Ordinanza n.116 del 1988

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ORDINANZA N.116

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (<Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica>), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1982 dal TAR del Lazio, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso del giudizio instaurato sul ricorso proposto da Angelini Federico Luigia per l'annullamento del provvedimento col il quale la stessa era stata collocata a riposo per raggiunti limiti di eta, il T.A.R. del Lazio, ha sollevato di ufficio in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che prevede la possibilità del conferimento di incarichi e supplenze fino al compimento del settantesimo anno di età;

che tale norma costituirebbe, ad avviso del giudice a quo, un ingiustificato privilegio rispetto al personale docente di ruolo per il quale l'art. 109 del d.P.R. n. 417 del 1974 fissa al 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65o anno di età il limite per il mantenimento in servizio;

considerato che, come rileva lo stesso giudice a quo, l'inapplicabilità al personale insegnante non di ruolo dell'art. 109 del d.P.R. n. 417 del 1974, che fissa al 65o anno il limite di età per il collocamento a riposo del personale di ruolo, deriva dalla circostanza che il legislatore, nel disciplinare con il citato d.P.R. nel suo complesso lo stato giuridico del personale di ruolo della scuola, ha previsto, nell'art. 118 d.P.R. medesimo, che le disposizioni in esso contenute <si applicano, altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo e salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale>;

che, il fatto stesso che l'ordinanza di rimessione individui nel citato art. 109 del d.P.R. n. 417 - che fissa il limite di età per il collocamento a riposo degli insegnanti di ruolo -una delle disposizioni non compatibili con lo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo e quindi non applicabili a questo, e di per se indicativo della obbiettiva diversità dello stato giuridico delle due categorie, diversità che giustifica il permanere della disciplina diversificata per quel che riguarda l'aspetto particolare del limite di età per il collocamento a riposo, che per gli insegnanti non di ruolo é previsto dall'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 560 - nell'ambito cioé della disciplina dello stato giuridico di questa categoria di insegnanti - il quale consente la conferibilità di incarichi e supplenze fino al 70o anno di età;

che, tenuto altresì conto della giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 52 del 1981), che ritiene non irragionevole la differenza di stato giuridico fra personale docente di ruolo e non di ruolo, non può essere condiviso l'assunto dell'ordinanza di rinvio, secondo cui il diverso limite di età per le due categorie di insegnanti costituirebbe <una sorta di immotivato privilegio nei confronti di un gruppo di dipendenti che svolge le medesime funzioni docenti, essendo, peraltro, legato allo Stato da relazioni a carattere precario giustificanti, semmai una considerazione deteriore>;

che, invece, é proprio il trattamento <deteriore>, sotto vari altri profili dello status degli insegnanti non di ruolo, in quanto caratterizzato dalla discontinuità e dalla instabilità del rapporto, che si riverberano anche sul relativo trattamento pensionistico, a far apparire non irragionevole che il legislatore abbia ritenuto, nel disciplinare lo stato giuridico del personale insegnante di ruolo di non abrogare una disposizione riequilibratrice che prevede per quello non di ruolo un più elevato limite di età per il trattenimento in servizio;

che, pertanto, appare manifesta l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dall'ordinanza di rimessione;

visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (<Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica>), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.