse a ricorrere e consenta di dichiarare cessata la materia.

Nel merito deve affermarsi che la Provincia autonoma di Bolzano difetta dei poteri che essa si attribuisce in tema di tariffe di utenza sulla base di una erronea lettura della sentenza n. 217 del 1976 che non a caso e indicata come oggetto della sopracitata comunicazione del 21 ottobre 1976.

3.1-L'art. 13 dello Statuto Regione Trentino-Alto Adige impone ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province autonome di Trento e Bolzano una determinata quantità di energia, destinata a servizi pubblici e categorie di utenti, da determinarsi con legge provinciale e sempre con legge della Provincia dovrà essere stabilito il prezzo di cessione alle imprese distributrici l'energia ricevuta gratuitamente, nonchè <i criteri per le tariffe di utenza>, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P..

Ma la previsione statutaria con la riferita espressione <tariffe di utenza>, concerne esclusivamente le tariffe per gli utenti beneficiari dell'energia gratuitamente fornita alla Provincia e che la medesima ha previamente determinato, per categorie, tramite apposita legge.

I limiti di tali attribuzioni erano del resto già stati precisati in altre due occasioni da questa Corte.

Una prima volta, con la sentenza n. 46 del 1962, sia pur con riguardo alla diversa formulazione delle norme all'epoca vigenti, si era escluso comunque che potessero derivarsi poteri impliciti nel delimitare la competenza regionale. <Secondo la costante giurisprudenza della Corte-chiariva infatti tale sentenza-l'identificazione dell'ambito da assegnare ad ognuna delle materie disciplinabili con leggi regionali (...) deve essere effettuata sulla base di valutazioni obiettive del contenuto proprio delle medesime, tenendo presente solo la diretta inerenza a queste delle misure adottabili dalla Regione, e non già la connessione che, in via indiretta, possa riscontrarsi fra le une e le altre quando si faccia riferimento ai fini perseguiti>.

Si era così affermata la competenza dello Stato all'emanazione del provvedimento del C.I.P., che aveva disposto l'unificazione delle tariffe dell'energia elettrica in tutto il territorio nazionale. In particolare si era circoscritta la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia tariffaria dell'energia ad essa fornita a prezzo di costo dai concessionari e destinata ad usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, chiarendo come la discrezionalità della Regione nel fissare il prezzo di tale energia agli utenti trovasse un suo logico limite massimo nelle tariffe delle Regioni limitrofe. Successivamente, con la sentenza n. 217 del 1976, questa Corte ha ulteriormente ribadito che la competenza in materia di tariffe <non ha carattere generale, nell'ambito del territorio provinciale, ma rimane circoscritta a determinate categorie di utenti>. Con riferimento specifico alle norme statutarie, regionali e provinciali richiamate nei presenti conflitti, la Corte chiari che con il provvedimento del C.I.P. oggetto di quel giudizio non poteva lo Stato disporre senz'altro delle tariffe per tutto il territorio nazionale senza contestualmente prevedere che le tariffe per i servizi pubblici e per le particolari categorie di utenti di cui sopra venissero disciplinate dalla Provincia. La quale ben può scegliere, nell'ipotesi di aumento di tariffe, se adeguarle, ovvero se modificare la normativa provinciale (cfr. art. 6, ultimo comma, legge Provincia autonoma n. 18 del 1972) secondo cui l'energia acquisita gratuitamente e ceduta al prezzo stabilito dalle tariffe C.I.P., ridotto fino al 20 per cento.

Ciò e non altro significa <fare salva la competenza provinciale in materia di tariffe di utenza>: questa é la portata ed il senso inequivoco della citata sentenza n. 217 del 1976, si che non e legittimo farne derivare la conseguenza che lo Stato non possa variare l'entità delle tariffe globalmente ovvero introducendo ulteriori elementi, come la Provincia autonoma ha inteso prospettare negli atti che originarono i primi due conflitti e nel ricorso introduttivo del più recente.

4. - I provvedimenti del C.I.P. - esplicitamente ebbe ad affermare la Corte - oltre ad applicarsi nei confronti di quegli utenti non rientranti nei servizi e nelle categorie determinati con legge della Provincia, comunque operano nel territorio della medesima <come parametro di riferimento>.

Anzitutto essi limitano la discrezionalità nella fissazione del prezzo, fungendo rispetto a questo da limite massimo (ex art. 13, comma secondo, dello Statuto), in secondo luogo, in conseguenza della loro emanazione, viene a variare la base di calcolo della diminuzione percentuale stabilita dalla legge provinciale. Ed e proprio su tale ultima variazione, ripetesi, che si esercita, disciplinandola, la competenza legislativa riservata alla Provincia, rispetto alla quale, dunque, la tariffa C.I.P. rappresenta un dato cui essa deve riferirsi senza poter pretendere di mutare la destinazione di determinati elementi (a prescindere dalla loro qualificazione, come componenti o meno delle tariffe), a fortiori allorchè essi sono stabiliti nell'interesse nazionale. Tanto il sovrapprezzo termico che le quote di maggiorazione, infatti, si inseriscono nel generale disegno della politica energetica, mentre l'esigenza propria della Provincia autonoma di finanziare l'elettrificazione delle zone montane resta appagata, come affermato dalla sentenza n. 217 del 1976, dal meccanismo compensativo introdotto con la citata legge provinciale n. 18 del 1972.

Le attribuzioni peculiari della Provincia non sono in conclusione vulnerate dalla previsione di sovrapprezzi e quote di prezzo che abbiano l'effetto di aumentare le tariffe elettri che, atteso che queste ultime assolvono pur sempre la loro funzione di parametro rispetto al quale dette competenze continuano ad esercitarsi, mediandone le variazioni. Alla luce di ciò, le potestà provinciali trovano adeguata garanzia alla loro esplicazione nella previsione testuale del dato normativo che fa espressamente salve le competenze a stabilire le tariffe di utenza per i servizi pubblici e le categorie ex art. 13 dello Statuto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara che spetta allo Stato la determinazione delle tariffe elettriche, dei sovrapprezzi e delle quote ad esse relative da destinarsi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, fatta salva la competenza della Provincia autonoma di Bolzano di stabilire nell'ambito del suo territorio le tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e per determinate categorie di utenti, in applicazione della legge provinciale; e per l'effetto: annulla la lettera datata 21 ottobre 1976 del Presidente della Giunta provinciale ed il decreto n. 62 dal medesimo emesso in data 28 dicembre 1976;

2) dichiara inammissibile il ricorso presentato dal suddetto Presidente il 16 luglio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.