Ordinanza n.97 del 1988

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ORDINANZA N.97

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale), promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1981 dal Pretore di Napoli, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza in data 1 dicembre 1981, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., consentono la prestazione di lavoro domenicale (nella specie, da parte dei dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto), senza prevedere l'obbligo di una maggiorazione retributiva, da determinarsi alla stregua delle fonti integrative dell'ordinamento, ivi compreso, all'occorrenza, il ricorso al l'art. 423 cod. proc. civ.;

che questione identica nella sostanza, ancorchè sollevata con riferimento all'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, é già stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1987;

che, con tale sentenza, é stato ribadito un <indirizzo giurisprudenziale, ormai costante, anche della Cassazione, secondo cui i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il lavoro prestato nella domenica compresa nel turno, hanno diritto ad una maggiorazione del salario>, in considerazione <di un principio di ordine generale presente nell'ordinamento giuridico positivo>;

che identici rilievi possono formularsi, in assenza di nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale della normativa censurata, anche relativamente alla questione in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.