Ordinanza n.634 del 1987

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ORDINANZA N. 634

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270"), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Tirrito Rosa ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il TAR per la Sicilia - Sez. staccata di Catania, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1986, ha sollevato in relazione agli artt. 3, 4 e 97 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270", recante a sua volta il titolo "Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente");

Considerato che identica questione é stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 282 del 7 luglio 1987;

che, rispetto alla precedente questione, con l'ordinanza indicata in epigrafe viene denunciata anche la violazione dell'art. 4 Cost., ma in maniera del tutto apodittica ("Così come pertinente appare il richiamo all'art. 4 della Carta letto in connessione con le altre due norme costituzionali di cui si assume la violazione");

che, pertanto, sul piano sostanziale, non si rinvengono nell'ordinanza di rimessione profili ulteriori o diversi da quelli precedentemente esaminati da questa Corte;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 luglio 1984, n. 326, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270"), sollevata dal TAR per la Sicilia - Sez. di Catania con ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 (reg. ord. n. 191 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI