ORDINANZA N. 22
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale degli artt. 1, 2, primo comma, e 5, primo comma, legge regionale Valle d'Aosta 1ų aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1979 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Marcoz Bruno e Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore d'Aosta, su richiesta di parte, ha sollevato questione di legittimitą costituzionale, in riferimento agli artt. 116, 16 e 42 Cost., degli artt. 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della legge della Regione Valle d'Aosta 1ų aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), i quali, allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente e di tutelare la proprietą agricola, vietano (art. 2, comma primo) e sanzionano (art. 5, comma primo) la circolazione e il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili o d'accesso a locali pubblici o ad impianti sportivi (art. 1);
che, secondo il giudice a quo, da un lato, l'art. 1 della legge in questione, avendo come scopo la tutela della proprietą agricola, é in contrasto con l'art. 116 Cost., che attribuisce alla Valle d'Aosta forme e condizioni particolari di autonomia, non prevedendo lo Statuto regionale (legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) una competenza legislativa in materia di proprietą agricola, bensģ solo in materia di organizzazione dell'agricoltura (art. 2, lett. d); dall'altro, gli articoli 1 e 2, comma primo, violano sia l'art. 16 Cost., in quanto pongono limiti alla libertą di circolazione relativi alla salvaguardia dell'equilibrio dell'ambiente, mentre la norma costituzionale permette limitazioni di carattere generale solo per motivi di sanitą e di sicurezza, sia l'art. 42 Cost., in quanto il divieto di circolazione e parcheggio sulle strade pubbliche, all'infuori di quelle individuate dall'art. 1, impedisce "alla proprietą pubblica di raggiungere il soddisfacimento dell'interesse pubblico";
Considerato che presupposto per l'applicazione della legge é la circolazione e il parcheggio sulle strade individuate ai sensi degli artt. 1 e 2, comma primo, della legge regionale n. 18 del 1977;
che il giudice a quo ha invece omesso qualsiasi motivazione in ordine alla qualitą della strada cui si riferiva la fattispecie dinanzi a lui pendente;
che, risultando in tal modo del tutto eluso il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre i termini e i motivi della questione, va dichiarata, in conformitą alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordd. nn. 219, 202 e 69 del 1986), la manifesta inammissibilitą della questione per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimitą costituzionale degli artt. 1, 2, comma primo, e 5, comma primo, della legge della Regione Valle d'Aosta 1ų aprile 1977, n. 18 (Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 116, 16 e 42 Cost., dal Pretore d'Aosta con ordinanza 4 aprile 1979.
Cosģ deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente:
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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