Ordinanza n.337 del 1987

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ORDINANZA N. 337

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1986 dal Tribunale di Tolmezzo, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Lizzi Renzo, su rapporto dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gemona del Friuli, veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Tolmezzo per l'imputazione di cui all'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, per avere, nella qualità di sostituto d'imposta, omesso di versare all'erario ritenute, effettivamente operate a titolo di acconto su somme pagate per retribuzioni;

che il Tribunale con ordinanza del 20 maggio 1986 (reg. ord. n. 526 del 1986), rilevato come l'imputato avesse non già omesso del tutto ma solo ritardato di dieci giorni il versamento delle somme dovute all'erario, dubitava che la riunione di due fatti diversi e di diversa gravità, quali l'omissione e il ritardo di pagamento, sotto l'unica previsione punitiva dell'art. 2 cit. contrastasse col principio d'eguaglianza;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che l'omesso versamento all'erario di somme ritenute in acconto entro il termine di cui agli artt. 3 e 8 d.P.R. n. 602 del 1973, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, dà luogo ad un reato omissivo ad effetti permanenti la cui pena é stata discrezionalmente prevista dal legislatore nell'art. 2 d.l. n. 429 del 1982, attualmente impugnato;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 103 del 1982, 162 del 1981, 72 del 1980), le scelte discrezionali del legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli: né, per quanto attiene al caso di specie, può ritenersi irragionevole la non previsione di una sanzione differenziata per l'ipotesi in cui il reo, versando in lieve ritardo quanto dovuto, siasi adoperato efficacemente per attenuare le conseguenze del reato, giacché di tale comportamento il giudice potrà tener conto in sede di determinazione quantitativa della pena;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI