Ordinanza n.493 del 1987

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ORDINANZA N. 493

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976) conv. in l. 14 maggio 1976, n. 240, promosso con l'ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Ficorilli Quirino ed altri contro il Comune di Rivodutri ed altri, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Ficorilli Quirino ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo per il Lazio, con ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 nel giudizio promosso da Quirino Ficorilli ed altri per l'annullamento delle operazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio comunale di Rivodutri svoltesi il 12 ed il 13 maggio 1985 e dell'atto di proclamazione degli eletti, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c), d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge, con modificazioni, con l. 14 maggio 1976, n. 240, nella parte in cui elimina l'obbligo sancito a pena di nullità dall'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 delle vidimazioni delle liste elettorali solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative, ribadendo così la necessità della suddetta vidimazione quando si proceda ad elezioni amministrative separate;

che nel giudizio si sono costituiti tutti i ricorrenti deducendo l'irrilevanza della sollevata questione nel giudizio a quo in quanto, trattandosi di elezioni esclusivamente amministrative, la norma denunciata che regola il contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche e di quelle amministrative era inapplicabile alla fattispecie sottoposta al giudice rimettente;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile e, comunque non fondata, in quanto basata sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera c), del d.l. n. 161 del 1976 abbia abrogato l'art. 53, secondo comma, della l. n. 570 del 1960, nella parte in cui prevede l'obbligo di vidimazione delle liste, con riguardo al caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative;

Considerato che questa Corte ha escluso, con sentenza n. 129 del 1987, che la norma del 1976 abbia portata abrogatrice delle disposizioni prevedenti modalità tipiche dei singoli procedimenti elettorali, ed in particolare dell'art. 53, d.P.R. n. 570 del 1960, affermando che "l'esigenza accertativa delle liste permane comunque, anche in caso di elezioni abbinate" e che l'obbligo della vidimazione non viene mai meno, "sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali";

che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata per erroneità del presupposto sul quale si basa la prospettata censura;

Visti gli artt. 23, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera "c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge con modificazioni, con l. 14 maggio 1976, n. 240, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost, dal Tribunale amministrativo per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe (n. 109 reg. ord. del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI