ORDINANZA N. 456
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative), e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1983 dal Pretore di Teano e il 5 gennaio 1984 dal Pretore di Spilimbergo, iscritte rispettivamente al n. 164 del registro ordinanze 1983 e al n. 243 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1983 e n. 218 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Teano, con ordinanza del 28 gennaio 1983, ha denunciato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto assoggetta a sanzione penale e non a semplice sanzione amministrativa,equiparandolo al porto d'armi abusivo, il fatto di chi porta un fucile ad uso di caccia per il quale abbia conseguito regolare licenza di porto d'armi, senza, però, aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi a quello del rilascio;
e che un'analoga questione ha sollevato anche il Pretore di Spilimbergo, con ordinanza del 5 gennaio 1984, denunciando il combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni sostanzialmente identiche, vanno riuniti;
che analoghe questioni sono state già decise nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 158 del 1986, senza che i giudici a quibus adducano argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative), e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Teano con ordinanza del 28 gennaio 1983;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Spilimbergo con ordinanza del 5 gennaio 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI