Ordinanza n. 48 del 1988

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ORDINANZA N.48

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 e degli artt. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); promossi con ordinanze emesse il 14 febbraio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, il 10 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, il 2 dicembre 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli e il 18 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1983, al n. 242 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 234 e 292 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983 e n. 179 bis dell'anno 1985 e nn. 26 e 31/prima serie speciale dell'anno 1987.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gemelli Carlo, Gemelli Luigi e Saporta Ben Rubi Benito (ex amministratori della

a) dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non prevede l'intervento dell'Avvocatura dello Stato davanti alle Commissioni tributarie;

b) dell'art. 98, sesto comma, del citato d.P.R. n. 602/73, secondo il quale ;

che ad avviso del collegio rimettente, la norma sub a), in deroga alla regola generale secondo cui la rappresentanza e l'assstenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato spettano all'Avvocatura dello Stato (Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611), affiderebbe in via esclusiva tale patrocinio a funzionari degli Uffici tributari, non sempre muniti della necessaria preparazione giuridica, così negando all'Amministrazione finanziaria parità di tutela in giudizio rispetto ai contribuenti, che invece possono farsi assistere da liberi professionisti; la norma sub b), a sua volta, lederebbe il diritto di difesa degli obbligati solidali, in quanto ad essi viene notificato il solo avviso di mora e non l'avviso di accertamento, o cartella esattoriale, contro i quali e ammesso ricorso; che nel corso di tre procedimenti iniziati da ex amministratori di società avverso avvisi di mora contenenti iscrizioni a ruolo di soprattasse e pene pecuniarie, a loro notificati nella veste di obbligati solidali ai sensi dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. n. 602/73, le Commissioni tributarie di primo grado di Roma (ordinanza del 10 luglio 1984: r.o. 242/85), di secondo grado di Napoli (ordinanza del 2 dicembre 1986: r.o. 234/87) e di primo grado di Monza (ordinanza del 18 marzo 1987: r.o. 292/87), sollevavano sostanzialmente la medesima questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600 e 98, sesto comma, del d.P.R. 602/73, in riferimento agli artt. 3, 24 e (limitatamente all'ordinanza n. 234/87) 76 Cost., ;

che, ad avviso delle Commissioni rimettenti, la mancata notifica degli avvisi di accertamento lederebbe il diritto di difesa in giudizio degli ex amministratori e, secondo l'ordinanza della Commissione di secondo grado di Napoli, violerebbe anche la delega di cui all'art. 10 della legge n. 825 del 1971;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi, chiede che le sollevate questioni siano dichiarate infondate, nei limiti in cui le si ritenga ammissibili.

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che la questione concernente la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie e palesemente priva di fondamento, in quanto, come rilevato dalla stessa Avvocatura Generale, la normativa censurata, contrariamente all'assunto del giudice rimettente, non esclude affatto che l'Amministrazione possa, anche dinanzi alle Commissioni tributarie, avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: la normativa stessa infatti si limita a consentire la rappresentanza da parte dei funzionari degli uffici tributari senza necessita della delega di cui agli artt. 2 e 3 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;

che la questione concernente gli artt. 55 del d.P.R. 29/9/1973 n. 600 e 98, penultimo comma, del d.P.R. 29/9/1973, n. 602 é stata già decisa dalla Corte con la sentenza n. 348 del 1987 nel senso della non fondatezza, perchè, quanto al diritto di difesa, nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario; che, quanto all'art. 3 Cost., va rilevato che rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti concernenti la solidarietà tributaria (che non si differenzia nella sua intima essenza da quella civile, come la giurisprudenza costituzionale e ordinaria ritiene ormai in maniera costante), sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza, il che nella specie all'evidenza non ricorre per la peculiare relazione della posizione dell'amministratore con quella della società rappresentata e per la conseguente soggezione alle medesime sanzioni comminate in caso di violazione dei precetti tributari;

che, infine, le esposte considerazioni valgono a far ritenere chiaramente destituita di fondamento anche la censura sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli in riferimento all'art. 76 Cost.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;

b) degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 98, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, Roma e Monza e di secondo grado di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.