Ordinanza n.36 del 1988

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ORDINANZA N.36

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codi ce di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 987 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 (R.O. n. 987 del 1983) ha sollevato, in riferimento mento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione, avvenuto il versamento del prezzo, pronunci decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato ingiungendo all'ex proprietario che abita l'immobile il rilascio immediato dell'immobile stesso;

che ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata - omettendo di prevedere, per il giudice dell'esecuzione, il potere di vagliare i contrapposti interessi dell'aggiudicatario e dell'occupante espropriato e di fissare, sulla base di tale vaglio, un termine per l'inizio dell'esecuzione - creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra l'espropriato che abita l'immobile, il quale resta sottoposto al potere del l'aggiudicatario di agire in executivis nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 480 del codice di procedura civile, ed il conduttore per il quale la legge 27 luglio 1978, n. 392, regola le modalità di rilascio dell'immobile alla scadenza della locazione;

che sempre secondo il giudice rimettente la norma impugnata comprometterebbe la funzione sociale della proprietà sancita dall'art. 42 della Costituzione e violerebbe il diritto all'abitazione tutelato dagli artt. 2 e 47 della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che le diversità riscontrabili tra la disciplina del rilascio dell'immobile espropriato, dettata dall'art. 586 del codice di procedura civile, e la regolamentazione prevista dalla legge n. 392 del 1978 per il rilascio degli immobili nelle ipotesi di cessazione della locazione non contrastano con il principio di eguaglianza riflettendo le oggettive differenze esistenti tra la situazione del debitore espropriato, che detiene l'immobile sine titulo, e la posizione del conduttore contrassegnata, anche alla scadenza del contratto di locazione, dal riferimento all'originario schema contrattuale;

che la tempestiva acquisizione del bene espropriato da parte dell'aggiudicatario e diretta ad assicurare il buon esito delle vendite effettuate nell'ambito delle procedure espropriative ed a soddisfare esigenze di regolare e sollecito trasferimento dei beni venduti, e, pertanto, essa non si pone in contrasto con la funzione sociale della proprietà; che la Corte con la sentenza n. 252 del 15 luglio 1983 ha escluso che l'abitazione possa essere configurata come indispensabile presupposto dei diritti inviolabili menzionati nell'art. 2 della Costituzione e, in particolare, ha negato che l'art. 47 della Costituzione individui e tuteli un diritto all'abitazione distinto dal diritto di proprietà dell'abitazione medesima;

che per le ragioni suesposte la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.