Ordinanza n.416 del 1987

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ORDINANZA N. 416

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto con l'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1985 e il 17 maggio 1985 dal Pretore di Novafeltria, iscritte rispettivamente ai nn. 520 e 772 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, e n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Novafeltria, con due ordinanze del 15 marzo e del 17 maggio 1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 80bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede "la confisca obbligatoria del mezzo condotto da persona sprovvista della relativa patente";

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e vanno, quindi, riuniti;

e che il giudice a quo ha omesso qualsiasi motivazione sia in punto di rilevanza sia in punto di non manifesta infondatezza, così eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 9, n. 22, n. 35, n. 151 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Novafeltria con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI