Ordinanza n. 158 del 1986

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ORDINANZA N. 158

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 699 del codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, Tabella Allegato A, 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 dal Pretore di Foligno nel procedimento penale a carico di Montenero Giovanni, iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1983;

2) n. 2 ordinanze emesse il 29 giugno 1983 dal Pretore di Ales nei procedimenti penali a carico di Loi Giovanni, iscritte ai nn. 905 e 906 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Foligno, con ordinanza del 15 dicembre 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, "in quanto rende punibile come porto abusivo di armi il comportamento di colui che porta con sé un fucile per il quale ha ottenuto regolare licenza ma senza avere provveduto al pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni successivi a quello del rilascio", deducendo che "perseguire in sede penale il comportamento di colui che abbia portato con sé un fucile senza aver provveduto al versamento della tassa prescritta non può avvenire che in violazione dell'art. 3 della Costituzione posto che per analoghe omissioni di versamenti di tasse, anche più gravi sotto il profilo patrimoniale, non sono previste sanzioni del genere";

e che il Pretore di Ales, con due ordinanze del 29 giugno 1983, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 699 del codice penale, in relazione agli artt. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, Tabella Allegato A, 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto "la norma in esame fa derivare conseguenze di carattere penale dalla mancata regolarizzazione della licenza di caccia", conseguenze, invece, non previste "in relazione ad altre autorizzazioni (ad esempio, patente di guida");

considerato che i tre giudizi, concernendo questioni simili, quando non addirittura coincidenti, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato altresì che, in relazione all'analoga fattispecie dell'esercizio abusivo della caccia per omesso pagamento della tassa annuale di concessione governativa, la Corte, con sentenza n. 272 del 1974, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità "degli artt. 7 e 8, dodicesimo comma (già quinto comma), del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016";

che in detta pronuncia é stato precisato che "non sussiste la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione", perché, "se é vero che la guida di veicoli con patente ma senza che si sia provveduto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa é punita con sanzioni meramente fiscali, va ricordato che il legislatore é dotato di poteri discrezionali e che nel caso in esame il pagamento della tassa non assolve ad esigenze soltanto tributarie ma connesse anche alla tutela del patrimonio faunistico";

che la stessa ratio decidendi vale ad escludere la fondatezza delle questioni prospettate dai giudici a quibus.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Foligno con ordinanza del 15 dicembre 1981 (r.o. 836 del 1982);

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 699 del codice penale, in relazione agli artt. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, Tabella Allegato A, e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ales con due ordinanze del 29 giugno 1983 (r.o. 905 del 1983 e 906 del 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1986.