Sentenza n.348 del 1987

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SENTENZA N. 348

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 98, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Paolucci Giulio contro l'Ufficio distrettuale II.DD. di Roma, iscritta al n. 1115 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53- bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 6 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce sul ricorso proposto da Brescia Rocco, iscritta al n. 747 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avv. dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 2 luglio 1984 (notificata il 17 e comunicata il 30 successivi; pubblicata nella G.U. n. 53- bis del 2 marzo 1985 e iscritta al n. 1115 R.O.1984) sul ricorso con il quale l'ing. Giulio Paolucci in data 18 luglio 1983 si era opposto nei confronti dell'Ufficio Distrettuale II.DD. di Maglie all'avviso di mora notificatogli il 29 settembre 1983, contenente l'iscrizione a ruolo di sopratasse e pena pecuniaria, intestato alla Impianti Termoelettrici Condizionamento SITEC fallita di cui era stato rappresentante e al medesimo quale obbligato solidale ex art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) contro l'Ufficio distrettuale II.DD. di Roma, la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 pen. comma ("Al pagamento delle sopratasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente coloro che ne hanno la rappresentanza").

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 12 marzo 1985 depositato il successivo 19 maggio argomentando e concludendo per la infondatezza della questione nei limiti in cui la si ritenga ammissibile.

2.1. - Con ordinanza emessa il 6 giugno 1985 (comunicata il 31 luglio e notificata l'11 settembre successivi; pubblicata nella G.U. n. 11, 1a serie speciale, del 19 settembre 1986 e iscritta al n. 747 R.O. 1986) sul ricorso proposto in data 4 febbraio 1982, con il quale Brescia Rocco si era opposto all'avviso di mora notificatogli il 15 gennaio 1982, contenente l'iscrizione a ruolo di sopratasse, pene pecuniarie e interessi di mora, intestato alla società INIMEX e al medesimo quale obbligato solidale ex art. 98 d.P.R. 602/1973 la Commissione tributaria di primo grado di Lecce ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 pen. comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del procedimento a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale argomentando e concludendo con atto 28 marzo 1986 depositato il successivo primo aprile per l'infondatezza della questione nei limiti in cui la si ritenga ammissibile.

3. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti, l'Avv. Stato D'Amato si é rimesso agli scritti.

Considerato in diritto

4.1. - La circostanza che la Commissione tributaria di primo grado di Roma abbia affiancato all'art. 3 Cost., assunto a parametro anche dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, l'art. 24, non ostacola la riunione dei due incidenti che la Corte dispone ai fini di unitaria deliberazione sulla conformità a Costituzione o meno dell'art. 98 co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

4.2. - Il diritto di difesa non é leso perché nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario, né meno infondato é il dubbio sulla violazione dell'art. 3 perché rientra nel magistero del legislatore ordinario disciplinare con gli artt. 1298 a 1310 c.c. in diversa guisa situazioni per il diritto tributario omogenee (con riferimento al rappresentante C. cost. 10 novembre 1982, n. 178).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1115/1984 e 747/1985, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 (Applicazione delle sanzioni) co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata con ord. 2 luglio 1984 della Commissione tributaria di primo grado di Roma con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e con ord. 6 giugno 1985 della Commissione tributaria di primo grado di Lecce in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI