Ordinanza n.531 del 1987

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ORDINANZA N. 531

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli art.li 29, 58, ultimo comma, 156, 219 e 230, terzo comma, C.P.M.P., 60 e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e 40 lett. a) della legge 26 luglio 1961, n. 709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), promossi con ordinanze emesse il 19 gennaio 1983 dal Tribunale militare di Bari, il 21 febbraio, l'8 febbraio e il 21 marzo 1985 dal Tribunale militare di Padova, il 2 luglio 1985 dal Consiglio di Stato Sez. VI giurisdizionale-, il 19 dicembre 1985 dal Tribunale militare di Padova, il 5 febbraio 1986 dal TAR per il Piemonte e il 29 aprile 1986 dal Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente al n. 333 del registro ordinanze 1983, ai nn. 555, 556 e 595 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 555, e 601 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983, n. 267- bis dell'anno 1985 e nn. 4, 35, 50 e 51 dell'anno 1986;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 230, co. terzo, e 58, ult. co., C.P.M.P. con ordinanza emessa il 19 gennaio 1983;

che il Tribunale militare di Padova ha sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale del solo art. 230, terzo co., C.P.M.P. con ordinanze emesse l'8 febbraio, il 21 marzo e il 19 dicembre 1985, mentre con ordinanza emessa il 29 aprile 1986 ha investito gli artt. 219 e 29 dello stesso C.P.M.P.;

Ritenuto che le suddette ordinanze pongono tutte la medesima questione concernente il sistema di irrogazione della sanzione accessoria della rimozione dal grado, che, essendo caratterizzato dalla automatica conseguenzialità della suddetta pena accessoria alle condanne per reati i più diversi fra loro, non consente quindi al giudice valutazioni fondate sulla gravità del reato e sulla entità della pena principale inflitta;

che tutto ciò sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto non sarebbero possibili trattamenti differenziati per situazioni diverse e con l'art. 27 Cost. perché non sarebbe possibile individualizzare la pena, restando così frustrato lo scopo rieducativo della stessa;

Considerato che, con sentenza 157 del 1985, la Corte ha ritenuto che sulla "rigorosa automaticità" della pena accessoria prevista dall'art. 58 C.P.M.P., "che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entità del fatto", non é consentito emettere "decisioni autoapplicative così articolate, contenenti previsioni diversificate o alternative" e si é perciò limitata ad auspicare l'intervento del legislatore;

che, pertanto, non rilevandosi nelle ordinanze degli attuali giudici rimettenti profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nella predetta decisione, le questioni di legittimità costituzionale da esse sollevate sono manifestamente inammissibili;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230, co. terzo, 58, 219 e 29 C.P.M.P., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Bari con ordinanza 19 gennaio 1983 e dal Tribunale militare di Padova con ordinanze 8 febbraio, 21 marzo, 19 dicembre 1985 e 29 aprile 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI