Ordinanza n.597 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 597

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), come modificato dall'art. 1-quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani") - promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1977 dal Pretore di Lucera, iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal locatore, proprietario di più immobili tutti locati, onde ottenere la cessazione della proroga nei confronti del conduttore sulla base della necessità propria, il Pretore di Lucera, con ordinanza emessa il 4 aprile 1977, pervenuta alla Corte l'11 giugno 1984, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 1 quinquies dalla legge 31 luglio 1975, n. 363 di conversione del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255;

che il giudice a quo osserva che l'inesistenza di limiti alla facoltà del locatore di scegliere il rapporto dal quale recedere - facendo valere la propria necessità abitativa - nel caso in cui egli disponga di più immobili, é di ostacolo ad una completa comparazione degli effettivi bisogni delle parti, ponendosi in contrasto con i principi di eguaglianza e di utilità sociale della proprietà;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente si é limitato ad affermare che la rilevanza della questione risulterebbe evidente dalla narrativa stessa dell'ordinanza;

che viceversa é necessario che la questione dedotta rivesta nel giudizio a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale (sent. 5 ottobre 1983, n. 300), mentre nella fattispecie non é stato chiarito minimamente quale effetto avrebbe nel processo citato l'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

che quest'ultimo non può, pertanto, essere ammesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 (come modificato dall'art. 1-quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363) della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Lucera con ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI