Ordinanza n.456 del 1987

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ORDINANZA N. 456

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative), e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1983 dal Pretore di Teano e il 5 gennaio 1984 dal Pretore di Spilimbergo, iscritte rispettivamente al n. 164 del registro ordinanze 1983 e al n. 243 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1983 e n. 218 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Teano, con ordinanza del 28 gennaio 1983, ha denunciato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto assoggetta a sanzione penale e non a semplice sanzione amministrativa,equiparandolo al porto d'armi abusivo, il fatto di chi porta un fucile ad uso di caccia per il quale abbia conseguito regolare licenza di porto d'armi, senza, però, aver provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi a quello del rilascio;

e che un'analoga questione ha sollevato anche il Pretore di Spilimbergo, con ordinanza del 5 gennaio 1984, denunciando il combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni sostanzialmente identiche, vanno riuniti;

che analoghe questioni sono state già decise nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 158 del 1986, senza che i giudici a quibus adducano argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative), e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Teano con ordinanza del 28 gennaio 1983;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), così come aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Spilimbergo con ordinanza del 5 gennaio 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI